Ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale

Le motivazioni per il ricorso alla cartella esattoriale

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili per il ricorso: in generale la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.

Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella può essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007).

E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella:

  • in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario);
  • in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro;
  • in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e' di 30 giorni e ci si può rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione( * vedi nota).  Se la sanzione e' relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Articolo22 e 22bis legge 689/81).

(* nota) Sul punto e' recentemente intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al s., che ci si può rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e' viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e' il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa. Attenzione, non e' detto che non aver ricevuto il verbale significhi automaticamente che la notifica e' viziata, si deve verificare se questa risulti fatta nel rispetto delle leggi. In questa stessa scheda vi sono chiarite le varie possibilita', che comprendono per esempio la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Diversamente, se si intende contestare la cartella in se' (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere (meglio se con avvocato) presso il giudice dell'esecuzione ai sensi degli articolo 615 e 617 codice di procedura civile Cio' in quanto in questo caso la cartella e' il primo atto dell'azione esecutiva.

Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c'e' diatriba giurisprudenziale) si può genericamente dire che può essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perché si e' gia' pagato o perché si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e' di competenza dell'ente creditore).

C'e' da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perché qualora questi riscontrasse responsabilita' non sue, e' obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita' (si veda l'articolo 39 del decreto legislativo112/99). Il principio generale e' che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e' semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso. (Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall'Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08)

La cartella deve comunque riportare le modalita' di ricorso e l'organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.

Come presentare il ricorso alla cartella esattoriale

Occorre eseguire la notifica del ricorso in originale, redatto su carta da bollo (per atti giudiziari), nella misura di € 14,62 ogni quattro facciate. La notifica va fatta all'ente impositore, in uno dei seguenti modi:

a) tramite l’ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs. numero 546 del 1992;

b) tramite spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nella forma sopra indicate;

c) direttamente mediante consegna nelle mani dell'impiegato addetto al protocollo della Regione, che ne rilascia ricevuta sulla copia conforme all'originale.

A pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita (personalmente o a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento):

  • l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o la copia del ricorso consegnato o spedito per posta;
  • la fotocopia della ricevuta di deposito del ricorso o della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Unitamente al ricorso ed ai documenti sopracitati, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell'atto impugnato ed i documenti che produce, in originale o fotocopia (articolo 22 del D. Lgs. numero 546 del 1992: costituzione in giudizio del ricorrente).

Conseguenze della proposizione del ricorso alla cartella esattoriale

Il ricorso non vale, di per sé e fino alla decisione della controversia, a sospendere il pagamento del tributo eventualmente dovuto. Tuttavia, il ricorrente, se ritiene che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso (secondo le modalità descritte all'art 47 del D. Lgs. numero 546 del 1992).

Ricorso alla cartella esattoriale - La sentenza ed i mezzi d’impugnazione

La Commissione Tributaria Provinciale, terminato il processo, si pronuncia con sentenza. La sentenza è resa pubblica, mediante deposito nella segreteria, entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci gironi dal deposito suddetto.

Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale possono essere impugnate mediante l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. L’appello dev'essere proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale competente, ovvero quella nella cui giurisdizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza appellata. Per i termini d’impugnazione si veda quanto prescritto dall'articolo 51 del D. Lgs. numero 546 del 1992.

Assistenza tecnica nel ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale

Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. numero 546 del 1992).

Ricorso alla cartella esattoriale - Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Motivi di opposizione alla cartella esattoriale

1) La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non è valida ma nulla;
2) Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo è prescritto non è da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque e comunque è necessario sempre fare ricorso nei termini;
3) Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta;
4) Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso è l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento già effettuato), state attenti perchè trascorsi i 60 gg, l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso;

5) Prima della Cartella esattoriale è obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell'Ente creditore, se la cartella non è stata preceduta dall'invito di pagamento, la cartella è nulla;

6) La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all'esattore entro i termini suddetti e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche è tardiva, rendendo la cartella nulla;

7) È illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa;
8) Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non è stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria può non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita;
9) Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta;

10) La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma è necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica;

11) Prescrizione cartella esattoriale non impugnata: la cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni è prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive:

a) secondo alcuni dopo 10 anni ex articolo 2967 del codice civile da quando è stata notificata;

b) secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce.

12) Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relata di notifica anche oltre il termine quinquennale, previsto dall'articolo 26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica. Commissione Tributaria di Caserta Sezione 10 Sentenza numero 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.;
13) Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sezione I civile, del 19-10-2006, numero 22375;
14) Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, è illegittimo richiedere l'intera somma;

15) I medici convenzionati con le aziende sanitarie locali ( Asl ) non sono soggetti al contributo al Servizio Sanitario Nazionale ( SSN ), in quanto assimilabili a lavoratori parasubordinati;

16) Le agevolazioni prima casa si prescrivono dopo tre anni;
17) I termini per fare ricorso e l'autorità a cui ricorrere: Cartelle per imposte e tasse, entro 60 gg alla Commissione Tributaria Provinciale, Cartelle per contributi previdenziali, entro 40 gg al Giudice del Lavoro, Cartelle per multe auto, entro 30 giorni ( gg. ) al Giudice di Pace dove è stata commessa l'infrazione;
18) La cartella esattoriale va notificata a tutti gli eredi collegialmente e impersonalmente al vecchio domicilio del de cujus;

19) In presenza di ricorso avverso accertamento è illegittima l'emissione della cartella se il Giudice non si è ancora pronunciato: La cartella esattoriale non può essere emessa se non dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, è illegittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che emette cartella preventivamente;

20) L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale è illegittima senza la valida notifica della cartella;

21) La cartella è nulla se non contiene il nome del responsabile del procedimento e la firma lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Pur tuttavia in questo contesto evidenziamo il cd. decreto mille proroghe che salva la nullità della cartella, norma che ipotizziamo essere illegale e incostituzionale in uno Stato di diritto come il nostro;
22) L'Avviso bonario è un atto impugnabile, lo ha stabilito al Corte di Cassazione;
23) La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità - Cassazione 21 marzo 2007;

24) Dazi Doganali si prescrivono dopo 3 anni dalla data della bolletta d'importazione lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13/10/2006;

Per fare una domanda sul ricorso giudiziale alla cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

5 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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5 risposte a “Ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale”

  1. gianmarco fucsas ha detto:

    Ricorso contro la cartella esattoriale

    Contro la cartella esattoriale (oggi cartella di pagamento dopo l’unificazione della riscossione) sono proponibili i seguenti rimedi: cito a memoria ma ci sono sezioni unite a profusione sull”argomento…..

    – ricorso ex art. 22 L. 689/81 [entro 30 gg. dalla notifica della cartella]: solo nella ipotesi in cui si deduca il vizio di notifica – nullità – del provvedimento “sottostante”. tipico è il caso in cui la cartella sia il primo atto ricevuto e in precedenza sia stata omessa la notifica del s.p.v. o la notifica non sia perfezionata a norma di legge per omissione di CAD, omissione di CAN. In tale ipotesi NON rientra la consegna a persona assolutamente non riferibile al destinatario, che è vizio di inesistenza e non di nullità.

    – ricorso ex art. 615 c.p.c. [non sottoposto a termini decadenziali] : qualora si intendano far valere fatti modificativi o estintivi del credito SOPRAVVENUTI alla formazione del titolo esecutivo (= nella cartella è il momento della trasmissione del ruolo esecutivo), salvo solo il caso della citata inesistenza che è proponibile in ogni tempo e quindi anche in sede di ricorso avverso la cartella.

    – ricorso ex art. 617 c.p.c. [entro 20 gg. dalla notifica] : solo per far valere i vizi formali del provvedimento. ai tempi del bailame per il responsabile del procedimento usai questo mezzo di impugnazione, con ottimi risultati….

  2. isabella cusanno ha detto:

    RIPORTARE EQUITALIA NELLA LEGALITÀ. LETTERA APERTA A BERLUSCONI E TREMONTI

    Ill. mo Presidente del Consiglio – Ill. ministro dell’Economia

    Qualche giorno fa, nel mio studio, è venuto l’ennesimo cliente sconvolto. Era andato in banca per pagare gli stipendi dei propri dipendenti (sedici) ed aveva trovato il conto bloccato per un pignoramento Equitalia nelle forme dell’art.72 bis del DPR 602/1973, pignoramento che non gli era stato notificato. La banca aveva approfittato dell’occasione per comunicargli che gli negava l’accensione di un mutuo anche se già concordato.

    Il mio cliente era ovviamente disperato e si sentiva cosi’ in colpa da considerarsi degno delle peggiori punizioni, apprestandosi quindi a dire addio alla propria attività lavorativa. Per rincuorarlo gli ho raccontato a mo’ di favoletta uno scampolo di storia tratto dal ‘Mercante di Venezia’ e riadattato in semplicità: un mercante veneziano perde tutto, nave e carico, a causa di una tempesta.

    Il suo finanziatore lo trascina davanti al giudice veneziano per l’adempimento del contratto e della clausola di garanzia che prevedeva l’asportazione di un pezzo di carne viva dal petto del disgraziato debitore. Porzia, nei panni del giudice, così sancisce: “Incidi pure, ma il contratto non parla nè di una goccia di sangue nè di un lembo di pelle. E alla prima goccia di sangue che il tuo debitore verserà ti farò arrestare per tentato omicidio di un cittadino veneziano”.

    Bella questa conclusione? Perchè nessuno può essere ucciso per i suoi debiti, o reso schiavo o vessato, o affamato, e bello anche quel “cittadino veneziano”. Come ci farebbe piacere sapere che lo Stato è orgoglioso di noi, di ciascuna delle persone che vivono ed operano nel nostro territorio, tanto da proteggerlo da ogni abuso, da chiunque commesso sul proprio suolo.

