La cartella esattoriale – ruolo notifica e riscossione coattiva
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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La cartella esattoriale è il documento che viene notificato al debitore affinchè i concessionari della riscossione possano attivare le procedure per il recupero del credito.
La cartella esattoriale è notificata al debitore dai concessionari della riscossione. La cartella esattoriale contiene la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme iscritte a ruolo e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.
Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato ai fini della riscossione.
Dunque, i concessionari attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito notificando, come primo atto, la cartella esattoriale al debitore.
LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
La cartella esattoriale è notificata, come abbiamo detto, al debitore dai concessionari della riscossione. Essa contiene la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale, nonché il compenso a favore del concessionario. Trascorso tale termine, il concessionario senza necessità di ulteriori avvisi potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva, dell'importo indicato nella cartella esattoriale, su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati.
È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (articolo 2740 del codice civile).
Il debitore che desidera avere maggiori informazioni sulla cartella esattoriale che riguarda imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate, può rivolgersi:
- all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, se la cartella esattoriale deriva dal controllo formale documentale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR numero 600 del 1973, o a seguito di accertamento;
- a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (al numero 848.800.444) negli altri casi.
Non sempre la cartella esattoriale riguarda tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Spesso la cartella esattoriale contiene inviti a pagare somme risultanti da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali o altro. Il debitore deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per informazioni ed eventuali contestazioni, all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito, indicato nel frontespizio della cartella esattoriale.
Il cosiddetto "decreto milleproroghe" ( decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008 ) prevede che, a pena di nullità, nella cartella esattoriale debbano essere indicati i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stesse cartelle esattoriali; ciò, esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.
Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati all'agente della riscossione prima di tale data, non sono nulle le relative cartelle esattoriali, prive dei nomi dei responsabili.
Dunque:
Le cartelle esattoriali consegnate all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 saranno nulle se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella esattoriale. Non costituisce invece causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle esattoriali consegnate all'agente della riscossione prima di tale data.
Per porre una domanda sulla notifica della cartella esattoriale, su un eventuale vizio di nullità della cartella esattoriale, sulle cartelle esattoriali in genere, e sul contenzioso tributario clicca qui.