La dilazione di pagamento presso INPS


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L’oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione (6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento). Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.

Condizione essenziale per l’autorizzazione alla dilazione è che l’istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell’azienda.

Bisogna quindi fare una valutazione complessiva della situazione debitoria considerando la possibilità che oltre ai debiti oggetto di cartella esattoriale,  vi siano debiti  in fase amministrativa (ad es. contestati con un avviso di pagamento), o in fase di recupero presso l’ufficio legale dell’Inps ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

Con la circolare numero 106/2010, l’Inps (in esecuzione delle determinazioni del CdA numero 250/2009 e numero 106/2010) ha inteso ridisciplinare l’Istituto delle dilazioni.
Il nuovo Testo Unico, i cui effetti decorrono dal 3 agosto 2010, ha apportato i seguenti cambiamenti:

  • L’eliminazione dell’obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori;
  • L’eliminazione dell’obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione;
  • L’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione, per quanto riguarda le rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.

Alla luce delle molteplici modifiche, appare opportuno distinguere:

  • Le dilazioni presentate prima del 3 agosto 2010;
  • Le dilazioni presentate successivamente al 3 agosto 2010.

21 Aprile 2011 · Simone di Saintjust

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