Multe » Il manuale – Notifiche, ricorsi e consigli per il sanzionato

Il manuale per le multe per violazioni del codice della strada » Il mondo delle contravvenzioni

Vi siete mai chiesti se la multe che avete ricevuto sono davvero da pagare? Se e come sia possibile contestarle?

Con le ultime modifiche al Codice della Strada, in buona parte ignote agli automobilisti, è meno facile orientarsi tra le molte regole che sovrintendono al buon funzionamento della circolazione ed alla civile convivenza tra conducenti di veicoli.

Il nostro staff vuole quindi proporre una raccolta di argomenti utili, specialmente a coloro che incorrono in multe per violazione al codice della strada.

Seguirà quindi un piccolo vademecum per comprendere quali sono le sanzioni, come vanno pagate le multe, come e quando si può fare ricorso, quali sono i termini di notifica di una multa, le spese a cui si va incontro in caso di contestazione, e qualche dritta in favore del multato.

Buona lettura.

Panoramica sulla multa con decurtazione dei punti patente

Oltre alle normali sanzioni pecuniarie (multe), nel nostro codice stradale è presente il meccanismo della patente a punti. E' stata introdotta in Italia a partire da martedì 1º luglio 2003. Con questo particolare metodo, ad ogni automobilista inizialmente vengono assegnati 20 punti. In caso di infrazione delle norme del codice della strada se ne vede togliere alcuni e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti (in quanto la perdita di tutti i punti causa la revoca automatica della patente). In questa sezione spiegheremo le principali cause di decurtazione punti e ne illustreremo con chiarezza il funzionamento, per far sì che ogni eventuale trasgressore sappia a cosa va incontro.

Come funziona la patente a punti

Tutti i titolari di patente o di patentino hanno in dotazione 20 punti.

Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi.

Nel caso di perdita parziale di punteggio il titolare può decidere di attendere, senza commettere altre infrazioni che comportano la perdita di punti, e dopo 2 anni recupererà il punteggio iniziale di 20 punti; oppure l'interessato può frequentare un corso, dopo aver ricevuto la lettera di comunicazione della decurtazione punti, che permette il recupero di 6 punti per i titolari di patente A1, A, B, BE e 9 punti per i titolari di patente C,D,CE,DE,KA, KB; fino ad recuperare comunque un punteggio massimo non superiore a 20 punti.

Nel caso di perdita totale di punteggio, il conducente potrà comunque circolare ma a suo carico verrà disposta la revisione della patente di guida che comporta di sottoporsi, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e di guida.

Se l'esame di revisione viene superato, la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali.

Se l'esame di revisione non viene superato, la patente di guida viene revocata (Annullata). Se il titolare, entro i 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del D.T.T.(Direzione Trasporti Terrestre) e ritirata dagli organi di polizia stradale.

Ai neopatentati la decurtazione punti, per ogni infrazione commessa, viene raddoppiata (per un massimo comunque di 15 punti, se non sono state commesse infrazioni che comportano sospensione o revoca di patente).

È neopatentato chi, successivamente alla data del 1° ottobre 2003, ottiene per la prima volta la patente B (anche se già titolare di patente A) oppure la patente A (se non è titolare di patente B).

Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore se già titolare di patente B da almeno 3 anni.

La condizione di neopatentato perdura per i 3 anni successivi alla data di rilascio della patente.

Non è possibile ricorrere contro la decurtazione di punti, l'unica possibilità è presentare ricorso avverso l'infrazione contestata e in caso di accoglimento, unitamente all'archiviazione del verbale, decadranno tutte le sanzioni accessorie compresa la decurtazione punti.

Per conoscere il saldo dei propri punti chiamare il numero 848.782.782.

Una voce registrata vi guiderà e bisognerà digitare il numero della propria patente di guida.

