IVA » deve essere sempre versata anche se il bene venduto non è stato pagato
Il reato di omesso versamento dell'IVA sussiste anche se il bene viene venduto e l'importo non riscosso.
L’omesso versamento dell’IVA dovuto al mancato pagamento del bene da parte del cliente costituisce ipotesi di reato anche se quest’ultimo non ha pagato perché fallito.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 38279/14.
Con la pronuncia in esame, gli Ermellini hanno fornito un importante chiarimento, molto più rigido rispetto a recenti sentenze, in materia di omesso versamento dell’IVA per crisi di liquidità: a loro parere commette reato l’imprenditore che non versa l’IVA, non incassata, per via del fatto che il cliente è fallito.
L’IVA deve essere sempre versata anche se il bene venduto non è stato pagato.
Secondo l'interpretazione dei Giudici di piazza Cavour, il reato non si realizza allorché l’imprenditore trattiene presso di sé le somme che egli ha ricevuto a titolo di IVA dai suoi aventi causa, ma allorché egli ometta di versare le somme quali risultanti dalla dichiarazione IVA da lui presentata, a prescindere dalla effettiva percezione di esse da parte del contribuente che è, pertanto, tenuto a pagare l’imposta.
Vista così la questione, ben si comprende come l’IVA vada pagata anche se il consumatore si rende moroso nel versamento del corrispettivo del bene o servizio acquistato.
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