La notifica degli atti a mezzo del servizio postale

La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo posta

La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (articolo 149 codice procedura civile e legge 890/82). In tale evenienza, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica (relata) sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento: quest'ultimo è allegato all'originale.

Tale forma di notifica si svolge pertanto con la collaborazione di due pubblici ufficiali: l'ufficiale giudiziario e l'agente postale.

Nell'effettuare questa particolare forma di notifica l'ufficiale giudiziario deve:

  1. utilizzare speciali buste e moduli e avvisi di ricevimento tutti di colore verde;
  2. scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigilli dell'ufficio;
  3. presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con l'aggiunta del numero cronologico;
  4. consegnare la ricevuta di spedizione della raccomandata e annotarla nel registro cronologico.

busta colore verde

La notifica degli atti a mezzo del servizio postale, prevista dall'articolo 149 codice di procedura civile si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890 che disciplina questa particolare modalità di notifica.

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle predetta legge. In linea generale, ricevuto il plico da parte dell'ufficiale giudiziario, l'agente postale lo consegna nelle mani proprie del destinatario o, se la notifica non può essere fatta personalmente al destinatario, nel luogo indicato nella busta che contiene l'atto da notificare, a una delle persone autorizzate per legge a ricevere l'atto per conto del destinatario.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 477 del 20 novembre 2002, ha definitivamente chiarito quale debba essere il momento in cui avviene il perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale:

  1. per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notifica diretta, nella data della spedizione;
  2. per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.

La stessa Corte Costituzione, con la sentenza successiva del 23 gennaio 2004, numero 28, ha completato il quadro interpretativo stabilendo che, quando la notifica è avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario, sia che si avvalga del servizio postale, sia che non se ne avvalga, per il notificante la notifica si considera eseguita alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (si tiene conto del giorno in cui si richiede la notifica e non del giorno il cui il plico arriva al destinatario).

L'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso. L'avviso di ricevimento, o in caso di smarrimento il suo duplicato, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona alla quale è stato consegnato il plico.

Tale notifica, infatti, è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza di quanto prevede l'articolo 1 della legge numero 890/82 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

A seconda delle specifiche situazioni la notifica a mezzo del servizio postale si articola nelle seguenti fasi alternative fra loro.

Notifica degli atti - Consegna del plico postale al destinatario "in mani proprie"

L'agente postale, di regola, consegna il piego raccomandato nelle mani proprie del destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna devono essere sottoscritti dal destinatario al quale è consegnato il piego. Qualora il destinatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. La notifica si considera eseguita alla data della consegna del plico al destinatario (data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento).

Notifica degli atti - Consegna del plico raccomandato a persona diversa del destinatario

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa, ovvero, al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore ai 14 anni.

In mancanza delle persone appena indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (C.A.N. - Comunicazione Avvenuta Notifica).

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna devono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti menzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario (in quanto diverso dal destinatario), con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

La notifica si considera eseguita alla data della consegna del plico alla persona diversa dal destinatario, ma autorizzata per legge al ricevimento del plico raccomandato (data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento).

Notifica degli atti - Rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento o di ricevere il piego da parte del destinatario

Se il destinatario rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone, quindi la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

La notifica si considera eseguita alla data suddetta: quella apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento.

Rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento da parte di persona diversa dal destinatario

Se le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità. Appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento.

La notifica si considera eseguita alla data suddetta: quella apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento.

Notifica degli atti e compiuta giacenza - Rifiuto di ricevere il piego da parte di persona diversa dal destinatario o impossibilità di recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, oppure, se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate:

  1. Deposito del plico - Il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza;
  2. Comunicazione dell'avvenuto deposito (C.A.D.) - Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso, oppure, immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si considera comunque eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito/di spedizione della lettera raccomandata15 e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente;
  3. Mancato ritiro della raccomandata nei 10 giorni - Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione;
  4. Mancato ritiro del plico nei 6 mesi - Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione. La notifica si considera eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata e del conseguente deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (ai sei mesi).
  5. Ritiro del plico durante la permanenza presso l'ufficio postale - Nel caso in cui, invece, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente. La notifica si considera eseguita il giorno corrispondente alla data apposta dal destinatario sull'avviso di ricevimento. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notifica si considera eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Notifica degli atti - Cosa è la relata di notifica (o relazione di notifica)

La relazione di notifica (articolo 148 codice di procedura civile) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:

  1. la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
  2. l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata;
  3. il luogo della consegna, oppure, le ricerche anche anagrafiche effettuate;
  4. i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

La relazione di notifica è datata e sottoscritta dall'ufficile giudiziario. Non come quella che vedete in basso, che è una relata di notifica in bianco.

relata

Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, numero 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 codice di procedura civile prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo.

Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza, è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. numero 196/2003 dispone infatti che: "Se la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto." La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dall'ufficiale giudiziario. Essa costituisce la prova dell'avvenuta notifica, l'unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta consegna dell'atto, della data di questa e della persona alla quale l'atto è stato consegnato.

L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito al richiedente.

Notifica degli atti - Cosa è il registro delle notifiche

Ogni atto notificato dall'ufficiale giudiziario deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro. In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno annotati per ogni atto i seguenti dati:

  1. numero cronologico in ragione di anno;
  2. numero di protocollo generale assegnato;
  3. data dell'atto (giorno - mese - anno);
  4. provenienza (amministrazione, ufficio o soggetto richiedente);
  5. natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto);
  6. destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato);
  7. data della notifica (giorno - mese - anno);
  8. nominativo della persona al quale l'atto è consegnato;
  9. annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.).

Notifica degli atti - se l’atto è impugnato la mancanza della relata di notifica è una mera irregolarità sanabile

La relazione di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l’indicazione dell'ufficio postale al quale è stato. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che “non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità […], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. numero 11350 del 5 luglio 2012).

Notifica degli atti - Equitalia può notificare la cartella esattoriale direttamente con raccomandata A/R

E' quanto ha avuto modo di chiarire la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza numero 15746, pubblicata il 19 settembre 2012.

Nella pronuncia citata, i giudici chiariscono che può essere notificata ai sensi dell'articolo 26 del dpr 1973/602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700. C.C. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Dunque, la cartella esattoriale può essere notificata mediante raccomandata A/R, anche direttamente da Equitalia. Questo, in pratica, il principio espresso dalla sezione tributaria della Cassazione con sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012, in cui è stato altresì sottolineato che, in tali circostanze, in base alle norme postali di settore, per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la consegna della cartella esattoriale sia stata effettuata al domicilio del destinatario, senza alcun altro obbligo da parte dell'ufficiale postale se non quello di assicurarsi che la persona legittimata alla ricezione sottoscriva il registro di consegna della corrispondenza, oltre che l’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Negli ultimi tempi, molto si era dibattuto su come interpretare l’articolo 26 del Dpr 602/1973, norma di riferimento in tema di notifica delle cartelle esattoriali. Alcune Commissioni tributarie (leggi le sezioni precedenti) avevano dato luogo a sentenze nelle quali non si riconosceva, all'Agente della riscossione, la possibilità di procedere alla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta ed in via “diretta”, vale a dire senza ricorrere all'intermediazione di un ufficiale notificatore.

L'articolo appena indicato stabilisce, al primo comma, che la notifica della cartella esattoriale è eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”. Inoltre, prosegue lo stesso comma, la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento .

Notifica degli atti - Una precisazione sulla sentenza di Cassazione 15746 del 2012

C'è da precisare, tuttavia, che la sentenza numero 15746 del 2012, pronunciata dalla Cassazione, si riferisce a tributi dovuti per l'anno d'imposta 1996 (come risulta dal testo della sentenza) e quindi sicuramente con una notifica di cartella esattoriale eseguita in data precedente a quella dell'ultima modifica del testo dell'articolo 26 del DPR 602 del 1973.

Infatti, nei primi due periodi dell'articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notifica e nel terzo periodo viene precisato che la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle versioni successive (a partire dal 5 marzo 1999) a seguito delle modifiche apportate da tre provvedimenti legislativi, l'articolo risulta così strutturato: mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notifica della cartella, nel secondo viene precisato che la notifica "può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"; con la modifica sembrerebbe essere stata esclusa la possibilità, da parte dell'ente esattore, di eseguire la notifica mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e quindi l'attuale prevista possibilità di notificare per posta la cartella riguarderebbe esclusivamente i soggetti abilitati e descritti nel primo periodo.

