LA NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA
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Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata può legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.
Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’articolo 201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non e’ facile da stabilire perché può variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
Il caso di residenti all’estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che può essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.
Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notifica sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
30 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto
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Commenti e domande
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buongiorno,
nel mio verbale nel campo obbligato in solido non è riportato alcun nominativo ma è selezionata la casella c/c. cosa significa?
saluti pietro
Dovrebber esserci indicate le generalità del proprietario del veicolo, se diverse dal conducente: altrimenti c/c sta a significare come conducente.
Grazie per la vostra disponibilità
Saluti Daniele.
Di nulla: grazie a lei per averci consultato.
Ho consultato adesso la mia situazione sulla home page delle agenzie delle entrate, ma provando a chiedere la rottamazione mi dice che tale richiesta non puo essere accolta, in quanto il documento esistente attualmente nei loro archivi “cioè la multa che le indicavo di euro 504,00” non risulta essere agevolata da tale iniziativa, in parole povere sarà come ha detto lei che sicuramente non rientra nei termini stabiliti dalla legge cioè entro il periodo di dicembre 2017. Quindi arrivati a questo punto non posso fare altro che chiedere solo il rateizzo… giusto? Se volessi chiedere comunque la rottamazione come le ho detto prima in quanto disoccupato senza reddito è possibile che mi venga accolta tale richiesta oppure se ne fregano? Grazie.
Sia la definizione agevolata a saldo stralcio, che quella cosiddetta rottamazione ter, presuppone che il debito sia stato affidato ad Agenzia delle Entrate riscossione entro il 31 dicembre 2017. Addirittura nella definizione agevolata a saldo stralcio non rientrano le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada (le cosiddette multe). Pertanto inutile tentare.
L’unica soluzione resta la rateizzazione.
In primis la ringrazio per la sua tempestiva risposta alla mia domanda, ovviamente non avevo alcun dubbio che si dovesse pagare, l’unica cosa che posso fare da come ho capito è chiedere il saldo e stralcio oppure la rateizzazione della somma dovuta. Nel caso in cui non ci siano gli estremi per la rottamazione, visto che attualmente risulto disoccupato posso avanzare lo stesso tale richiesta? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta è disponibilità.
Cordiali saluti Daniele.
Le ho risposto appena sopra.
Salve sono Daniele vorrei farvi gentilmente una domanda, nel luglio del 2016 fui fermato dalla polizia stradale mentre ero alla guida della mia autovettura,purtroppo mi accorsi troppo tardi che proprio dietro di me c’era una volante della polizia che appena mi vide con il cellullare subito mi intimò di fermarmi,il fermo venne eseguito regolermente anche se tentai di spiegare la mia versione dei fatti in ogni modo nel dire che presi il cellulare solo per vedere il numero di chi mia avesse chiamato in quel momento, ovviamente i due agenti furono praticamente irremovibili nel redare il verbale che venne fatto in tutta la sua forma è senza sconti, in pratica 161 euro se pagavo entro 5 gg altrimenti l’importo sarebbe aumentato a ben euro 320 ed in fine 5 punti dalla patente. La notifica della decurtazione dei punti mi arrivò quasi subito, ma quella della polizia mai, da come ho letto nei vari siti in primis nel vostro se la consegna del verbale avviene direttamente a mano da parte degli agenti non c’e alcun bisogno di essere notifica giusto? Oppure deve essere ugualmente notificata…. La multa per mia dimenticanza non è stata mai pagata,oggi marzo 2019 mi è arrivato sul mio cellulare un sms da parte delle agenzie delle entrate che mi invitava a visonare la mia posizione visto che ho accesso diretto sul sito tramite posta certificata che feci qualche anno fa per vedere la mia posizione quando c’era ancora Equitalia, infatti questa bella multa è stata affidata alla agenzia delle entrate ed il suo importo ad oggi è di ben 504 euro. Attulamente cosa posso fare se non ci fossero gli estremi giusti per formulare un’eventuale ricorso? In fine se continuassi a non pagare cosa potrebbe succedere? Grazie per una vostra eventuale risposta.
