Riscossione coattiva della cartella esattoriale - COSA E' IL PIGNORAMENTO
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Il pignoramento è l’atto con cui si inizia l’espropriazione forzata che segue l’esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.
Disciplinato dal codice di procedura civile all’articolo 491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e’ in pratica una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione e i frutti di esso.
L’ingiunzione deve anche contenere:
– l’invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
– l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio’ depositando in cancelleria un’apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.
31 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Salve,
ho letto che il decreto “del fare” fa salvo l’ultimo accredito di stipendio e pensione in caso di pignoramento del conto corrente da parte di Equitalia.
Quello che volevo sapere:
1) se vale solo per Equitalia o anche per altre concessionarie tipo la Gefil che viene utilizzata dal mio comune al posto di Equitalia.
2) se vale anche per il libretto postale.
Grazie.
Vale per tutte le concessionarie di riscossione di tributi e per qualsiasi tipo di pignoramento esattoriale, del conto corrente o del libretto postale. Può essere prelevata tutta la disponibilità del debitore, ad esclusione dell’ultimo stipendio (o pensione) accreditato.
Con questo sito ci si confronta e si prende coscienza dei doveri e diritti,gran bel lavoro;
In breve, debiti INPS personali per 6500 euro da due anni, debito IVA di una societa al 50%mia di euro 3000 …quano qualcuno busserà alla porta e chi?
Soprattutto, io vivo con la mia Famiglia, dove ho residenza, casa dei genitori, io on ho nulla, posso affittare una camera dove trasferirmi, registrare in agenzia entrate il contratto e li prendere la residenza? Eviterei esattori in casa della ma famiglia?la residenza devo farla aggiornare nella patente in camera di commercio come socio della societa’ oppure altro?
Grazie mille, anzi grazie 8mila!
Quel qualcuno che busserà alla sua porta, vista la tipologia del debito accumulato, sarà Equitalia. Ora, Equitalia difficilmente affida la riscossione coattiva ad azioni esecutive quali il pignoramento presso la residenza del debitore. Piuttosto preferisce disporre fermo amministrativo sui veicoli di proprietà del debitore, oppure ipotecargli la casa, pignorargli il conto corrente o l’eventuale stipendio/pensione.
Equitalia ricorre al pignoramento presso la residenza del debitore solo quando è ragionevole presumere che in quella residenza potrà rinvenire beni di valore (quadri, arredi di antiquariato, sculture, gioielli, argenteria).
Detto questo, nessuno può, tuttavia, escludere un pignoramento presso la residenza del debitore in conseguenza ad un cambio di strategia.
Nel contesto appena descritto appare una scelta di buon senso quella di trasferire la propria residenza, anche per evitare ai genitori lo stress conseguente alla notifica di cartelle esattoriali. Una volta effettuata la variazione presso gli uffici anagrafici, occorrerà aggiornare i dati presso la Camera di Commercio. La registrazione del nuovo indirizzo sulla patente di guida non è una scelta, ma un obbligo.
Il pignoramento esattoriale
Il pignoramento esattoriale si esegue nel caso non venga pagata una cartella esattoriale entro il sessantesimo giorno dalla sua notifica. Esso viene eseguito dall’agente adibito alla riscossione, il quale è responsabile della messa in atto di tutte le procedure esecutive ritenute opportune per riscuoterlo.
Le conseguenze di questo tipo di pignoramento sono diverse: dal fermo amministrativo dell’automobile, all’ipoteca sulla casa, per arrivare anche al pignoramento e vendita coatta dei beni, mobili e immobili, del debitore.
Le regole per effettuare un pignoramento esattoriale sono le stesse di un normale pignoramento, integrate da norme più specifiche previste negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Quello che cambia in questo caso è una parte della procedura.
