La portabilità del mutuo – il punto della situazione ad agosto 2008 – domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La portabilità del mutuo è uno strumento, previsto dalla Legge 40/2007 (legge Bersani). finalizzato a far conseguire risparmi ai mutuatari favorendo la concorrenza fra le banche nell'offerta di mutui ipotecari.

Con la portabilità del mutuo, il mutuatario può accordarsi con una nuova banca per avere un altro mutuo senza la necessità di estinguere quello con la banca originaria, che non può opporsi.

Il nuovo prestito sarà garantito dalla stessa ipoteca già concessa a garanzia del mutuo originario.

Chi ha in essere un mutuo, quindi, può scegliere di cambiare banca senza la necessità di estinguere il mutuo precedente e contrarne un altro, ma facendo subentrare la nuova banca nel credito ed in tutte le garanzie, in primis in quell’ipotecaria.

La finanziaria 2008 ha stabilito poi che la portabilità del mutuo comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. E ancor più chiaramente stabilisce che non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali.

Questi, infatti, dovranno essere svolti attraverso procedure di collaborazione interbancaria e con la massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. Insomma le banche non avranno più alcun diritto di chiedere il pagamento di somme ad hoc per la portabilità del mutuo.

La portabilità del mutuo viene spesso indicata come surrogazione del mutuo

Il meccanismo utilizzato da tale norma è, infatti, quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile.

Così la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario. A seguito dell'atto di surrogazione ciò risulterà da un’annotazione a margine dell'ipoteca, senza che sia più necessaria la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione della nuova.

Il debitore può “trasferire”(portabilità) il mutuo, sia che sia stato contratto con banca, con un istituto finanziario o con ente previdenziale.

La portabilità (trasferimento) si attua quindi mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore (articolo 1202 del codice civile).

Ogni patto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione, è nullo; anche se non consegue la nullità del contratto. L'atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalità, ma bisogna allegare copia autentica dell'atto di surrogazione.

Per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato (cioè la nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato. Il tutto risulterà da annotazione a margine dell'ipoteca.

Fiscalmente, la surrogazione non comporta per il debitore-mutuatario la perdita dei benefici fiscali, qualunque essi siano.

Soprattutto nel caso di prima casa, sono ben evidenti i vantaggi. All'operazione di surrogazione non si applica l'imposta sostitutiva (già pagata). La portabilità del mutuo è quindi esente da imposte.

VANTAGGI DELLA PORTABILITA’ DEL MUTUO

  • No nuove tasse (es.imposta sostitutiva)
  • No perdita vantaggi fiscali (es.benefici fiscali prima casa)
  • No cancellazione ipoteca (risparmio spese notarili)
  • No scrittura nuova ipoteca (no spesa notarili)
  • Risparmio interessi pagati (in caso di ricerca condizioni migliori)
  • Possibile modifica condizioni originarie durata e cifra

CHIARIMENTI SULLA PORTABILITA' DEL MUTUO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 77 del 02 aprile 2007 la legge del 2 aprile 2007 numero 40, entrata in vigore il 3 aprile 2007, che ha convertito con modificazioni il testo del decreto legge del 31 gennaio 2007 numero 7 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, all'articolo 8 rubricato “Portabilità del mutuo; surrogazione”, precisa che a partire dal 2 febbraio 2007, il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale ha la possibilità di trasferire il contratto di mutuo ad altra banca, senza spese, anche con scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali per la prima casa.

Inoltre il medesimo articolo statuisce che il mutuante surrogato (l’istituto bancario subentrante) succede al mutuatario surrogante in tutte le “garanzie accessorie, personali e reali al credito surrogato”. Tale successione esclude la necessità che debbano essere sopportate dal consumatore le spese di cancellazione dell'ipoteca precedentemente iscritta.

Inoltre è stata emanata la Circolare numero 9 del 21 giugno 2007 dell'Agenzia del Territorio, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sul concetto di portabilità del mutuo.

Nella detta Circolare si precisa che a tale istituto si applica l’articolo 1202 del Codice Civile nonché l’articolo 2843, statuendo che per la trasmissione dell'ipoteca per surrogazione risulta necessaria l’annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca.