Principali infrazioni che causano la decurtazione dei punti patente

Di seguito elenchiamo le principali cause di decurtazione dei punti patenti in cui incorrono spesso gli automobilisti:

  1. -10 Punti:
    • Eccesso di velocità di oltre 40 km/h (articolo 142)
    • Contromano in curve, dossi, strade a doppia carreggiata o con scarsa visibilità (articolo 143)
    • Sorpasso in curve, incroci, dossi o con scarsa visibilità (articolo 148)
    • Sorpasso di tram o filobus fermi o di altri veicoli fermi in fila (articolo 148)
    • Sorpasso ai passaggi a livello o sulle strisce pedonali (arti. 148)
    • Sorpasso di un veicolo che stia a sua volta superandone un altro (articolo 148)
    • Inversione, cambio di carreggiata o marcia contromano su autostrade (articolo 176)
    • Retromarcia in autostrada (articolo 176)
    • Transito su corsia d'emergenza o di accelerazione/decelerazione su autostrada (articolo 176)
    • Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga (articolo 186-187)
    • Rifiuto di sottoporsi ai test sull'uso di alcol o di stupefacenti (articolo 186-187)
    • Fuga dopo aver causato un incidente con danni a persone (articolo 189)
    • Forzare un posto di blocco (articolo 192)
  2. - 8 Punti:
    • Distanza di sicurezza: tamponamento con gravi danni a persone (articolo 149)
    • Strettoia (per ostacoli o in montagna): urto con gravi danni a persone (articolo 150)
    • Inversione di marcia in curva, dosso o incrocio (articolo 154)*
  3. -6 Punti:
    • Non fermarsi allo stop (articolo 145)
    • Non fermarsi agli incroci regolati da agenti che segnalano lo stop (articolo 146)
    • Passaggio con semaforo rosso o giallo (articolo 146)
    • Avvicinarsi a un passaggio a livello senza usare la massima prudenza (articolo 147)
    • Attraversare un passaggio a livello con luce rossa (articolo 147)
    • Restare in mezzo a un passaggio a livello (articolo 147)
  4. -5 Punti:
    • Mancata precedenza (articolo 145)
    • Sorpasso senza freccia o effettuato con manovre brusche o irregolari (articolo 148)
    • Distanza di sicurezza: tamponamento con gravi danni ai veicoli (articolo 149)
    • Strettoia per lavori od ostacoli: urto con gravi danni a veicoli (articolo 150)
    • Strade strette di montagna: urto con gravi danni ai veicoli (articolo 150)
    • Cinture di sicurezza: mancato uso o funzionamento difettoso (articolo 172)
    • Cinture di sicurezza: infrazioni dei passeggeri minorenni (articolo 172)
    • Seggiolini per bambini: mancato uso o funzionamento difettoso (articolo 172)
    • Velocità non commisurata a curve, incroci e altre insidie (articolo 141)
    • Alterazione del funzionamento delle cinture di sicurezza (articolo 172)
    • Guida senza casco o con casco male allacciato (articolo 171)
    • Passeggero minorenne senza casco o con casco male allacciato (articolo 171)
    • Guida senza occhiali, lenti a contatto o altri apparecchi prescritti (articolo 173)
    • Uso del telefonino senza auricolare o vivavoce (articolo 173)
    • Uso di cuffie sonore o di ricetrasmittenti (articolo 173)
    • Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce e ai disabili (articolo 191)
    • Mancato rallentamento vicino a bambini o anziani (articolo 191)
  5. -4 Punti
    • Guida contromano in punti non pericolosi (articolo 143)
    • Non occupare la corsia di destra quando è libera (articolo 143)
    • Perdita dal veicolo di sostanze viscide, infiammabili o pericolose (articolo 161)
    • Marcia in autostrada con carico mal fissato o troppo sporgente (articolo 175)
    • Marcia in autostrada senza coprire carichi soggetti a disperdersi (articolo 175)
    • Fuga dopo aver causato un incidente con danni a cose (articolo 189)
  6. -3 Punti
    • Distanza di sicurezza: mancato rispetto, senza incidenti o con danni lievi (articolo 149)
    • Abbaglianti tenuti accesi quando vietato (articolo 153)
    • Carico mal sistemato o con sporgenza irregolare (articolo 164)
    • Carico sporgente regolare ma non segnalato con pannello (articolo 164)
    • Carico che striscia per terra; accessori mobili sporgenti (articolo 164)
    • Proseguire la marcia quando gli agenti intimano l'alt (articolo 192)
    • Rifiuto di esibire i documenti agli agenti (articolo 192)
    • Rifiuto di far ispezionare il veicolo (articolo 192)
    • Proseguire la marcia dopo che gli agenti lo hanno vietato (articolo 192)
    • mancato rispetto delle segnalazioni di scorte di convogli militari (articolo 192)