Un pignoramento esattoriale infatti può essere messo in atto sui beni immobiliari solo se la somma complessiva dei debiti supera gli 8000 euro; nel caso invece che le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell’immobile, prima di procedere al pignoramento, l’agente deve iscrivere un’ipoteca e potrà procedere al pignoramento solamente dopo sei mesi.
Il pignoramento necessita di una notifica di preavviso, che includa l’intimazione a pagare entro 5 giorni, qualora decorra un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Se il pignoramento non avviene entro 180 giorni dalla sua notifica (o se trascorrono 120 senza che sia stata fatta la prima vendita forzata all’asta), esso perde di efficacia.
In caso di pignoramento presso terzi, vi sono delle differenze di procedura, disciplinate dal codice civile.
La trascrizione della donazione salva il bene pignorato
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di un uomo dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 388/3° c.p., in quanto a seguito della notifica, in data 13/10/2001, dell’atto di pignoramento immobiliare di un locale di sua proprietà, aveva donato detto bene al figlio con atto notarile del 19/10/2001.
Il Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello dell’imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell’atto di donazione dell’immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’imputato osserva come l’atto di pignoramento immobiliare risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere però trascritto; l’atto di donazione è successivo e risulta invece essere stato trascritto tempestivamente.
Dunque le conclusioni di diritto sono le seguenti:
“la trascrizione assume un’importanza determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l’effetto che il pignoramento, anche tra debitore e creditore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione… (…)“.
“La condotta ascritta all’imputato non può, d’altra parte, inquadrarsi neppure nel primo comma dell’art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi anche rientrare il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce titolo di forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del pervenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico.”.
Vediamo cosa in una casa NON si può pignorare
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,
3) le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
4)sono tuttavia esclusi i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
5) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
6) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
7) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
8) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta’ l’importo del credito precettato) oppure è tenuto a pignorare le cose indicate espressamente dal debitore. ! Rileggete questo passo,è importante !
Ancora : Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’immobile non di proprieta’ del debitore.
E’ sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (ope legis ) che i beni contenuti nell’immobile siano di sua proprieta’, salvo prova contraria (sua o dell’effettivo proprietario) in separata sede
Infine, ammettiamo che venga pignorato un salotto in similpelle,. Trascorsi i tempi tècnici della custodia,credete sia facile e sbrigativo vèndere l’oggetto al pùbblico incanto ? E soprattutto : a che prezzo e a chi interesserebbe?
Gli sciacalli di professione gìrano sì sui Tribunali ( in combutta con le Cancellerìe e gli Uff. Giudiziari ) ma non certo per partecipare alle aste del vostro mobiletto,ma ad altre ben più sostanziose.Chiaro il concetto ? Spero di sì.
E adesso chiariamo la funzione e il ruolo dell’Uff. Giudiziario. Sfatiamo qualche luogo comune : NON viene con la grancassa, nè con i Carabinieri, nè con la muta di cani nè con un camion per portarsi via mobili e suppellettili.
E’ una persona discreta conscia della delicatezza del suo ruolo e agisce in modo asetticamente impersonale,nel senso che non fa quasi mai gli interessi sfacciati del creditore. Lui è solo una specie di notaio che certifica e sequestra preventivamente ciò che eventualmente ‘è da pignorare.
In gènere è lui a chiedere al debitore se c’è qualcosa da pignorare o lui debitore vuole indicare cosa ci sia da pignorare. Quando il debitore ( come spesso accade ) allarga le bracia sconsolato e si guarda intorno,l’Uff Giudiziario fa spallucce e redige il pignoraento NEGATIVO.
Non gira per le stanze in cerca di tesori nascosti,nè apre cassetti,nè cerca casseforti dietro i quadri, nè perquisisce nessuno. E’ solo una persona che fa il suo lavoro e lo fa nella forma più discreta possibile. Tutto qua,anzi,nella eventualità,non dimenticatevi di offrirgli un caffè. Tutto qua.
In conclusione : un pignoramento mobiliare ad un povero cristo quasi mai serve a recuperare qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto ) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.