Non ci sono gli estremi per un ricorso: la notifica diretta del verbale non è seguita da una notifica presso la residenza. Se la cartella esattoriale originata dalla multa non pagata è stata affidata, come sembra, ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) entro il 31 dicembre 2017, può approfittare della definizione agevolata tramite rottamazione ter, evitando di pagare gli interessi semestrali. Altrimenti può rateizzare i 504 euro della cartella esattoriale.
Se continuasse a non pagare Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà e/o pignorare lo stipendio se lavora come dipendente.
Nulla, la multa ti è stata comunque correttamente notificata.
Puoi fare ricorso al Giudice di Pace chiedendo di ascoltare i testimoni.
Regolarissimo.
Caro Otto,
quello che poi è un problema reale.
Il presunto trasgressore ha solo 60 gg di tempo dalla notifica per proporre ricorso.
Un tempo che appare sufficiente quando il multato deve solo accertare, per evitare un ricorso c.d. “temerario”, se c’è stata, ad esempio, una notifica corretta della multa.
In questo caso si reca all’ufficio contravvenzioni e, in base alla legge sulla trasparenza della P.A. (possibilità di accesso agli atti) è legittimato a prendere visione ed ottenere copia di tutta la documentazione in possesso della controparte. Nel caso specifico dell’attestato postale di invio della comunicazione di giacenza della sanzione.
Questa è, forse, la strada che avresti dovuto percorrere per visionare le foto.
Molto spesso non è possibile seguire questa strategia. Accade, ad esempio, quando ci viene notificata una multa effettuata da un ausiliario per divieto di sosta.
Andare all’ufficio contravvenzioni non risolve il problema. L’incartamento della contravvenzione non include le delibere comunali nè ci dice altro.
Il sanzionato, invece, dovrebbe sapere:
1) se c’è una delibera che autorizza quell’ausiliare ad elevare multe;
2)se quell’ausiliare è un dipendente occasionale o meno;
3)se è stato effettivamente assegnato a quella particolare zona in cui è stata elevata contravvenzione.
Infatti è noto che solo se ricorrono le circostanze indicate ai punti precedenti, la sanzione comminata da un ausiliario è legittima.
Ancora, per le multe elevate da accertatori che non fanno parte del corpo dei VVUU, è necessario sapere se si tratta di ispettori dell’azienda locale di trasporti pubblici. Solo in questo caso, infatti, la multa è legittima.
Ma come facciamo a saperlo? L’accesso agli atti presso l’Ufficio Contravvenzioni non risolve il problema.
Ecco allora la seconda strategia, dettata dalla pratica e dall’esperienza.
Il sanzionato fa comunque ricorso, asserendo che l’ausiliare che ha elevato la multa per divieto di sosta non è stato autorizzato da delibera comunale, è un dipendente occasionale e che non era assegnato alla zona in cui è stata rilevata l’infrazione.
Oppure, nel ricorso contro occupazione delle corsie preferenziali, si afferma che l’accertatore non è un ispettore dell’azienda di trasporto pubblico cittadino.
In questo modo si pone a carico della PA l’onere della prova, cioè l’incombenza di dover produrre, al GdP o al Prefetto tutta la documentazione necessaria (che, nel 99% dei casi non esiste)
Queste sono le strade concesse. Non ci sono estensioni previste dei termini di ricorso, che non possono mai superare i 60 giorni.
La prossima volta allora, effettua il ricorso, nei termini asserendo che l’attraversamento era avvenuto con il giallo.
Sarà poi compito della PA produrre le foto. E comunque, una richiesta di accesso agli atti non esaudita dalla PA è un punto a tuo favore. Ma solo se allegata ad un ricorso proposto nei termini.
Altrimenti il ricorso deve essere rigettato dal Prefetto o dal GdP per inammissibilità, senza poter essere discusso nel merito.
Che poi non ci facciano caso a due giorni di ritardo è un fatto da dimostrare: non vorrei che non ci facessero caso solo quando il ricorso è effettivamente temerario e pertanto facilmente rigettabile.
Per quel che riguarda tutti gli altri potenziali motivi di ricorso da te indicati, devo onestamente ammettere di non poterti dare una risposta che sia supportata da conoscenza ed esperienza. E pertanto mi astengo dal fornirtela per manifesta ignoranza.