Quindi, resta ancora aperta la possibilità che per le notifiche dirette effettuate da Equitalia, a partire dal 5 marzo 1999, la Cassazione possa sancire la nullità.

Contributo a cura del dott. Vincenzo Pisapia, che lo staff di indebitati.it sentitamente ringrazia

Notifica degli atti - Con sentenza n° 1091/13 la Corte di Cassazione sancisce la legittimità della notifica diretta della cartella esattoriale

La cartella esattoriale può essere notificata, ex articolo 26 del dpr 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esse è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 numero 11708).

Insomma, pare sia stata scritta la parola fine sulla legittimità della notifica direttamente effettuata da Equitalia, con raccomandata AR. Molti avevano tentato di sollevare, sulla notifica diretta, eccezioni di nullità meramente formali, nella speranza di evitare, a sé stessi o ai propri clienti, il pagamento di importi iscritti a ruolo quasi mai impugnati anche nel merito.

29 Luglio 2012 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

3 risposte a “La notifica degli atti a mezzo del servizio postale”

  1. Santina ha detto:

    Posto che la notifica si perfeziona trascorsi 10 gg dall’invio della CAD, vorrei sapere se è legittimo il rifiuto ad accordare una rateizzazione del debito ( che normalmente potrebbe chiedersi entro i 5 giorni dalla notifica dell’avviso di intimazione) per il solo fatto di aver ritirato l’atto presso la posta, successivamente allo scadere dei 10 giorni, essendo stata comunque richiesta tale rateizzazione comunque nei cinque giorni successivi al completamento del termine di giacenza. Se l’avviso è stato spedito il giorno successivo rispetto alla data di deposito presso la posta, i 10 giorni decorrono dalla data di spedizione anzichè da quella di deposito (che a questo punto non verrebbero più a coincidere)? Infine se la giacenza si completa in giorno festivo o comunque di sabato, la scadenza del termine si proroga al primo giorno non festivo?

    • Non ci risulta che l’accoglimento della domanda di rateazione di un debito iscritto a ruolo sia condizionato da termini di notifica dell’avviso di intimazione.

      Comunque, il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateazione di un debito tributario può essere impugnato mediante ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente.

      In proposito la Cassazione ha confermato la competenza (o meglio la giurisdizione) delle commissioni tributarie per tali atti, a nulla rilevando che la decisione sull’istanza di rateizzazione debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 7 ottobre 2010, n. 20781).

  2. Carla Benvenuto ha detto:

    C’è uno scoglio normativo che rischia d’invalidare le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia via posta, in genere per raccomandata con ricevuta di ritorno. E attenzione, che se da una parte questo giornale ha sempre rimarcato la necessità che la società incaricata della riscossione dei tributi inevasi tenga in maggior considerazione le specifiche situazioni – e ci si riferisce ai casi in cui i mancati pagamenti son dovuti a disavventure personali o accertate crisi aziendali e via dicendo – d’altra parte non si vuol certo indicare ai furbetti della tassa non pagata la strada per sfangarla. Resta il fatto che il problema esiste. Ed è peraltro già noto alle commissioni tributarie di tutta Italia.

    Il fatto è che, in sostanza, la notifica della cartella esattoriale effettuata da Equitalia per posta rischia di non esser valida. Lo dice la legge. O meglio, lo si evince. Nel senso: è vero che la norma 890/82, quella che si applica al’Amministrazione finanziaria dello Stato, all’art. 14 prevede gli avvisi possano esser notificati al contribuente anche a mezzo della posta. E però questa disposizione è riservata agli uffici che esercitano la potestà impositiva, non agli agenti di riscossione. D’altro canto – come peraltro rimarcato proprio da una sentenza della Commissione tributaria di Lecce dello scorso anno e confermata tra le altre da un altro verdetto emesso da quella di Foggia il 13 maggio – l’art. 26 della legge 602/73 inizialmente prevedeva sì la notifica per posta anche da parte dell’esattore, facoltà però revocata dal decreto legge 46/99, in base al quale (art. 12) «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale». Ragion per cui, dunque, i giudici tributari concludono che tale facoltà è riservata «agli uffici che esercitano potestà impositiva, e quindi solo all’Agenzia delle Entrate, la possibilità di notificare avvisi e altri atti a mezzo posta». Conclusione: le notifiche inviate direttamente da Equitalia sono nulle.

