ISEEU – accesso alle agevolazioni per gli studi universitari

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

ISEEU - Come beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari

Per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, eccetera) si applica un particolare indicatore Isee modificato, denominato Iseeu. L'Iseeu che introduce specifici e più stringenti  criteri  per l'università - così come previsto dall'articolo 5 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991) - al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente e contrastare l'elusione.

Cosa sono ISEE e ISEEU e come si calcolano

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in base ai criteri di cui al D.Leg. 109/1998 è un sistema che misura la capacità economica del nucleo familiare dello studente e considera, oltre ai redditi e ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni legate, per esempio, al fatto che il nucleo sostenga un canone di locazione o abbia un contratto di mutuo.

L'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) è un ricalcalo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l’Università previsti dal DPCM 9 aprile 2001 e precisamente nei seguenti casi:

  • I redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle titolari di reddito e/0 patrimonio sono calcolati al 50%;
  • redditi e patrimoni posseduti all'estero;
  • studente avente nucleo familiare a se stante solo qualora si verifichino le condizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001

ISEEU - Definizione del nucleo familiare dello studente

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, numero 221, articolo 1 bis, con le integrazioni previste dall'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Appartengono al nucleo familiare convenzionale:

  • il richiedente i benefici;
  • tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
  • il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
  • i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;
  • eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Altre specificità dell'ISEEU rispetto all'ISEE

In particolare, oltre al fatto che sono presi in considerazione anche redditi e patrimoni posseduti all'estero mentre redditi e patrimoni di fratelli/sorelle sono calcolati al 50%,  nell'ISEEU il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi propri da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dal richiedente superiori o uguali ad una determinata soglia (7.212 euro).

Qualora ricorrano entrambi i requisiti lo studente è considerato ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali facente parte di un nucleo familiare nuovo. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori.

In conclusione, viene considerato indipendente lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

  • residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.212.

Qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui sopra, il nucleo familiare dello studente è integrato con:

  • quello del nucleo familiare di origine;
  • quello di entrambi i genitori nel caso facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale;
  • quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

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1 Agosto 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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10 risposte a “ISEEU – accesso alle agevolazioni per gli studi universitari”

  1. Claudio12 ha detto:

    La ringrazio nuovamente.

    Quindi, da quello che ho inteso, anche se il mio stato di famiglia (come da comune) è composto da me, mio zio, mia zia e mia cugina, ai fini del calcolo dell’ISEEU dovrò escludermi da esso ed inserirmi nello stato di famiglia di mia madre composto da lei, il suo (ex) compagno e mia sorella, componendo così un nucleo convenzionale, giusto?

    Per quanto riguarda il discorso della locazione, mi spiego meglio.
    La casa in cui mia madre, il suo ex. compagno e la mia sorellastra risiedono è in affitto con regolare contratto di locazione. Ai fini del calcolo del valore ISEEU posso dichiarare questo valore e farlo quindi detrarre dal valore finale?

    Se posso fare una considerazione alla legge, è assurdo che debba includere nel mio nucleo familiare una persona che non è legata a me da vincoli di parentela, ne contribuisca effettivamente al mio sostentamento a maggior ragione perché quello non è il nucleo familiare dove in realtà risiedo.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Quindi, da quello che ho inteso, anche se il mio stato di famiglia (come da comune) è composto da me, mio zio, mia zia e mia cugina, ai fini del calcolo dell’ISEEU dovrò escludermi da esso ed inserirmi nello stato di famiglia di mia madre composto da lei, il suo (ex) compagno e mia sorella, componendo così un nucleo convenzionale, giusto?

      Esatto.

      La casa in cui mia madre, il suo ex. compagno e la mia sorellastra risiedono è in affitto con regolare contratto di locazione. Ai fini del calcolo del valore ISEEU posso dichiarare questo valore e farlo quindi detrarre dal valore finale?

      Certamente. Se le istruzioni per la DSU/ISEEU prevedono che dal reddito del nucleo familiare venga detratto l’importo del canone annuo a carico dei componenti il nucleo familiare.

