La carta di pagamento

La carta di pagamento è uno strumento attraverso il quale è possibile il pagamento di beni e servizi, presso punti vendita situati in tutto il mondo, e il prelievo di somme di denaro in maniera estremamente rapida: evita l’utilizzo di contante o di titoli di credito. Le carte di plastica sono di varie tipologie e così i soggetti che le emettono:

• bancari (Bankamericard, Top Card, ecc.),
• societari (Servizi Interbancari, Agos, Findomestic, ecc.),
• Travel & Entertainment (American Express, Diner’s Club, ecc.

),
• privati (esercizi commercial e catene distributive).

La carta di pagamento si distingue  in carta di credito e carta di debito, cui si può aggiungere una terza specie, la carta prepagata.

La carta di debito

La carta di debito prevede l’immediato pagamento di quanto utilizzato: presuppone quindi la tenuta di un conto corrente. Non sono previsti rimborsi rateali. La carta di debito nazionale è il Bancomat/Pagobancomat, che consente ai portatori della carta di prelevare contante presso sportelli automatici o di pagare acquisti attraverso l’utilizzo di apposito terminale. Sino ad oggi questa carta è utilizzata prevalentemente a livello nazionale, ma è in aumento l’utilizzo anche a livello internazionale.

La carta di credito

La carta di credito indica la concessione di un credito (fido) al possessore. In base a tale credito il titolare della carta può pagare acquisti o effettuare prelievi di denaro contante. Il debito dovrà essere onorato al ricevimento dell'estratto conto o in più volte, dietro corresponsione di interessi, direttamente all'emittente della carta. Anche se è il caso più frequente, il possesso della carta di credito non prevede l’obbligatorietà di detenere un conto corrente.

La carta revolving

La carta revolving è da considerarsi come un vero e proprio prestito. A metà strada tra il prestito personale e le forme di credito al consumo, le carte di credito revolving (cosiddetto credito rotatorio) mettono a disposizione del titolare una riserva di denaro prefissata da utilizzarsi per i pagamenti. Tale riserva di danaro si “ricarica” man mano che si rimborsano le rate mensili. Ricorda di controllare ogni mese l’uso che ne fai e la somma complessivamente utilizzata, anche questa è una forma di credito e come tale ha un costo che deve essere tempestivamente rimborsato. Quando andiamo a pagare con una carta revolving, in pratica, stiamo accendendo un prestito su cui paghiamo degli interessi a differenza di una carta di credito normale. Tutti gli intermediari solitamente abbinano all'erogazione di una carta revolving un’assicurazione sul fido. Pur essendo la suddetta assicurazione facoltativa molte volte viene considerata clausola necessari per l’emissione della carta revolving. Se il tasso di interesse supera la soglia per l’usura è possibile rivolgersi al tribunale che lo dichiarerà nullo. Verrà quindi applicato il tasso minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la data del prestito. Controllate chi vi offre il prestito! Sono autorizzati solo banche ed intermediari iscritti all'albo consultabile all'Ufficio Italiano dei Cambi.

La carta prepagata

La carta prepagata, che può essere monouso (esempio tipico la Viacard o la tessera telefonica) o pluriuso, prevede un ammontare che deve essere corrisposto all'emittente all'atto dell'acquisto della carta stessa. L’uso non è ampio come per le carte di credito e di debito e la carta è utilizzabile solo presso specifi ci punti vendita.

Diritti ed obblighi in capo ai contraenti del contratto di rilascio di una carta di pagamento

Per quanto riguarda l'acquisto della carta, questo avviene tramite un contratto di rilascio, stipulato tra il titolare e l’istituto di credito o Ente (detto “emittente”), dal quale scaturiscono una serie di diritti ed obblighi in capo ai due contraenti.

Innanzi tutto il fatto che nei pagamenti effettuati con carta di credito a fronte dell'acquisto di beni/servizi, insieme ai soggetti contraenti (emittente e titolare) si posiziona un terzo soggetto: l’esercizio commerciale che effettua la vendita accettando il pagamento attraverso la carta di credito. La partecipazione dei tre soggetti non dà però luogo a un contratto triangolare ma a due distinti contratti: 1) di acquisto; 2) di fi nanziamento (credito al consumo).

Il primo tra esercente e acquirente, il secondo tra finanziatore e titolare della carta. Ciò crea una situazione sfavorevole al possessore della carta che nulla può contestare al soggetto finanziatore per eventuali danni, difetti o quant’altro del prodotto acquistato con la carta di credito, salvo il caso di specifica nota di storno emessa dall'esercente entro 30 giorni dall'acquisto.