Art. 201 comma 1 ter
Art. 201 – Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a)
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)
NOTE:
(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell’atto presso l’ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l’atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.
Quella inviata a te.
Sì, i 60 gg decorrono dalla data di notifica.
Per il resto non vedo validi motivi per impugnare la contravvenzione.
Quando l’addetto delle poste consegna la contravvenzione ad un vicino di casa del destinatario (che non sia il portiere), l’Ufficio delle Poste deve poi spedire una raccomandata AR al destinatario per avvertirlo della giacenza presso quel vicino.
Puoi leggere questo articolo
Per sapere a chi e come fare ricorso, ti consiglio di consultare questa sezione.
Allora mi stavi interrogando …. :-))
Ecco, appunto. Se fai ricorso e vinci nessuno paga. Questo è ovvio. Ma non dopo i 60 giorni. Il verbale non viene ri-notificato al proprietario se il conducente che ha avuto la contestazione immediata non paga.
Piano … piano!!!
Se il trasgressore (che ha ricevuto, suppongo, la contestazione immediata) non paga nei 60 giorni e non fa ricorso, frega il proprietario.
Questi infatti, non potrà fare ricorso. Potrebbe, fra qualche tempo, una cartella esattoriale (E’ la PA che sceglie fra trasgressore e proprpietario da chi farsi pagare – ed infatti trasgressore e proprietario si indicano come coobbligati).
Volendo il proprietario potrà rivalersi sul trasgressore, ma con procedimento separato. Nel frattempo deve pagare la multa.
Però Rino che volpino che sei … il verbale che diventa nullo per entrambi!!!
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.
Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.
I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.
Scrive poi, testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libro “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”.
Quindi, gli ausiliari del traffico possono solo elevare multe per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione. Il personale ispettivo delle aziende comunali di trasporto pubblico anche multe per circolazione nelle corsie preferenziali.
Se l’agente accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale sulla base della legge 15.5.1997 n. 127, noi non non sapremo mai, dall’esame del verbale, chi ha elevato la contravvenzione, se un ausiliare del traffico o un appartenente al personale ispettivo ecc.. ecc…
E, nel caso si sia trattato di un ausiliario del traffico, non potremo dedurre se il rapporto di lavoro fra ausiliare e la società (o lo stesso Comune) da cui l’ausiliare dipende è stabile od occasionale (la cosa, come vedremo, ha grande rilevanza per l’eventuale ricorso).
Come si procede?
AUSILIARI DEL TRAFFICO
Arriva una multa per divieto di sosta.
Se l’agente accertatore è un ausiliare del traffico, egli deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.
Ovvero:
1) deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
2) non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.
Di solito l’ordinanza sindacale di nomina (punto 3) con i giusti riferimenti normativi, è sempre presente (ed è la stessa che riguarda il personale ispettivo delle aziende tramviarie). Invece, quasi mai è presente il riferimento alle altre due condizioni. La mancanza di una sola di esse comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.
Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa (per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione) ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un “precario” del lavoro?
Semplicemente non lo sappiamo. Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:
a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune).
Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (se lo fa, abbiamo perso).
PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
Ci arriva una multa per circolazione sulle corsie preferenziali. Una multa non contestata immediatamente, ovvio. E nei motivi per cui non è stata effettuata la contestazione immediata non c’è alcun riferimento a circostanze di emergenza.
Non sappiamo se la contravvenzione è stata elevata da un ausiliare del traffico (che non sarebbe autorizzato ad elevarla) o dal personale ispettivo della azienda comunale di trasporto pubblico (che è autorizzata, ma deve contestare immediatamente la multa, salvo casi effettivi di emergenza).
Dobbiamo fare ricorso procedendo per ipotesi:
a) se è stato un ausiliare non poteva contestare la multa per la sentenza di Cassazione riportata sopra.
E quindi dobbiamo fare ricorso dicendo che la multa è stata elevata da un ausiliare del traffico. Il Comune dovrà farsi carico di dimostrare che si trattava invece di personale ispettivo della azienda di trasporto pubblico.