      Se posso fare una considerazione alla legge, è assurdo che debba includere nel mio nucleo familiare una persona che non è legata a me da vincoli di parentela, ne contribuisca effettivamente al mio sostentamento a maggior ragione perché quello non è il nucleo familiare dove in realtà risiedo.

      Può risolvere questo aspetto chiedendo a sua madre di regolarizzare la propria posizione anagrafica (oltre a fruire delle detrazioni fiscali previste per l’IRPEF, che è un peccato regalare all’Amministrazione fiscale).

  2. Claudio12 ha detto:

    Simone di Saintjust, la ringrazio per la risposta. Dirò sicuramente a mia madre di farsi modificare il CUD inserendomi per le detrazioni.

    Nulla toglie quindi che poi in effetti mia madre sia domiciliata in altro loco ed in effetti “non conviva più” con il suo compagno, ormai ex. Giusto?

    Nello stato di famiglia dovrò comunque inserirlo pur se non legato a me da vincoli di parentela?
    Potrò comunque dichiarare il canone di locazione dell’immobile in cui siamo anagraficamente residenti?

    In una prima istanza, erroneamente, il CAF mi ha fatto dichiarare ai fini ISEEU tutta la famiglia di mio zio (zio, zia, cugina), me e mia madre.

    • Nello stato di famiglia di mia madre ci sono lei, il suo compagno (non sposati), e la mia sorellastra (minorenne)

      Se questa è la situazione vale quanto esposto nel precedente topic.

      In pratica, il nucleo familiare dello studente, nel caso specifico che stiamo affrontando, è costituito dallo studente più i componenti dello stato di famiglia della madre dello studente.

      Salvo casi particolari: ad esempio se il compagno di sua madre, pur presente nello stato di famiglia della compagna, percepisse un reddito inferiore o uguale 2.840,51 euro, egli potrebbe andare a far parte del nucleo familiare di un genitore a cui risulta a carico, se esiste (ed anche se non fruisce delle detrazioni per figlio a carico).

      Oppure, se sua madre regolarizzasse la propria posizione anagrafica escludendo l’ex, il nucleo familiare dello studente (alla prossima dichiarazione ISEEU, beninteso) comprenderebbe solo lo studente, sua madre e la sorellastra.

      Per ora, tuttavia, bisogna includere tutti gli elementi presenti nello stato di famiglia di sua madre. Il nucleo familiare dello studente è, infatti, quello che si può desumere dalla documentazione anagrafica al momento in cui si presenta l’istanza di accesso ai benefici regolati da DSU/ISEUU.

      Per quanto attiene, invece, la domanda: Potrò comunque dichiarare il canone di locazione dell’immobile in cui siamo anagraficamente residenti? sarò lieto di risponderle se lo specifica ulteriormente (nelle finalità e nel contesto).

  3. Claudio12 ha detto:

    Salve, volevo gentilmente porre una domanda e ringrazio anticipatamente per il tempo che presterete alla risposta.

    Sto riscontrando problemi nella corretta individuazione del mio nucleo familiare ai fini ISEEU.
    Vorrei fare le cose per bene oltre che per correttezza ed eticità, per non incorrere in denunce penali e/o simili.

    Ho presentato all’università una dichiarazione calcolata dal CAF ma mi è stato detto, dall’ente erogatore dei fondi, essere sbagliata. Ho tempo di rettificarla, pena l’esclusione dal concorso, questa settimana.

    Risiedo da poco meno di due anni con mio zio materno, mia zia (sua moglie) e mia cugina (minorenne).

    I miei genitori sono divorziati con regolare sentenza. Sono stato affidato dal giudice a mia madre la quale però non percepisce, da parecchi anni, assegni di mantenimento versati da mio padre, ne tanto meno ne percepisco io.
    Mia madre è lavoratrice dipendente e come si evince dal suo CUD non mi ha a carico fiscale e di conseguenza non ottiene detrazioni per me.
    Nello stato di famiglia di mia madre ci sono lei, il suo compagno (non sposati), e la mia sorellastra (minorenne).

    Come dovrei calcolare il mio nucleo di appartenenza?

