La multa – il verbale e la sua notifica

LA MULTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - GLI ORGANI RILEVATORI

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice anche dalla legge 689/81.

In questo articolo vogliamo approfondire le modalita' di contestazione e notifica dei verbali, nonche' le caratteristiche salienti degli stessi, corredando, laddove possibile, le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.

I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:

Nota sugli ausiliari del traffico

In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.

Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 articolo 17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la numero 18186/2006 e la numero 16777/2007.

In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).

I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa' di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' può essere fatto sia riferendosi al comma dell'articolo 17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.

E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli può essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 articolo68).

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE DI MULTA

Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notifica delle sanzioni.

La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere

L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l'articolo 2700 del codice civile).

Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente).

Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.

Cio' per quanto sancito dal'articolo 2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione numero 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno numero 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.

Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo39/93 articolo 3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).

In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.

In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

VIZI DEL VERBALE DI MULTA

Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e può essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:

Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.

Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.

Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) può invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.

Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione può avvenire in piu' punti perché -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).

Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione numero 8939/2005 e 5447/2007).

LA NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata può legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.

Tale notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta entro 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l'articolo 201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.

E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non e' facile da stabilire perché può variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che può essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notifica sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

IL VERBALE DI MULTA - IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI

Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.

Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada (articolo 201 comma 1 bis) può bastare una “citazione”, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:

Ulteriore motivazione di mancato fermo potrebbe essere, nel caso di strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento dove sono installati apparecchi a rilevazione automatica (autovelox), l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo.

In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.

Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:

Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il s specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (articolo 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

IL VERBALE DI MULTA - COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilita' di dare un nome, vedi NOTA), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 272 a 1.088 euro.

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

L'interpretazione del “valido motivo”, non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”.

Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un proprietario (un'azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti.

Il principio enunciato dai giudici e' che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente”(Cassazione, 13748 del 12/6/07).

Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita' rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e' aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.

CONTEGGIO DEI 90 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA

Come gia' detto il verbale, quando non può essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dalla sua identificazione.

Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).

Questo momento può pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.

Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).

In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) decorrono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 150 giorni (90 per le infrazioni commesse a partire dal 14 agosto 2010) dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore.

Cio' a meno che la "comunicazione dati conducente" venga firmata direttamente dal conducente che si "autodichiara" tale.

In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale.

Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona - ai fini del conteggio dei   giorni utili per pagare o ricorrere - al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.

NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA A SOGGETTO DIVERSO DALL'OBBLIGATO

La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio”, sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r.

La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non può invece essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.

Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA PER GIACENZA

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.

Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.

In questo caso la notifica si dà per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al mittente).

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione può dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.

Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio postale.

IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE NON E' UN VERBALE DI MULTA

Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso.

Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.

E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.

Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione numero 5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

VERBALE DI MULTA - QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA

Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu' violazioni della stessa disposizione si può subire la sola sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo.

Questa regola non riguarda le violazioni compiute nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.

Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu' rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita' su una strada dove sono posizionati piu' autovelox).

Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi' questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa.

Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra' poi eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione può essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e' previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).

NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L'AUTO PRIMA DELL'INFRAZIONE

Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione non era piu' proprietario ne' obbligato solidale può comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo.

L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, può rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni (90 per le infrazioni commesse a partire dal 14 agosto 2010) dalla data in cui l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.

Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio può procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. L'ufficio accertatore può trasmettere gli atti al Prefetto (per l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.

Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato.

E' bene presentare l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine di 30 giorni utili per il  ricorso al Giudice di Pace (per le violazioni commesse prima del 6/10/2011 il termine per ricorrere contro il verbale presso il giudice di pace è di 60 giorni) presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.

NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA AL CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA

In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice della strada il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.

In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi.

Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.

Tratto da ADUC - Articolo originale

Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all'estero.

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30 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto