Prescrizione della cartella esattoriale – esempi utili al consumatore
Il termine di prescrizione della cartella esattoriale è diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo
Come sappiamo, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi.
Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo.
In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.
Esempi utili per il consumatore
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada articolo 209 e legge 689/81 articolo28);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento;
- Bollo auto: il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perché cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
- Canone RAI: la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
Prescrizione d'ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999
A partire dal 1° luglio 2013 saranno annullate d'ufficio tutte le cartelle esattoriali per importi non superiori a 2 mila euro derivanti da ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. Ai fini del raggiungimento della soglia di 2 mila euro concorrono il capitale a debito, gli interessi maturati e le sanzioni per l'omesso pagamento. Di conseguenza resta escluso dal computo l’aggio spettante all'agente della riscossione.
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