Tale annotazione viene considerata “elemento integrativo necessario ed indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato” (crf. Cass. Civ., 21 marzo 2003, numero 4137).

Viene inoltre fornita un’interpretazione dell'espressione “senza formalità” di cui al comma numero 2 dell'articolo 8 da intendersi come formalità eseguibili d’ufficio a seguito della presentazione di apposita domanda e di un idoneo titolo, nonché dei requisiti del titolo da presentare al conservatore (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e sul trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità dell'annotazione.

La legge

NIENTE PIU’ SPESE NOTARILI E TEMPI PIU’ RAPIDI PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA

  • dopo aver pagato interamente il mutuo contratto con una banca o una società finanziaria o un ente previdenziale, il cittadino-consumatore per avere la piena disponibilità del proprio immobile non si dovrà più fare carico di adempimenti e spese (notaio e quietanza da parte dell'istituto finanziario).
  • l’ipoteca si estingue automaticamente sia una volta completato il pagamento del mutuo, sia alla sua scadenza naturale, a prescindere dalla durata.
  • Il cittadino riceverà automaticamente e senza spese la quietanza di avvenuto pagamento da parte dall'istituto finanziario il quale ne trasmetterà una copia all'Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) secondo modalità fissate da un provvedimento che l’Agenzia emanerà entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  • il conservatore procederà d’ufficio a cancellare definitivamente l’ipoteca decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte dell'istituto finanziario.
  • per i vecchi mutui già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata l’ipoteca, il cittadino può usufruire della nuova procedura richiedendo all'istituto finanziario la quietanza di avvenuto pagamento con lettera raccomandata.

NIENTE PIU’ PENALE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI

  • Non si pagano più penali in caso di estinzione anticipata di mutui contratti con istituti finanziari, banche ed enti di previdenza per acquistare o ristrutturare unità immobiliari ad uso privato o adibite allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche. Questa misura si applica ai mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 (giorno dell'entrata in vigore del decreto legge).
  • Per i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 il costo effettivo a carico del cliente, in caso di estinzione anticipata, verrà stabilito da un accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori. Entro il 3 maggio (a 90 giorni dall'entrata in vigore) Associazione bancaria e consumatori dovranno, infatti, definire le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di mancato accordo tra le parti, deciderà la Banca d'Italia entro i successivi 30 giorni . Gli istituti non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove regole contenute nell’accordo.

PORTABILITA’ DEL MUTUO - Domande e risposte

dal 2 febbraio il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale può trasferire il mutuo contratto ad un’altra banca, anche mediante scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa.

1) Chi può essere interessato alla portabilità del mutuo?

La portabilità, la sostituzione e la rinegoziazione del mutuo/mutui sono operazioni dalle quali si possono trarre vantaggi finanziari importanti.

2) Quali mutui possono essere sostituiti?

Possono essere sostituiti i mutui ipotecari erogati da banche alle persone fisiche non fallibili,e alle persone giuridiche. La portabilità del mutuo/mutui,secondo una interpretazione prevalente al momento di tipo restrittivo della legge Bersani,per ora non è applicabile alle operazioni di finanziamento con garanzia di firma.Il motivo di questo è da ricercare nel fatto che la novità alla base della portabilità del mutuo è proprio la surrogazione nell’ipoteca tra vecchio e nuovo creditore,effettuata per volontà del debitore. Un altro aiuto dalla legge è venuto dalla cancellazione delle penali di estinzione anticipata del mutuo ipotecario, e dall'accordo ABI-Federconsumatori sulle penali di estinzione anticipata dei mutui ipotecari già stipulati.

3) Quali sono i vantaggi della portabilità dell’ipoteca?

In questo passaggio ci sono le novità più rilevanti della legge Bersani sulla cosiddetta portabilità del mutuo/mutui ipotecario.Innanzitutto la assenza della imposta sostitutiva,che ammonta a 0,25% per il mutuo ipotecario prima casa,e 2% per i mutui ipotecari non prima casa.Poi il contenimento degli oneri notarili, spesso inferiori(e non di poco)a mille euro.Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che con la nuove legge Bersani il lavoro del notaio è molto meno impegnativo;il suo compito è una autenticazione della scrittura privata per la surrogazione ipoteca,e la misura ipocatastale,che chiaramente sarà limitata agli anni intercorsi tra il mutuo che viene sostituito e il momento in cui subentrerà il nuovo creditore con la surrogazione dell'ipoteca (e non una ventina di anni come per un nuovo atto di mutuo ipotecario).