    Ambiguità – come detto – da risolvere in fretta. Anche perché, delle 34 milioni di cartelle Equitalia notificate ai contribuenti negli ultimi due anni, quelle inviate via raccomandata rappresentano il 40-50 per cento: se tutti facessero ricorso sarebbe un disastro per la società in questione, e in ultima analisi anche per l’Erario. E però le contestazioni, proprio basandosi sull’impossibilità di notifica, si stanno moltiplicando, con le Commissioni tributarie a dar ragione ai ricorrenti: per fare solo qualche esempio, è successo a Vicenza il 13 aprile, poi come detto a Foggia il 13 maggio, a Campobasso l’11 giugno e a Genova il 27 dello stesso mese, e ancora Milano, Catanzaro, Parma, Roma. Dappertutto. Le sentenze delle Commissioni tributarie non fanno in genere giurisprudenza su tutto il territorio nazionale, ma in questo caso tutte le sezioni locali arrivano alla stessa conclusione. C’è però da dire che al contrario la Corte di Cassazione, con la sentenza del 2011, ha stabilito che invece la notifica postale di Equitalia può esser considerata valida. Pronunciamento che però non convince i giudici tributari che dopo quel verdetto hanno continuato a dar ragione ai ricorrenti.

    Scritto questo, che il sistema di riscossione fiscale sia quantomeno da riorganizzare, ecco, questo è un fatto. Allora cambiamo (parzialmente) discorso e passiamo ai contenziosi tributari, persone e imprese che portano il fisco – o chi per esso – davanti al giudice poiché si ritengono vittime d’una qualche ingiustizia o sopruso. E anche qui, non si tratta di dare addosso all’Erario in quanto tale: errori e disservizi e assurdi burocratici non sono certo esclusiva di questo o quell’ufficio. Ma insomma, i numeri fanno impressione. Perché i contenziosi fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie – a tutto il 31 dicembre 2009 – s’avvicinano al milione. Per la precisione: 945mila e 295. E già questo è un problema mica da ridere. In questo senso l’attuale governo, per la verità, ha introdotto l’istituto della mediazione per le liti in cui è in ballo una cifra che non superi i 20mila euro: in caso di accordo, è prevista una riduzione del 40% della sanzione. I dati aggiornati alla fine dello scorso maggio parlano di oltre 125mila istanze di mediazione presentate, e però solo 14mila andate a buon fine.

    Per quanto riguarda invece i verdetti relativi ai contenziosi: il primo grado di giudizio (che si svolge presso la Commissione provinciale), nel 35,6% dei casi il giudice dà ragione del tutto al contribuente. Significa che una volta su tre il Fisco ha cercato d’incassare dal contribuente soldi non a lui dovuti, e scusate ma – in tempi di pressione fiscale così alta – l’umore non ne giova. Senza contare che c’è un altro 25% di procedimenti in cui il magistrato propende per, diciamo così, una soluzione di compromesso. La percentuale di sentenza favorevoli al ricorrente addirittura sale – e arriva al 44,2% – nel secondo grado di giudizio, quello su cui decidono le Commissioni regionali.

    Numeri sui quali, qualche mese fa, s’è innescata una piccola polemica. Con il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera a rivendicare un numero sempre più elevato di sentenza favorevoli all’Erario. E la risposta del centro studi torinese Eutekne, vicino alla categoria dei commercialisti, secondo il quale invece il 40% dei ricorsi si è concluso a favore dell’ente impositore (lo Stato, per l’appunto) e il 36,08% a favore del contribuente, mentre il resto va in estinzioni, verdetti di compromesso, conciliazioni. Ma anche questi dati sarebbero da correggere a favore dei contribuenti. Perché se si tolgono i ricorsi rigettati per via di vizi procedurali e si considerano solo quelli arrivati a sentenza di merito, ecco che – sostiene Eutekne – «i contribuenti si vedono dar ragione, in tutto o in parte, il 60,98% delle volte».

    di di Andrea Scaglia da Libero.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!