    • Sorpasso senza accertarsi che ci siano condizioni di sicurezza (articolo 148)
  7. -2 Punti
    • Oltrepassare la striscia continua (articolo 146)
    • Oltrepassare la striscia di arresto o di "dare precedenza" (articolo 146)
    • Oltrepassare la striscia di margine continua (articolo 146)
    • Marcia a cavallo di una striscia longitudinale (articolo 146)
    • Circolazione su corsie riservate (articolo 146)
    • Passare col verde senza sgombrare l'incrocio prima del rosso (articolo 146)
    • Mancata precedenza a pedoni e ciclisti al semaforo verde per tutti (articolo 146)
    • Svolta al semaforo senza dar precedenza a pedoni che hanno il verde (articolo 191)
    • Mancata precedenza al semaforo ad altri veicoli che hanno il verde (articolo 146)
    • Passare col giallo o rosso fermandosi dopo la striscia d'arresto (articolo 146)
    • Restare fermi davanti a un semaforo per corsie reversibili (articolo 146)
    • Passare senza massima cautela a semaforo lampeggiante o guasto (articolo 146)
    • Mancato rispetto delle segnalazioni degli agenti del traffico (articolo 146)
    • mancata precedenza ai pedoni che stanno attraversando (articolo 191)
    • Eccesso di velocità compreso tra 11 e 40 km/h (articolo 142)
    • Inosservanza della segnaletica, tranne divieto di sosta o fermata (articolo 146)
    • Circolare in autostrada con veicoli che non raggiungono i limiti minimi di velocità (articolo 175)
    • Sorpasso irregolare di tram o filobus in movimento (articolo 148)
    • Traino di fortuna in autostrada (articolo 175)
    • Mancato uso o uso improprio della freccia (articolo 154)
    • Spostamenti o frenate bruschi o senza condizioni di sicurezza (articolo 154)
    • Sosta in fermate o corsie riservate a mezzi pubblici o in spazi per disabili (articolo 158)
    • Mancato sgombero della strada in caso di avaria o altro problema (articolo 161)
    • Mancata o irregolare apposizione del triangolo (articolo 161-162)
    • Triangolo mancante o non omologato (articolo 162)
    • Non indossare indumenti rifrangenti durante soste d'emergenza (articolo 162)
    • Trainare un veicolo in avaria senza agganciarlo in modo sicuro (articolo 165)
    • Veicolo guasto senza hazard o triangolo durante il traino (articolo 165)
    • Sovrannumero o sovraccarico su autovetture (articolo 169)
    • Circolazione in autostrada con veicoli che non vi sono ammessi o con animali (articolo 175)
    • Circolazione in autostrada con veicoli in condizioni pericolose (articolo 175)
    • Circolazione in autostrada con carico mal sistemato (articolo 175)
    • Sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio in autostrada (articolo 175)
    • Mancato uso delle corsie di accelerazione o decelerazione in autostrada (articolo 176)
    • Cambio di corsia in autostrada senza mettere la freccia (articolo 176)
    • Coda in autostrada su corsia di destra: non accostarsi a striscia sinistra (articolo 176)
    • Coda in autostrada: uso della corsia emergenza oltre 500 metri prima dell'uscita (articolo 176)
    • Sosta e fermata in autostrada (articolo 176)
    • mancato uso del triangolo in autostrada (articolo 176)
    • Affiancare un veicolo sulla sua stessa corsia in autostrada (articolo 176)
    • Incolonnamento o arresto irregolari ai caselli (articolo 176)
    • Ostacolare o seguire un veicolo a sirene spiegate (articolo 177)
    • Non spostare un veicolo incidentato che intralcia o crea pericolo (articolo 189)
    • Non fornire i propri dati in caso d'incidente (articolo 189)
    • Alterare gli elementi che consentano di ricostruire un sinistro (articolo 189)
  8. - 1 Punto
    • Uso improprio o irregolare delle luci (articolo 153)
    • Mancato uso del lampeggi d'emergenza (hazard) quando obbligatorio (articolo 153)
    • mancato uso del retronebbia quando obbligatorio (articolo 153)
    • Uso di luci diverse da quelle di equipaggiamento (articolo 153)
    • Guida senza avere la massima libertà di movimento (articolo 169)
    • Passeggeri che limitano visuale o movimenti del conducente (articolo 169)
    • Animali nell'abitacolo o in numero superiore al consentito (articolo 169)
    • Conducente o passeggeri di veicoli a due ruote seduti male (articolo 170)
    • Guida di veicoli a due ruote sollevando la ruota anteriore (articolo 170)
    • Traino o trasporto di oggetti effettuati con veicoli a due ruote (articolo 170)
    • Mancata accensione anabbaglianti di giorno quando obbligatorio (articolo 152)