4) Come si attua la portabilità dell’ipoteca dopo la legge Bersani?

Nel contratto di mutuo ipotecario il debitore surroga la banca subentrante nei diritti del precedente creditore,e conseguentemente permette il subentro nell’ipoteca del mutuo precedentemente stipulato. Chiaramente,non sarà richiesta iscrizione di nuova ipoteca e cancellazione della vecchia ipoteca a garanzia del mutuo da estinguere, ma ci sarà unicamente l’annotazione a margina di surrogazione della iscrizione ipotecaria già esistente. Il contratto di mutuo ipotecario viene redatto per scrittura privata autenticata dal notaio.

5) Perché la portabilità del mutuo ipotecario necessita di un nuovo passaggio dal notaio?

Con una circolare applicativa della legge Bersani sulla portabilità mutui ipotecario, l’Agenzia del Territorio ha ufficialmente precisato che il titolo a supporto della annotazione di surrogazione ipoteca deve essere o un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata;e coloro che possono fare questa autenticazione sono i notai. Inoltre i notai svolgono le attività di verifica della regolare iscrizione dell’ipoteca e le attività di richiesta annotazione in Conservatoria(non esclusivo).

Quindi per la portabilità è necessaria l'annotazione della surroga (ossia l'annotazione della sostituzione) del nuovo creditore al precedente a margine dell'ipoteca iscritta a suo tempo (Per l'annotazione della surroga sono infatti previsti, quali requisiti minimi di forma dell'atto, la scrittura privata autenticata da un notaio - (o da altro pubblico ufficiale abilitato - o accertata giudizialmente, oppure l'atto pubblico. La clientela non sostiene costi notarili ove esistenti).

Per favorire al massimo la portabilità il relativo processo è totalmente gratuito. Sono quindi gratuiti:

  • la chiusura del vecchio contratto di mutuo, comprese le penali di estinzione anticipata;
  • l'annotazione della surroga e la concessione del nuovo mutuo, inclusi l'istruttoria, gli accertamenti catastali e gli eventuali costi notarili.

L'operazione è finalizzata ad offrire alla clientela servizi più economici ed efficienti, nell'ottica di favorire sempre più la concorrenza nel mercato dei mutui.

6) La banca sostituita si può opporre alla surrogazione del nuovo istituto nell’ipoteca?

No ! La legge non richiede il consenso del precedente creditore,e sono nulle le clausole contrattuali che vogliono impedire o rendere onerosa la sostituzione.La surrogazione nelle legge Bersani sulla portabilità del mutuo ipotecario viene in un certo senso “subita” dalla banca sostituita. L’unico intervento del precedente creditore,con il quale consigliamo in ogni caso un rapporto collaborativi, è durante la stipula,con lo scopo di ricevere il pagamento e dare la quietanza.

7) La portabilità impone dei vincoli sul mutuo?

L’importo del mutuo non deve essere superiore al debito residuo del mutuo da sostituire, se non si vogliono perdere i benefici fiscali.I richiedenti devono essere gli stessi del mutuo ipotecario originale.Tutte le altre caratteristiche possono cambiare:spread, tipo di tasso, periodicità rate,ecc. Proprio qui sta il vantaggio economico della applicazione corretta e ben pianificata della legge Bersani sulla portabilità del mutui ipotecario.

8) Il debitore deve stipulare una nuova polizza incendio e scoppio?

Non è obbligatorio nell’applicazione della legge Bersani sulla portabilità del mutuo/mutui ipotecario stipulare una nuova polizza incendio e scoppio. Chiaramente il vincolo deve essere però trasferito a favore della banca subentrante nel ruolo di creditore.Il debitore invece può, se preferisce,cancellare la sua polizza incendio e scoppio nel caso essa sia pagata annualmente senza o con tacito rinnovo. Inoltre, se la polizza incendio e scoppio ha durata decennale e ha pagato almeno 3 annualità, con la legge Bersani può disdire previa raccomandata con due mesi di anticipo, se ha pagato il precontato. Nel caso in cui invece il debitore abbia pagato anticipatamente per tutta la durata del mutuo,la compagnia ha il diritto di non accettare la cancellazione e non rimborsare nulla; va da sé che, non essendo in ogni caso restituite le tasse (22%), questa soluzione difficilmente sarebbe conveniente per il debitore stesso.In caso di allungamento del mutuo, alla sua scadenza la polizza incendio e scoppio deve essere integrata.

