La cartella esattoriale spiegata in 15 immagini
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Di seguito quindici diapositive, a cura di Equitalia, che spiegano, in modo chiaro e semplice, come comportarsi e quali informazioni assumere nel momento in cui arriva una cartella esattoriale.
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Per porre una domanda sulle cartelle esattoriali in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.
Se la cartella esattoriale ti è stata consegnata in busta chiusa, come di solito accade, la relata di notifica in prima pagina è ovviamente bianca.
Bisogna esaminare la relazione effettuata dal notificatore e che puoi richiedere in copia all’Agente della Riscossione indicato nel frontespizio in prima pagina della cartella stessa.
Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione
– Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.
– Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.
– La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
– Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.
Mi dispiace Salvatore, ma non sono assolutamente in grado di rispondere alla domanda da te posta.