Multe per violazione del Codice della strada - Chi paga e come

Torniamo ora a parlare delle sanzioni che implicano pagamenti in denaro. Naturalmente, per prima cosa, chi è tenuto a saldare l'importo della contravvenzione è l'autore materiale dell'infrazione, cioè il conducente.

Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della patente ha invece un regime particolare.

Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.

Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione.

Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione.

Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione, libera anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione.

Come e dove si pagano le multe

Il pagamento immediato è l'unico possibile per i conducenti, anche se con patente italiana, che vengono fermati per violazioni commesse alla guida di veicoli con targa straniera oppure EE, oppure alla guida di veicoli con targa italiana ma con patente non rilasciata da uno Stato dell'UE.

Esclusa questa circostanza, non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l'ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito.

L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi. E' opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.

Quando è possibile il pagamento della multa in misura ridotta

Il pagamento della multa in misura ridotta è possibile per tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria e si ottiene adempiendo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Non è, invece, consentito il pagamento in misura ridotta:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi (previsti dall'articolo 202 del codice) il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Cosa comporta il mancato pagamento della multa

Il mancato pagamento della multa in misura ridotta entro i 60 giorni previsti comporta che il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento.

La riscossione avverrà secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e la trasmissione all'esattore per la riscossione.

Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notifica può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.

Multe - Quando il conducente e/o il veicolo sono stranieri

Nel caso il veicolo con targa straniera venga fermato, il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta (il minimo della sanzione), se ammesso; questo implica l'impossibilità di proporre un successivo ricorso.

In alternativa, deve versare una "cauzione" (che non impedisce un successivo ricorso) pari allo stesso importo della sanzione minima se il veicolo è immatricolato in uno Stato dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oppure, negli altri casi, pari alla metà della sanzione massima.

Tale "cauzione" non impedisce un ricorso successivo ed è quindi opportuno che nel verbale venga precisato, nelle "dichiarazioni del conducente" o in altro modo, a quale titolo viene effettuato il versamento.

Della somma consegnata deve essere rilasciata ricevuta. Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano desumibile, ad esempio, dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, ecc.

Le violazioni commesse con un veicolo con targa straniera, qualora l'infrazione non venga contestata immediatamente, sono notificate entro 360 giorni al proprietario, il quale può utilizzare gli stessi strumenti di ricorso. Se previsto da accordi tra gli Stati interessati è possibile procedere all'esazione coattiva anche nei confronti di residenti all'estero.

Multe - La contestazione immediata dell'infrazione al Codice della strada

Una multa dovrebbe essere sempre contestata immediatamente quando si commette una infrazione. La contestazione differita dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto perfra fronte a situazioni del tutto eccezionali.
E, invece, la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. Ma avremo modo di esaminare anche questo aspetto, con la dovuta attenzione.

Per ora limitiamoci a dire che quando la multa è contestata al trasgressore immediatamente, il verbale è nullo se:

  1. è stato firmato da un agente diverso da quello presenteal momento della contestazione della violazione. Il verbalecontiene sempre una sezione in cui sono riportati i dati dell'agente accertatore. Per i moduli del corpo della polizia municipale del Comune di Roma la sezione è, ad esempio, quella contrassegnata dal numero 3. Attenzione: tale sezione oltre a data e località(in cui viene accertata l’infrazione) riporta anche la dicitura “verbalizzanti”, mentre in realtà, all'interno della sezione, la formula di rito recita: “ noi sottoscritti …… abbiamo accertato che …” Ebbene in questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'agente accertatore (e nonverbalizzante). La sezione 11 invece è riservata all'agente verbalizzante (colui che redige e firma il verbale). Ora, può accadere che l’infrazione venga rilevata da un agente che poi, per motivazioni diverse, non partecipa alla stesura del verbale. Ebbene se nel verbale alla sezione 3 non è riportata la generalità esatta dell'agente accertatore, ovvero se agente accertatore e agente verbalizzante coincidono, il verbale è nullo. Ci troviamo nel campo dell'inesatta verbalizzazione, costantemente censurata dalla giurisprudenza. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
  2. è stato firmato da un agente diverso da quello presenteal momento della contestazione della violazione ma non viene indicata la motivazione per cui l’agente accertatore non ha partecipato alla redazione del verbale e non lo ha firmato. In questa eventualità le indicazioni riportate nella sezione riservata all'agente accertatore e quelle riferite nella sezione riservata all'agente verbalizzante sono corrette. Ma, è altresì necessario spiegare, nel verbale, ed a cura dell'agente verbalizzante, le ragioni per le qualil’agente accertatore non abbiapartecipato alla verbalizzazione. Siamo nel campo della incompleta verbalizzazione, altro motivo di nullità del verbale e di inefficacia della sanzione.
  3. non è riportata nel verbale la dichiarazione rilasciata del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. In ogni verbale c’è una apposita sezione finalizzata ad accogliere le dichiarazioni delle parti. Se tali dichiarazioni non sono state messe a verbale ci troviamo nella fattispecie di una inesatta verbalizzazione. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
  4. non è completamente riportata la dichiarazione del contravventore in merito alla contestazione dell'agente accertatore. La sezione riservata alle dichiarazioni delle parti ha, ovviamente, uno spazio limitato nel layout del modulo del verbale. Ora se il trasgressore ritiene di dover sollevare osservazioni riguardo la dinamica del fatto che ha portato alla contestazione della violazione nonché sulle modalità di accertamento della infrazione stessa è un suo diritto che talidichiarazioni vengano integralmente riportatenel verbale, anche se non è disponibile lo spazio necessario a recepirle. Un foglio con funzioni di integrazione al verbale dovrebbe essere allegato al verbale stesso in modo da consentire al trasgressore di esercitare un suo precipuo diritto. Se questa possibilità non viene concessa al trasgressore, la verbalizzazione è da ritenersi incompleta. Il verbale è nullo e la sanzione inefficace. Anche nel caso in cui l’agente verbalizzante si rifiuti di trascrivere le dichiarazioni rese dal trasgressore ritenendole dilatorie ed artificiose, egli deve riportare nel verbale tali motivazioni. Ma, anche in questa evenienza, la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal contravventore costituiscono un valido motivo di ricorso.

Naturalmente l’ipotesi su cui si fonda l’eventualericorso per le motivazioni esposte ai punti 1. e 2. è il presupposto che il trasgressore abbia contezza della differenza che passa fra agente accertatore ed agente verbalizzante e che, nel momento in cui il trasgressorecontesta l’inesatta o incompleta verbalizzazione (ovviamente in fase di ricorso, altrimenti si rischia di concedere al “nemico” la possibilità di rimediare all'errore che sta commettendo) l’agente accertatore e quello verbalizzante riconoscano di essere incorsi in tale fattispecie. Del resto, la correttezzadegli agenti del corpo della polizia municipale, dei carabinieri, della GDF ecc… costituisce, per quanto ci riguarda, un dato di fatto che non può assolutamente essere messo in discussione in questa sede. Anche perché la inesatta o incompleta verbalizzazione potrebbero essere successivamente rilevate dalla testimonianze di terze parti.

Bisogna chiarire altresì che gli agenti accertatori e/o quelli verbalizzanti sono di solito due. Ma qui basta dire che se la inesatta o incompleta verbalizzazione è riconducibile anche e solo al caso in cui si confondano, nel verbale, i dati relativi alle funzioni accertatrici e verbalizzanti di uno solo dei due agenti.

Sul presupposto di correttezza dell'agente verbalizzante si basa anche l’eventualericorso per le motivazioni esposte ai punti 3. e 4.

La notifica della multa e le norme di decadenza e prescrizione del verbale

Le direttive che stabiliscono la notifica delle  multe sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere. In questa circostanza è data notizia al destinatario dell'avvenuta notifica della multa mediante raccomandata (Articolo 139 C.P.C.)