9) Se il debitore ha una polizza vita con beneficiario il vecchio creditore, deve spostare il vincolo?

No! Essendo un tipo di polizza assolutamente facoltativa, nulla ha a che vedere con l’applicazione della legge Bersani sulla portabilità del mutuo ipotecario.

10) In caso di surrogazione con un terzo datore di ipoteca,è necessario il suo assenso?

Legalmente,il suo assenso non è necessario. Ma esso viene invitato alla stipula,in quanto possa essere informato dei nuovi termini del mutuo a seguito della surrogazione nell’ipoteca e della applicazione della legge Bersani sulla portabilità dei mutui.

11) Può essere motivo ostativo la avvenuta cartolazizzazione del mutuo ipotecario?

La cartolarizzazione dei mutui, negozio sempre più utilizzato dalle banche per approvvigionarsi di nuova liquidità, è un atto unilaterale a scelta del creditore, che (sembra senza obbligo) informa poi il debitore. Il parere di chi scrive è che in ogni caso un tipo di atto simile non può ostacolare la volontà del debitore di sostituzione, rinegoziazione del mutuo ipotecario, e tantomeno di applicazione dei suoi diritti legalmente riconosciuti della legge Bersani sulla portabilità del mutuo ipotecario. Al momento sembrano meramente commerciali i freni messi dalla banche adducendo l’avvenuta cartolarizzazione come motivo di non rinegoziazione, sostituzione e portabilità con surrogazione ipoteca del mutuo. In caso di pareri vincolanti su questo punto, saranno con prontezza riportati nelle sezioni informative del sito.

Per porre una domanda sulla portabilità del mutuo o surroga o surrogazione del mutuo, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

1 Agosto 2008 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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17 risposte a “La portabilità del mutuo – il punto della situazione ad agosto 2008 – domande e risposte”

  1. Gero ha detto:

    Salve,
    a breve dovrò stipulare un atto di surroga passando dalla MPS alla ING Direct. E solo adesso la ING mi ha comunicato che la MPS farà una quietanza differita. Tutto ciò comporta un aggravio di 300 € circa che la ING non è disposta a rimborsare.

    Chi ha torto in questo caso?
    1) La MPS che non dovrebbe causare un aggravio di costi all’utente e quindi presentarsi all’atto rilasciando quietanza contestuale (come sostiene la ING)?
    2) La ING visto che secondo la legge la surroga dovrebbe essere a costo zero e la banca subentrante dovrebbe accollarsi tutte le spese (come sostiene il direttore della MPS)?
    3) nessuno, e quindi il povero cittadino dovrà accollarsi la spesa di 300 € in barba alla legge Bersani?

    E’ l’ennesimo escamotage delle banche per spillare soldi ai clienti?
    Cosa mi consigliate di fare?

  2. antonello caffiero ha detto:

    Ho surrogato il mio mutuo con la legge Bersani 40/07; secondo l’interpretazione da me data alla suddetta legge non vi è limite a tale operazione. Più precisamente chiedo: ” Posso in seguito se le condizioni di mercato fossero a me favorevoli, surrogare un a opiù volte il mutuo?”
    Grazie per la risposta

    Antonello Caffiero

    • lorenzo ha detto:

      Salve a tutti. Anche io vorrei sapere se si puo’ utlizzare la legge bersani piu’ di una volta.
      A Gennaio di questo anno ho ulizzato la surroga riducendo la rata mensile e gli interessi, ma adesso i tassi sono enormemente diminuiti e vorrei dinuovo fare un’altra surroga in altra banca con un’altro tasso fisso.
      Posso farlo di nuovo?
      Qualcuno mi piuo’ rispondere ?

    • weblog admin ha detto:

      Non mi risultano limiti nell’utilizzo della legge, se non quelle derivanti dallo stress del mutuatario e dalla fortuna di trovare un’altra banca che faccia condizioni migliori.

      Lo spirito della legge era questo: consentire a chi ne ha tempo e voglia di cogliere le migliori occasioni offerte dalla concorrenza.

  3. sara ha detto:

    Proprio per l’aumento dei tassi di interesse ho avuto delle difficoltà a pagare la rata del mutuo di 01 marzo 2008 e 01 aprile 2008, regolarizzate poi entro il 30.04.2008. Alla richiesta di una surroga in luglio 2008 l’Istituto “Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo-Intesa S. Paolo mi ha risposto che visto il caso delle 2 rate non pagate entro i termini non mi concede la surroga. Per cortesia posso sapere se questa risposta è legalmente corretta e come potrei comportarmi in questo caso. Grazie per il consiglio.

  4. PromotoreMutui ha detto:

    @ al ofaishat
    La rinegoziazione del mutuo è sempre possibile, e non provoca necessariamente il dover tornare dal notaio, anche se è vero che il decreto Bersani era previsto per permettere la surrogazione del mutuo con altra banca che offrisse condizioni migliori.

    Sicuramente per la tua banca è però un problema studiarsi una scrittura privata pposta per accorciare il mutuo (quasi tutti chiedono di allungarlo).
    Potresti surrogarlo presso un’altra banca senza difficoltà (accorciandolo se il tuo reddito lo consente) oppure mettere via qualcosa tutti i mesi (puoi, visto che vuoi accorciare) e procedere con estinzioni parziali (con la penale di estinzione prevista dall’accordo ABI/consumatori) fino ad esaurire l’importo totale del mutuo.
    Riguardo al fatto che la tua richiesta NON è surroga, è vero che non lo è perché la surroga si fa con un’altra banca, ma non è vero che la legge Bersani preveda solo l’allungamento.

  5. al ofaishat ha detto:

    Ho acceso un mutuo con la san paolo imi(carivi),a maggio 2005,a tasso fisso per i primi tre anni,dopo automaticamente il tasso diventa varibile,finiti itre anni cioè a maggio quest’anno,ho ristituito alla banca 40000euro,il captale residuo adesso è 75000euro,ho chiesto alla banca di cambiare il tasso da variabile a fisso,e di accorciare la durata del mutuo da22anni che sonno rimasti a 10anni,mi hanno detto in banca che cambiare da variabile a fisso nonè un prpbblema e che si puo fare dopo aver pagato almeno una rata a tasso variabile,invece ridurre la durata del mutuo,bisogna farlo dal notaio e bisogna pagare le spese del notaio più la perizia più altre spese piu la penale sui 75000euro,tutto questo perchè la mia richiesta non è sorruga,perchè secondo il loro parere la legge bresani non prevede l’accorciamento della durata ben sì l’allungamento,o ilmantenimento della durata del mutuo.Vi chiedo è veroche la legge non prevede la riduzione della durata del mutuo?e cosa mi cnosigliate di fare? GRAZIE

  6. Vincenzo Donvito (presidente ADUC) ha detto:

    La sanzione comminata dall’Antitrust a numerose banche per circa 10 milioni di euro sull’applicazione delle norme sulla portabilita’ dei mutui, a parere dell’Aduc (Associazione Diritti Utenti e Consumatori) configura anche la presenza di un’associazione a delinquere.

    Cos’altro sarebbe – continua l’Aduc – un nutrito drappello di banche che, sistematicamente e –come dimostrato dalla sanzione dell’Antitrust- in accordo di cartello anticoncorrenziale fra loro, decide, violando il codice del consumo, di rubare soldi ai risparmiatori? Perche’ di furto si tratta nel momento in cui ogni istituto non ha offerto ai propri clienti le diverse opzioni stabilite dalla legge e come quest’ultima stabilisce che sia fatto; non solo ma ogni istituto ha spacciato per uniche esistenti quelle piu’ onerose per i risparmiatori: quindi furto e inganno.

    Tutti elementi che contribuiscono a determinare che queste banche si siano messe d’accordo fra di loro per violare la legge e, nel nostro codice, questo si chiama, per il fatto in se’, associazione a delinquere.