    Ricordate “La misericordia si addice al re più della corona”, la misericordia che da benevola condiscendenza puo’ essere interpretata oggi come fratellanza pacifica.

    Avete mai letto quanto contenuto nel sito Equitalia?

    C’è un articolo sull’ordinanza della Corte Costituzionale che ritiene non fondata la questione di legittimità costituzione dell’art. 72 bis.

    Equitalia mi sembra che dimentica spesso che e’ il diritto il giusto mezzo, e che la giustizia non concede mai a nessuno di comportarsi da vincitore in battaglia.

    La Corte Costituzionale assicura la fondatezza della legittimità dell’articolo in questione perchè -specifica- il pignoramento esattoriale come qualsiasi altro pignoramento va sempre notificato al debitore e questo permette al soggetto debole di provvedere alla verifica di quanto gli viene richiesto, al pagamento o all’opposizione.

    E’ vero: non è permessa l’opposizione ai sensi degli art. 615 e 617 cpc per i ruoli esattoriali con particolare riferimento ai difetti di notifica degli atti esecutivi.

    Ma un conto sono i ruoli esattoriali e un conto sono gli altri crediti non esattoriali che Equitalia continua a trattare come tali. Un conto è il difetto di notifica ed altro è l’inesistenza della notifica.

    La norma non può essere utilizzata forzatamente come una mannaia del boia, neppure per garantire i crediti dello Stato.

    Leggevo in questi giorni che Lei, ministro Tremonti, ribadisce la necessita’ della riduzione delle aliquote anche come mezzo per ridurre l’evasione fiscale. Bene. Mi domando: un’esecuzione come quella descritta non fa altrettanti danni ai contribuenti e allo Stato?

    Volete altri esempi?

    Tizio (sono fatti accaduti e vincolati dal segreto professionale) chiude la sua impresa nel 1998, nel 2009 gli viene comunicata l’avvenuta trascrizione ipotecaria sulla sua casa per omesso pagamento dell’Iva del 2001.

    Ancora?

    Tizio paga a suo tempo il condono in una rata unica stralciando dalle voci che gli comunica Equitalia quella che non poteva essergli richiesta perche’ opposta e su cui pendeva un provvedimento del giudice adito. Comunica con lettera raccomandata ad Equitalia la sua scelta. Nel 2009 gli viene notificato fermo amministrativo dell’auto per gli importi condonati perche’ Equitalia ha ritenuto acconto il versamento effettuato in unica rata e non essendo stata versata la seconda rata (che’ il contribuente riteneva non dovuta) ha considerato il debitore decaduto dal beneficio del condono e quanto versato mero acconto.
    Inoltre, per descrivere l’uso che Equitalia fa dell’istituto della rateizzazione ci vorrebbe molto più di una semplice lettera.

    Per questo non disturbo oltre, ma se ci fosse bisogno di altri esempi sono a disposizione.

    Ogni giorno – noi avvocati e cittadini contribuenti – scopriamo un modo nuovo di interpretare la legge che porta il marchio Equitalia.

    E così vogliate perdonare quello che non è un semplice sfogo, ma l’amara considerazione che questo Paese – che vanta una storia e una tradizione di giuristi di grande intelletto e umanità, dai pretori romani ai Beccarla, dai Calamandrei ai giuslavoristi di qualche decennio fa – ora si impiglia nella rete dell’utile a ogni costo e a scapito dei diritti dei cittadini.

    Con ossequio

    Avv. Isabella Cusanno, legale Aduc

  3. Guido ha detto:

    Avendo stipulato una convenzione con il comune,che dice che dovevo urbanizzare io l’area destinata al parcheggio pubblico però in cambio io usufruivo dei
    benefici fiscali previsti dalla legge n.666 del 03/06/1943 dell’ art. 75 legge 22/10/1971 n.865.
    Convenzione fatta dal 1988 fino al 2009 non ho mai pagato, adesso il comune mi ha notificato le cartelle
    esatt. dal 2003 al 2008 che devo pagare l’ici.
    Volevo chiedere gentilmente cosa posso fare?
    N.B. L’area destinata a parcheggio prima era area artigianale dal 2005 è passata area edificabile, quest’area io l’hò pagata e non la uso perchè il comune voleva che facessi il parcheggio pubblico.
    La convenzione dura sempre anche per gli eredi
    L’area è di 300mq in attesa di vostre notizie in merito porgo cordiali saluti

  4. karalis ha detto:

    Ciao Rita..volevo chiederti se il “bollo per atti giudiziari” è quello da 14,62€ che posso acquistare in tabaccheria?…grazie

    Commento di antonio | Martedì, 9 Settembre 2008

    Sì, è quello

  5. antonio ha detto:

    Ciao Rita..volevo chiederti se il “bollo per atti giudiziari” è quello da 14,62€ che posso acquistare in tabaccheria?grazie

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