In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e concomitante assenza di persone di famiglia/conviventi o altri soggetti abilitati a ricevere notifica della multa,  l'addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui indica dove il verbale di multa può essere ritirato. Successivamente al destinatario della notifica della multa temporaneamente irreperibile deve essere inviata una raccomandata sempre inerente alle modalità di ritiro del verbale (articolo 140 C.P.C.)

La notifica del verbale entro i 90 giorni previsti dal Codice della strada

Dal 13/8/2010 la notifica del verbale di accertamento delle multe deve essere fatta entro 90 giorni dall'identificazione dei responsabili.

In materia di multe previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).

Il nuovo Codice della strada (articolo 38), infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento delle multe stradali sia  fatta entro 90 giorni dall'identificazione dei responsabili da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.

Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile.

Non è quindi facile da stabilire tale momento, che  può variare da caso a caso.

Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

Multe - Quando il verbale è nullo e la sanzione inefficace

Le cosìdette norme di circolazione stradale costituiscono nella loro compagine il Codice della Strada (C.d.S.). La violazione di una norma del C.d.S, una volta rilevata, deve essere contestata al trasgressore perchè la multa possa essere comminata. Ai fini della contestazione deve essere redatto verbale, contenente, oltre ai dati riguardante l'infrazione stessa, tutti i dati identificativi sia del trasgressore che del proprietario del veicolo e le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Le informazioni che devono essere presenti nel verbale di multa

Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

  • giorno, ora e luogo dell'infrazione;
  • generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
  • tipo di veicolo e targa;
  • indicazione della norma del codice della strada che è stata violata;
  • motivazione (ovvero descrizione degli eventi che hanno portato a redigere il verbale) in pratica il perchè è stata violata la norma;
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  • indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale.

Quando un verbale di multa è nullo

In generale un verbale è nullo se è incompleto o inesatto e, in particolare, se:

  1. mancano elementi di riscontro dell'infrazione quali possono essere il numero civico all'altezza del quale è stata commessa l'infrazione o, in mancanza di numero civico, l'indicazione del lato della strada dove è stata commessa l'infrazione (ad esempio nella corsia verso ...);
  2. manca l'indicazione della norma violata;
  3. è presente l'indicazione della norma violata ma tale indicazione non è completamente specificata. Per capirci, quando l'articolo del C.d.S. oggetto di infrazione contiene diverse ipotesi di violazione della norma (in pratica i comma, che vengono indicati con lettere o numeri) deve essere indicato non solo l'articolo del codice della strada che è stato violato, ma anche lo specifico comma. Ad esempio l'articolo 7 prevede 20 (venti) ipotesi diverse di violazione. Se nel verbale non viene indicato a quale di queste 20 possibili violazioni si fa riferimento nella contestazione al trasgressore, la sanzione comminata è nulla. In pratica il verbale che non attesta alcuni elementi della norma che si assume violata rende non sanzionabile l'infrazione ed è quindi nullo;
  4. manca la descrizione del fatto sanzionato che riconduce alla violazione di una precisa norma del C.d.S.
  5. la descrizione del fatto sanzionato è presente ma non è chiara e non consente di individuare la relazione fra causa (fatto contestato) ed effetto (individuazione della norma del codice della strada che è stata violata). Ad esempio nel verbale si indica che la sanzione è stata comminata per divieto di sosta (fatto contestato) ma non si specifica il motivo da cui tale divieto discende. Bisogna cioè precisare se il divieto di sosta è dovuto alla presenza di una segnaletica stradale (e bisogna specificare anche se il segnale è permanente o temporaneo, come avviene quando sono in corso lavori stradali) oppure alla circostanza che il veicolo stazionava in prossimità di una curva. O ancora se il divieto di sosta è motivato dal non avere osservato la distanza minima di otto metri dall'incrocio o perchè il veicolo stazionava nello spazio destinato alla fermata dell'autobus ecc. La cosa non è irrilevante dal momento che a seconda dei casi portati ad esempio la violazione è riconducibile sempre al divieto di sosta ma, comunque, a differenti norme del codice della strada (che corrispondono a comma diversi dello stesso articolo);
  6. non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti);
  7. non è indicata l'ora in cui è stata commessa la violazione;

Impugnazione del verbale di multa » Ricorso al giudice di pace

Il Giudice di Pace è l’ente giurisdizionale preposto a dirimere le dispute civili di piccola entità. Ha specifiche competenze soprattutto in materia civile e amministrativa, in misura minore anche penale. La competenza civile del Giudice di Pace è ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore. Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.

