La constatazione equivalente di protesto
L'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, consente al portatore di un assegno bancario o postale, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Stanza di compensazione della Banca d'Italia. La dichiarazione è resa dai capi delle Stanze di Roma e Milano, in qualità di pubblici ufficiali, su richiesta del trattario.
I capi delle Stanze comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti" e trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto al pagamento di una tariffa pari a 28,00 euro (IVA esclusa).
In pratica si tratta della constatazione equivalente. L'assegno verrà ritrasmesso alla banca e quindi al beneficiario e lei, Marco, potrà, pagando nei modi previsti, ritirare l'assegno qietanziato e la liberatoria.
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