La rateazione della cartella esattoriale dopo le recenti modifiche di legge

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La dilazione della cartella esattoriale dopo le recenti modifiche legislative

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non hanno, quindi, la possibilità di pagare in un'unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione.

Occorre presentare domanda in carta libera tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati dalla società di riscossione.

Appositi moduli sono stati predisposti da Equitalia e resi disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, oltre che presso tutti gli sportelli presenti sul territorio.

Per debiti fino a 20.000 euro (direttiva Equitalia numero 7 del 1° marzo 2012), è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Per debiti superiori, la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Con il decreto legge numero 16/2012 è stata introdotta la possibilità per il debitore di richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Tale opportunità era in precedenza prevista solo nei casi di ulteriore dilazione concessa per il temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore.

I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto), non possono essere modificati, salvo il caso di proroga.

Dal momento della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili, contenenti anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

È possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legge numero 16/2012, il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive, comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto.

Dal 2 marzo 2012, la perdita del beneficio si ha solo quando non si effettua il pagamento di due rate consecutive.

Il decreto fiscale - correggendo il comma 3 dell'articolo 19 del Dpr 602/73 - ha disposto la decadenza dal beneficio della rateazione solo con l'omesso versamento di due rate consecutive. La modifica ha eliminato la decadenza nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, intese genericamente. Nella precedente versione, infatti, non si accedeva al beneficio senza aver versato la prima rata entro la scadenza proposta da Equitalia nel piano di ammortamento, o senza aver pagato due rate. Così perdeva il beneficio il contribuente che non aveva versato due rate per difficoltà o errore. La nuova disposizione, invece, limita la decadenza alla consecutività delle due rate non versate.

Cartella esattoriale - Nessuna ipoteca se viene accolta istanza di rateizzazione

Una volta accolta la domanda di rateizzazione, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Tuttavia rimarranno i provvedimenti già adottati prima della domanda di rateizzazione.

7 Aprile 2012 · Rosaria Proietti


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2 risposte a “La rateazione della cartella esattoriale dopo le recenti modifiche di legge”

  1. Andrea Ricciardi ha detto:

    Importanti novità, in vigore dal 2 marzo 2012, riguardano la dilazione di pagamento dei debiti tributari.

    L’Agente della riscossione può, su istanza della parte interessata, concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o portate dagli accertamenti esecutivi, anche con previsione di rate di importo crescente (piuttosto che costante) ma sempre nel limite massimo di 72 mesi. Le dilazioni già in corso al 2 marzo 2012 ed a rata costante non sono rinegoziabili, salvo richiesta di proroga.

    La dilazione in corso non impedisce la partecipazione a gare pubbliche in quanto gli importi in oggetto non si considerano scaduti ed esigibili.

    Dalla presentazione dell’istanza, l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del debitore se non a seguito del rigetto dell’istanza o della decadenza dalla dilazione con­cessa. Resta valida l’ipoteca eventualmente iscritta precedentemente all’istanza.

    In caso di peggioramento della situazione di temporanea situazione di difficoltà in base alla quale è stata concessa la dilazione, la parte può chiedere un’ulteriore proroga di altri 72 mesi.

    Si ha decadenza dalla dilazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

    art. 1 DL 16/2012 conv. in L. 44/2012

  2. Ornella De Bellis ha detto:

    Il decreto fiscale – correggendo il comma 3 dell’articolo 19 del Dpr 602/73 – ha disposto la decadenza dal beneficio della rateazione solo con l’omesso versamento di due rate consecutive. La modifica ha eliminato la decadenza nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, intese genericamente. Nella precedente versione, infatti, non si accedeva al beneficio senza aver versato la prima rata entro la scadenza proposta da Equitalia nel piano di ammortamento, o senza aver pagato due rate. Così perdeva il beneficio il contribuente che non aveva versato due rate per difficoltà o errore. La nuova disposizione, invece, limita la decadenza alla consecutività delle due rate non versate.

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