    Questo significa che la condanna dell’Antitrust e’ solo il primo passo perche’ tutti i risparmiatori che sono stati vittime di questi atti, si facciano valere, oltre che in sede civile per i dovuti rimborsi (inclusi i danni), anche in sede penale.

    La cifra in se’ appare alta (9.680.000 euro) ma, se consideriamo che le banche coinvolte sono ventitre, si tratta, alla fin fine di cifre non alte, dai 300.000 euro della Banca Sella ai 500.000 di Deutsche Bank e Unicredit Banca e Unicredit Banca di Roma.

    Cifre che ogni banca puo’ ben assorbire e su cui, ovviamente, faranno ricorso. Per cui e’ importante che la sanzione Antitrust sia solo l’inizio di un’offensiva contro tutto il sistema bancario per costringerlo…. a rispettare la legge. Ma ci rendiamo conto del livello infimo di mercato e democrazia economica delle nostre banche?

  7. Antonio Catricalà ha detto:

    Ci auguriamo che dopo questa prima multa le banche si ravvedano. Alcune lo hanno gia’ fatto, e ne abbiamo tenuto conto sulle multe, alcune pero’ stanno ancora resistendo

  8. Altroconsumo ha detto:

    Nove milioni 680 mila euro. Questo è il totale della sanzione che l’Antitrust ha comminato a 23 banche per pratiche commerciali scorrette. Di fatto, secondo L’Autorità, le banche hanno impedito o reso troppo onerosa per i consumatori già titolari di un mutuo la surrogazione del mutuo stesso. Tale comportamento è stato dimostrato da un’indagine di Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, i cui risultati sono stati trasmessi all’Antitrust il 18 aprile scorso.

    La denuncia e i risultati dell’inchiesta di Altroconsumo sono disponibili sul sito dell’associazione.

    Dall’indagine di Altroconsumo emergeva la mancata attuazione della portabilità gratuita dei mutui da parte del 95% degli operatori bancari che, al contrario, offrivano la soluzione più onerosa della sostituzione del mutuo o la surrogazione ma sempre con oneri a carico dei consumatori.

    Le multe vanno da 500 mila euro (a carico di Unicredit Banca, Unicredit Banca di Roma e Deutsche Bank) a un minimo di 300 mila.

    Il presidente di Altroconsumo Paolo Martinello esprime soddisfazione “per il tempismo e la fermezza con cui l’Antitrust, a soli tre mesi dalla nostra segnalazione, ha colpito un comportamento diffuso dell’intero sistema bancario. Si tratta della sanzione più elevata comminata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette”.

    “Chi è stato costretto a pagare le spese richieste dalla banca per trasferire il mutuo con la surrogazione – continua Martinello – ha diritto a chiederne il rimborso. La condanna dell’Antitrust è la conferma ulteriore che si è trattato di una richiesta illecita”.

    Sul sito dell’associazione è possibile scaricare una lettera tipo da inviare alla propria banca per chiedere il rimborso delle spese ingiustamente pagate.

  9. marino ha detto:

    @Umnerto Pulpo

    Forse ti è sfuggita la condanna con multa di ieri l’altro venerdì.

    Leggi qui.

  10. umberto pulpo ha detto:

    Sono mesi che cerco di rinegoziare o surrogare il mio mutuo.
    La banca presso la quale ho acceso il mutuo, Unicredit, mi ha risposto che era disposta a ridurre lo spread e non a rinegoziare da tasso variabile a tasso fisso, come da mia richiesta. Possono farlo?
    E inoltre ho chiesto la surroga all’Inpdap, ma i tempi sono lunghi; l’Ing direct me l’ha negata perchè per loro sono “a rischio”, pur essendo un dipendente statale assunto a tempo indeterminato con uno stipendio mensile netto di 1550 e. Adesso sono in attesa di Intesa San Paolo, dove sono anche correntista, ma mi hanno fatto capire che sottoscrivendo una polizza vita di 27 e. al mese che si andrà a sommare alla rata del mutuo, la pratica poteva essere facilitata perchè la banca aveva una garanzia in piu’! Ma non hanno già l’ipoteca sulla casa? Qualcuno potrebbe delucidarmi? Cmq speriamo bene!!!!