Il secondo elemento, prima dell'utilizzo, è la sottoscrizione del contratto. Il contratto per divenire titolari di una carta di credito è un contratto per adesione. In forza del contratto l’unico proprietario della carta, con facoltà di revoca è esclusivamente l’emittente. Il possessore/titolare della carta è l’unico legittimato all'uso della carta e può revocare, in ogni momento il contratto con comunicazione scritta all'emittente.

La scelta della carta di credito deve essere preceduta soprattutto dalla verifica del costo annuo della carta. Una volta scelta e sottoscritto il contratto, all'atto della ricezione la arta deve essere innmediatamente firmata, per evitare rischi in caso di furto e smarrimento. Importanti sono i diritti e i doveri delle parti contraenti. Il titolare della carta è l’unico responsabile della stessa, che non può essere ceduta a terze persone. L’emittente ha l’obbligo di comunicare direttamente ed esclusivamente al titolare della carta il codice personale (PIN). L’emittente deve mantenere per un periodo congruo le scritture contabili relative all'utilizzo della carta. L’emittente può modificare le condizioni diutilizzo della carta purché rispetti le indicazioni relative agli obblighi di trasparenza (articolo 118 D.Lgs 385/93). In tale ultimo caso il titolare ha la facoltà di rescindere il contratto. L’emittente è altresì responsabile per la mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento o di prelievo su terminali o sportelli autorizzati. L’emittente, nel caso di blocco della carta da parte del titolare, ha l’obbligo di non consentireulteriori operazioni successivamente al blocco stesso. Per ogni operazione, lo scontrino, o vaucher, deve obbligatoriamente riportare l’importo della spesa, la data e i dati identificativi del cliente e deve essere controfi rmato dal titolare della carta. L’esercente deve controllare la corrispondenza della firma del cliente con quella apposta sul r etro della carta stessa. Lo scontrino è emesso in duplice copia, una da consegnare al titolare della carta e l’altra, l’originale, è mantenuta dall'esercente che lo rimette per incasso, con il riepilogo giornaliero dei pagamenti effettuati, alla propria banca. Nel caso l’utilizzo di apparecchiature POS l’accredito sul conto dell'esercente avviene automaticamente.

In caso di smarrimento, denunciare immediatamente l’accaduto all'autorità giudiziaria e richiedere contestualmente il blocco della carta al numero verde predisposto dall'emittente. Far seguire alla comunicazione una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con allegata la denuncia. Dal momento della denuncia o della comunicazione alla società emittente dello smarrimento o del furto della carta, il titolare è esentato da qualsiasi responsabilità, salvo un piccolo importo in franchigia (15/25 Euro), purché abbia usato le normali misure di cautela nella detenzione della carta stessa. Al fine di evitare, in caso di furto o smarrimento, problemi è necessario, comunque, tenere separati tessera e codice segreto, in quanto senza quest’ultimo la carta è inutilizzabile.

Per le carte di emissione bancaria, in caso di controversia con l’emittente è possibile il ricorso all'ufficio Reclami, istituito presso tutte le banche, e all'0mbudsman bancario. Nel caso di non risoluzione della controversia, il titolare (secondo l’ammontare della ontroversia stessa) può rivolgersi al giudice (giudice di pace, tribunale). Inoltre, con la legge numero 281 del 30 luglio 1998, le associazioni di difesa dei consumatori, iscritte presso l’albo in essere presso il Ministero dell'Industria, possono svolgere tentativi di conciliazione o adire direttamente al giudice competente, per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ed inibire atti lesivi ai loro diritti. Un’ulteriore possibilità è il ricorso diretto alla Comunità Europea. E’ possibile, come per qualsiasi altro negozio giuridico, quando un cittadino comunitario ritenga che una Direttiva o un Regolamento CEE sia stato disatteso. Ci si può rivolgere alla Corte di Giustizia della Comunità del Lussemburgo secondo la seguente prassi: richiesta al giudice italiano, che non è obbligato ad accettare, di soprassedere al processo, per avanzare il ricorso alla Corte (i tempi sono molto più lunghi ma il giudizio è inappellabile). Se il giudice nazionale rifiuta la sospensione c’è la possibilità di rivolgersi in appello. Un’alternativa è la presentazione di un esposto in forma scritta. Se ritenuto fondato da luogo all'intimazione a correggere l’errore all'altro contraente ed eventualmente anche allo Stato membro.

23 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


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