La prescrizione dell’azione cambiaria
Il debito non è prescritto: è prescritta l’azione cambiaria (la possibilità, cioè, di procedere per escussione coattiva tramite precetto).
Restano in piedi altre procedure, a cui il creditore può ricorrere per obbligare il debitore a far fronte agli impegni assunti.
Se la firma non è sua, in un qualsiasi contesto normale, il soggetto che si vede richiedere un pagamento per cambiali con firma falsa, si reca immediatamente in questura per sporgere denuncia per truffa, contro ignoti.
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