  11. PromotoreMutui ha detto:

    :-) Avevo capito, Karalis.
    In realtà è irragionevole chiedere ala banca “subentrata” l’assistenza del notaio, se non è il mutuatario a provvedere, sarà la banca subentrante a farsene carico.
    Ma quella del salasso notarile è una scusa bella e buona. Senz’altro.

  12. karalis ha detto:

    @girolamo e @promotoremutui

    Scusatemi, ma io avevo inteso che fosse la banca dove Girolamo ha attualmente il mutuo a fare resistenze, nel tentativo di non perdere cliente e spread del mutuo.

    Di solito è così, ma, evidentemente ho capito male.

  13. PromotoreMutui ha detto:

    Il mio consiglio, Girolamo, è più semplice: cambiare banca.

    È vero che la portabilità deve esser senza oneri per il cliente, ma è vero anche che nessuno può costringere una banca ad accettarti come cliente per il mutuo.
    Molte banche non sono pronte a surrogare i mutui delle altre banche, ma per non accollarsi la responsabilità di ciò, semplicemente, accampano scuse (immagino, ma è una mia illazione, che in Intesa San Paolo il problema possa derivare dalla recente fusione che causa notevoli intoppi nella conversione di procedure da una banca all’altra) come la ricerca di un notaio.
    La vera soluzione, qui, è cambiare banca.
    Inoltre, il consiglio nazionale del notariato ha dato la propria disponibilità ad effettuare le surrogazioni senza richiedere parcella (notizie ne trovi sul sito del notariato: http://www.notariato.it), e quindi, se tu trovi il notaio, la banca stessa deve cercarsi un’altra scusa se vuole dire che non è in grado di surrogare il tuo mutuo.

  14. karalis ha detto:

    purtroppo da mesi tento di effetuare la portabilita’ del mio muto contratto con il banco di milano alla banca intesa s.paolo (banco di napoli, con scarsi risultati. ripondendomi sempre che cercano un notaio che non li fa il salasso. cosa mi consigliate? distinti saluti

    Sarebbe anche ora di finirla con questi comportamenti!!!

    Segue quello che le consiglio di fare:

    1) Recarsi in banca con un testimone;

    2) Chiedere di conferire con il Direttore della filiale. A questi fare presente che la surroga, per la legge finanziaria 2008 – come ribadito dall’ABI e dal Presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà – comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura.” E ancor più chiaramente: “Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali” Questi, infatti, dovranno essere svolti attraverso procedure di collaborazione interbancaria e con la massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. Insomma le banche non avranno più alcun diritto di chiedere il pagamento di somme ad hoc per la surroga. Comprese le spese notarili: per la portabilità può bastare una scrittura privata autenticata dal notaio (non è un rogito). Nell’ambito delle convenzioni per cui ad ogni rogito procurato dalla banca i notai beccano fior di quattrini, possono pure effettuare gratuitamente una autentica di scrittura privata. E comunque sono questioni che non riguardano il consumatore, visto che c’è una legge, e che non giustificano la banca ad addurre come pretesto per non effettuare la portabilità.

    3) Appena il Direttore della filiale persiste con l’accampare scuse e/o mettere in atto comportamenti dilatori (tipo ricerca del notaio) comporre, alla presenza del Direttore stesso, il numero verde 800.166.661 dell’ANTITRUST (è gratuito anche da cellulare). Quindi declinare le proprie generalità, denunciando gruppo bancario, filiale e direttore per comportamento anticoncorrenziale in relazione alla portabilità del mutuo e alla richiesta di spese notarili a carico del consumatore. O, comunque, per pratiche dilatorie che si sostanziano nella ricerca, da mesi ormai, di un notaio che non li “dissangui” e che non consentono a lei, consumatore, di fruire delle condizioni migliorative offerte dalla banca che è disposta ad accollarsi il mutuo.

    Questo deve fare se vuole risolvere.
    Saluti

  15. girolamo lombardi ha detto:

    purtroppo da mesi tento di effetuare la portabilita’ del mio muto contratto con il banco di milano alla banca intesa s.paolo (banco di napoli, con scarsi risultati. ripondendomi sempre che cercano un notaio che non li fa il salasso. cosa mi consigliate? distinti saluti

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