    • Sua madre sbaglia a non chiedere detrazioni fiscali per il figlio, delle quali ella può fruire indipendentemente dalla circostanza che il figlio conviva o meno con il genitore percettore di reddito. Dunque, il figlio studente è a carico fiscale della madre, e a nulla rileva la scelta compiuta dal genitore di non voler fruire del beneficio fiscale.

      Poiché il figlio studente non percepisce reddito, il suo nucleo familiare è quello della madre.

      La madre convive con il compagno ed entrambi sono affettivamente legati alla figlia comune. Pur non essendo costretti dal vincolo matrimoniale dunque, la madre dello studente, il compagno della madre e la figlia avuta dal compagno costituiscono un’unica famiglia anagrafica (stato di famiglia) e fanno parte dello stesso nucleo familiare.

      A questo nucleo familiare deve essere aggregato lo studente.

      Per concludere, ai fini ISEEU, il nucleo familiare dello studente è così formato: lo studente, la madre dello studente, il compagno della madre e la sorellastra dello studente.

  4. Arianna19 ha detto:

    Buongiorno, perdoni l’intrusione ma gradirei comprendere meglio la definizione di nucleo familiare ai fini ISEEU per comprendere se esso è nettamente diverso dallo stato di famiglia oppure no, giacché da Ottobre comincerò gli studi universitari e gradirei avere delle delucidazioni in merito. Le spiegherò in breve la mia situazione: da due anni faccio parte dello stato di famiglia dei miei nonni, ovvero dal giorno in cui ho trasferito la residenza presso il loro domicilio e tengo a precisare che sono maggiorenne ma non indipendente dal punto di vista economico, perciò a tutti gli effetti sono ancora a carico dei miei; ragion per cui, la mia domanda è la seguente: l’ISEEU dovrei farlo a nome di mio nonno (dove ho la residenza) o di mio padre? al CAF a cui mi sono rivolta, erano perplessi e mi hanno unicamente suggerito di spostare nuovamente la residenza per agevolare il tutto. Ringrazio per l’attenzione,
    cordiali saluti.

    • I genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico (compreso lo studente), anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica (stato di famiglia) fanno parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEEU.

      Non è necessario un nuovo cambio di residenza. La normativa ISEEU già prevede, ampiamente, situazioni simili alla sua. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEEU (DSU/ISEEU) dovrà essere sottoscritta da suo padre.

  5. fede ha detto:

    salve a tutti, sono molto confusa e ho bisogno di chiarimenti a proposito dell’iseeu. Ho due figlie, una maggiorenne universitaria non convivente, ma a mio carico e una liceale minorenne. La figlia maggiorenne richiede ormai da anni a suo nome l’iseeu per le prestazioni universitarie che ha regolarmente ottenuto, anche quest’anno. Essendo a mio carico, sul documento compare lei stessa come dichiarante, io, e la sorella minore. Questo iseeu l’ho sempre utilizzato per altri necessità come borsa di studio inpdap e libri di testo per la piccola. Vengo al punto: dovendo segnalare una variazione all’iseeu, ho interpellato alcuni caaf, compreso quello che ad aprile l’aveva compilato, per orientarmi sul da farsi e, oltre a scoprire che non ci sono due caaf che dicono le stesse cose, mi è stato detto che ci occorrono due isee, uno per la figlia grande, nel quale non compare la presenza di figli minori e uno per la piccola dove compariremmo solo io e lei. Pilatescamente il caaf che ha fatto l’isee mi ha suggerito di lasciare tutto com’è, e provvedere l’anno prossimo. Che fare? Grazie.

    • Se la figlia grande non ha un reddito superiore a 7.212 euro lordi annuo, fa parte comunque, ai fini ISEEU, del nucleo familiare composto dalla madre e dalla sorella minore. Anche se è residente altrove ed anche se è maggiorenne.

      La dichiarazione può essere firmata da un qualsiasi soggetto maggiorenne che faccia parte del nucleo familiare. Naturalmente le dichiarazioni firmate da soggetti diversi, appartenenti a medesimo nucleo familiare, devono essere congruenti.

      Temo di non aver ben compreso i termini della questione. Se vuole, può chiedere ulteriori chiarimenti nel forum.

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