Nel ricorso dobbiamo quindi prevedere questa ultima evenienza e scrivere:
b) nel caso in cui la multa sia stata elevata da personale ispettivo dell’azienda di trasporto pubblico la motivazione – riportata in verbale in merito alle ragioni per cui non è stata effettuata una contestazione immediata – non è sufficiente. Manca infatti il riferimento al caso di emergenza che ha impedito la contestazione immediata.
Il ricorso, dunque, si perde se:
a) l’infrazione rilevata è per circolazione nelle corsie riservate al trasporto pubblico;
b) il Comune dimostra che l’agente accertatore è inquadrato nel personale ispettivo;
c) nelle motivazioni addotte per la mancata contestazione immediata viene fatto riferimento ad una emergenza che non sia la solita trita e ritrita volontà di non intralciare il trasporto pubblico.
Beh, Simone, avevo il vago sospetto di non riuscire a soddisfare le tue aspettative :-)))
No, a parte gli scherzi, devo confessare che sono assolutamente impreparata sulle problematiche da te poste.
Vediamo se qualche lettore può illuminarci sull’argomento.
E magari, se trovo documenti interessanti sulla questione, ne potremo parlare in un prossimo articolo.
Ciao
L’errore sulla data di nascita e sul nome costituiscono un vizio insanabile del verbale. In pratica potresti non essere tu il trasgressore.
Basta e avanza per un ricorso al Prefetto.
Per quanto attiene il passaggio con il rosso, che non c’è stato, avresti però bisogno di un testimone ed il ricorso andrebbe fatto al GdP che esamina nel merito la contravvenzione.
Mentre il Prefetto si limita al controllo della forma (che i burocrati, per fortuna tua in questo caso, dicono essere anche sostanza).
Il verbale è comunque nullo e la sanzione è inefficace.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Questa comunicazione, obbligatoria sempre (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l’impossibilita’ di dare un nome) consente all’ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all’effettivo responsabile dell’infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 250 a 1.000 euro.
Per quanto riguarda l’eccesso di velocità ed il sorpasso, mi spiace Gabriele, ma mi trovi alquanto impreparata.
L’opposizione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. Per cui non esiste ancora una cartella esattoriale che origini dal provvedimento contro cui è stato proposto ricorso, a meno che il ricorso non sia stato respinto.
Ma l’esito del ricorso al GdP ti deve essere notificato.
Gli unici problemi possono sorgere dalla mancata comunicazione in cancelleria di un eventuale cambio di residenza avvenuto dopo la presentazione del ricorso al GdP.
Mi congratulo con il carabiniere … e mi sa che la strada era quella giusta.
Non fornisco consigli per guida senza casco, guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe ed eccesso di velocità. Per il semplice fatto che essendo prevenuta per questi tipi di infrazione vi darei delle dritte per pagare il doppio della multa e per la sottrazione del doppio dei punti patente.
Per questo mi astengo.
Non è chiaro in base a quale tipo di contestazione la multa sia stata ridotta da 450 a 150 euro. A chi sia stata inoltrata la contestazione e chi abbia disposto la riduzione della sanzione.
Evidentemente il fatto che non sia stata accettata la proposta di pagamento in misura ridotta, ha comportato il ripristino della vecchia sanzione.
Dubito tuttavia che l’invio della multa da 150 euro possa configurarsi come la stipula di una novazione, il che potrebbe attribuire il diritto a corrispondere ancora l’importo di 150 euro.
Insomma, bisognerebbe avere una descrizione più dettagliata degli eventi e della relativa documentazione.
Gli ausiliari possono fare solo quello, in pratica.
Poichè sei titolare di un abbonamento annuale ATAC, che è nominativo, non credo avrai problemi con un ricorso al Giudice di Pace.
Ritornando alle motivazioni dell’infrazione, tuttavia, se sul verbale c’è scritto “art. 157, comma 8” l’agente accertatore è incorso in un errore.
Il verbale redatto non attesta un elemento fondamentale della norma che si denuncia violata. Non è sufficiente, infatti, indicare l’articolo della norma (il 157 appunto) quando questo determina varie ipotesi. Nel caso specifico andava indicato uno dei commi elencati dal 2 al 7 e non l’8, che si limita ad indicare il minimo ed il max della sanzione comminata.