Ci si può opporre davanti al giudice di pace per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale. Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita', sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.

Il ricorso, per opporsi ad una multa, va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, che vedremo in seguito. Il termine è sempre di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notifica degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate.

Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 114 dell'8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (articolo 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata.

Il giudice accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;

Oppure  respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Secondo quanto stabilito al'articolo 23 legge 689/1981, così come modificato dagli articoli 26 e 27 del dlgs 2 febbraio 2006, numero 40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.

Multe - Quando si perde il ricorso al giudice di pace

Come è noto, il decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, in vigore dal 6 ottobre 2011, ha, tra l’altro, introdotto significative modifiche in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, adesso regolata dall'articolo 7 del predetto decreto.

L’articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, prescrive che Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Pertanto, la legge ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto de] ricorso, a determinare l’importo della sanzione da pagare, in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso.

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, con le modalità determinate dall'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore e a vantaggio di essa. La notifica della sentenza deve essere effettuata dalla Prefettura cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente.

Per quanto attiene invece la possibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, sarà l’organo accertatore (polizia, carabinieri e vigili) a doversi occupare del tagli dei punti nel rispetto del tempo concesso al trasgressore per impugnare il provvedimento. Ovvero 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o 30 giorni dalla sua notifica (se non c’è stata opposizione).

Ricorso contro la multa presso il GdP - Perché è necessario allegare l’originale del verbale di accertamento

L’articolo 22, terzo comma, della legge numero 689 del 1981, disponendo che al ricorso debba essere allegato l’originale del verbale di accertamento, consente al giudice di pace di accertare se il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione (termine che decorre dalla data di notifica del verbale) sia stato o meno osservato.

In base all'articolo 23, primo comma, della legge appena citata, il giudice di pace, se l’opposizione al verbale di multa è esercitata oltre il termine previsto, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza a cui è possibile ricorrere per cassazione.

Ora, cosa succede se al ricorso ci si dimentica di allegare l’originale del verbale di accertamento?

La Corte di Cassazione - con ordinanza numero 11335/13, depositata il 13 maggio 2013 - ha sancito che, in tale circostanza, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio .

Pertanto, si legge nel dispositivo, non è giustificata l’adozione, in limine litis (cioè, prima che inizi la lite) dell'inammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione.

Insomma, il ricorrente distratto può dormire sonni tranquilli. I giudici di legittimità, infatti, ritengono che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione al ricorso del provvedimento opposto è superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio.

D’altra parte, se così non fosse, si legge in sentenza, verrebbe altrimenti a mancare la prova certa della tardività dell'opposizione.

Impugnazione del verbale di multa » Ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto rappresenta un mezzo legislativo per poter chiedere l'oppizione ed il conseguente annullamento di un verbale di multa relativo ad una sanzione amministrativa, ed in particolare per le multa per violazione del Codice della Starda (CdS).

Tale strumento, previsto dall'articolo 203 del Codice della Strada, è alternativo rispetto al ricorso dinanzi al Giudice di Pace ma non sostitutivo. Poiché il ricorrente può sempre, in caso di esito negato del ricorso al Prefetto, presentare ricorso innanzi al competete giudice di pace.

Il ricorso al Prefetto va presentato entro il termine perentorio dei 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, a tal proposito bisogna leggere attentamente la data riportata sul timbro postale, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso si presenta, in carta semplice, secondo le norme del Codice della Strada direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Comando dei Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.).

Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.

I tempi del procedimento amministrativo sono i seguenti:

  1. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando “l’organo accertatore” cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, quest’ultimo, ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l’istruttoria ed è tenuto a trasmettere tutti gli atti al Prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili ai fini del ricorso.
  2. Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

Il Prefetto, ricevuto il dossier da parte dell'organo accertatore ed esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta può respingere il ricorso ed emette entro centoventi giorni, che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al cittadino entro 150 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa.

Si rileva, che se nel ricorso si richiede d'essere ascoltati dal Prefetto, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi ed in questo caso i tempi possono essere ulteriormente differiti.