Gli art. 7 e 157 del C.d.S. sono quelli statisticamente ricorrenti nella redazione, da parte soprattutto di ausiliari, di verbali che non specificano compiutamente la norma violata.
A mio parere il verbale è nullo e la sanzione inefficace (a parte le legittime motivazioni di ricorso per diritto al parcheggio in quanto abbonato annuale ATAC).
Proporrei ricorso al Prefetto per violazione , da parte dell’accertatore dell’infrazione, dell’ art. 200 C.d.S. e 383/1 reg – verbale incompleto con omessa specificazione della norma violata.
Nel caso, peraltro improbabile di rigetto, impugnerei la disposizione prefettizia dinanzi al GdP aggiungendo anche la titolarità dell’abbonamento annuale ATAC e l’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita, cui hai diritto.
Probabilmente però, quello a cui fai riferimento, è solo un preavviso di contravvenzione. Toccherà aspettare la notifica del verbale a casa per verificare se permangono ancora i vizi riscontrati.
Hai dunque 3 alternative:
1) pagare entro 30 gg. la sanzione ridotta indicata nel preavviso;
2) attendere la notifica del verbale e ricorrere al Prefetto se la norma violata continua ad essere indicata in modo incompleto;
3) ricorrere al GdP per far valere il tuo diritto alla sosta gratuita, diritto che è stato compresso dall’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita. Si può anche eccepire che il 14 agosto è normale che qualche lavoratore sia in ferie. Ma si provvedesse a tenere in ferie anche gli ausiliari del traffico …
Ormai a Roma gli ausiliari sono diventati una piaga: pur di mettere in evidenza la propria produttività, per guadagnarsi il prolungamento del contratto, sono capaci di elevare contravvenzioni anche di notte (non è una battuta, il fatto è riportato qui).
L’ausiliario del traffico che redige il verbale deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.
Ovvero:
1)deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
2)non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.
Nel nostro caso c’è l’ordinanza sindacale di nomina.
Ma ciò non basta. La mancanza di una delle altre due condizioni comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.
Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un precario del traffico?
Non lo sappiamo!!!!!
Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:
a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio.
Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Funziona così daniel, con tutti i rischi connessi a tale modo di procedere.
La sanzione è prescritta se:
1) entro 150 gg dall’accertamento dell’infrazione non è stato notificato il verbale, in caso di contestazione non immediata;
2)trascorrono più di 5 anni dall’ultima notifica senza che siano intervenute ulteriori comunicazioni di pagamento (cartella esattoriale)
3) se sono passati più di due anni dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale relativa alla multa e la notifica stessa della cartella esattoriale.
Attenzione però:
Verificate presso l’agente della riscossione, richiedendo copia delle relate di notifica, che non vi siate dimenticati di qualche raccomandata A.R. in giacenza presso l’ufficio postale e/o che la multa non sia stata consegnata a suo tempo a portiere o/e viciniori.
Le corrette procedure di notifica sono descritte qui.
Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Conla sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.
Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.
I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.
P.S. Scrive testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libeo “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”
Con questo Daniel consideriamo chiusa la questione.
Io ti ringrazio per la fiducia che riponi in me quando mi chiedi se hai interpretato bene le leggi.
Ma in questo campo le leggi le può interpretare solo la Cassazione e non io.
Negli articoli gli elementi che danno una certa sicurezza nel ricorso ci sono quasi tutti. Sono stati appunto esclusi tutti quelli potenzialmente soggetti a possibili interpretazioni. Per cui non riportiamoli in gioco. Grazie Karalis
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un’infrazione al codice della strada il conducente puo’ effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra’ successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra’ pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell’UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un’impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e’ possibile poi procedere all’esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all’estero.
Fonte: Sito dell’ACI e codice della strada art.207
La prima cosa da fare (oltre che l’unica, a mio parere) è contattare l’agente della riscossione ed ottenere la prima relata di notifica, quella alla società di autonoleggio.
Non possiamo partire dal dato “data imprecisata”.
Quella data può e deve essere fissata da una ricognizione.
Qualsiasi azione successiva dipende dalla conoscenza di quella data.