In caso di esito negativo, è sempre possibile presentare ricorso avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta la violazione del Codice della Strada. In quest’ultimo caso il ricorso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, come già visto in precedenza.

In caso si esito positivo, invece il Prefetto accoglie il ricorso, nello stesso termine di centoventi giorni, e dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.
Il ricorso si intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente.

Il termine dei 210 giorni complessivamente previsto per l’emissione del provvedimento prefettizio è dato dal combinato disposto di cui agli articoli 203 e 204 Cds (gg. 30+180.) Mentre il termine dei 180 giorni per emettere l’ordinanza-ingiunzione è previsto se il ricorso al Prefetto è stato inviato attraverso l'ufficio o il comando che ha elevato la multa.

I motivi per un ricorso al Prefetto ex articolo 203 C.d.S. possono essere tanti, alcuni sono i seguenti:

  1. mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;
  2. difetto di titolarità della Polizia municipale;
  3. mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata;
  4. omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
  5. tardiva notifica del verbale di contestazione (Il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dal giorno della contestazione);
  6. i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli indicati nella contravvenzione;
  7. omessa indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
  8. omessa indicazione della norma violata.

In conclusione, si consiglia, prima di redigere e presentare un ricorso al Prefetto, di leggere attentamente il verbale di contestazione della violazione e fare un breve ricerca giurisprudenziale (su internet, manuali, testi ecc.) con l’individuazione delle sentenze più favorevoli al caso specifico.

31 Maggio 2013 · Tullio Solinas


Commenti e domande

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2 risposte a “Multe » Il manuale – Notifiche, ricorsi e consigli per il sanzionato”

  1. ottavio ha detto:

    Egregi, ho ricevuto un verbale di multa per violazione delle norme ZTL su una strada del centro storico della mia città datato 28/9/2023.La cosa che mi ha reso fortemente scosso è scritta sul retro del verbale, ovvero, al paragrafo INORMATIVA. Sul trattamento dei dati, infatti, si fa riferimento al D.Lgs. 196/2003, in particolare sull’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7,8,9 e 10 (specifico: senza la dizione “successive modifiche e integrazioni”). Ora si sa che il d.lgs 10 agosto 2018, n. 101, ha abrogato tali articoli riportati sul verbale al punto: “TITOLO II – Diritti dell’interessato al (abrogato)
    Articoli da 7 a 45 (abrogati)”. In tal modo, a mio giudizio, fornendo una INFORMATIVA PRIVACY errata sul documento (come migliaia di documenti emanati dal corpo dei vigili urbani in questi anni) si può presupporre non solo la nullità, ma addirittura una sanzione nei confronti della pubblica amministrazione per mancato adeguamento alla Legge Europea e nazionale sulla PRIVACY. Mi interessa molto un Vs illuminato parere. Grazie e cordiali saluti.

    • Gli articoli 7,8,9 e 10 del decreto legislativo 196/2003 riguardanti l’esercizio dei diritti inerenti il trattamento dei dati per il trasgressore delle norme previste dal Codice della Strada sono stati abrogati e sostituiti dagli omologhi articoli del Codice della Privacy: il legislatore ha ritenuto più utile per il cittadino, dal punto di vista informativo, collezionare, coordinare ed aggiornare la normativa sulla privacy delle persone fisiche in un unico Codice, il Codice della privacy, appunto. I citati articoli 7,8,9,10 del Codice della Privacy riportano, pari pari, e non modificano in alcun modo, i contenuti degli articoli omologhi del decreto legislativo 196/2003.

      Certamente, l’errato riferimento alla normativa vigente nel verbale di contestazione della violazione potrebbe comportare una sanzione amministrativa per il Comune impartita, su reclamoe, dal Garante per il Trattamento dei Dati Personali, ma mai invalidare, per nullità, la sanzione amministrativa notificata con il verbale al trasgressore delle regole di circolazione su strada dei veicoli a motore: infatti, per giurisprudenza costante e consolidata, il verbale di sanzione amministrativa per violazione del CdS (Codice della Strada) è nullo esclusivamente quando non indica la norma violata dal conducente del veicolo, impattando, in tal modo, sostanzialmente (e non solo formalmente), sull’esercizio del diritto di difesa del medesimo conducente .

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