ISEE e dubbi per dichiarazione IRPEF e possibile detrazione

Nel calcolo dell'ISEE per le tasse universitarie, a quale reddito devo fare riferimento?

Ho reddito zero, sono residente con i miei nonni in un'abitazione diversa da quella dei miei genitori, e ho intenzione di iscrivermi all'università.

Nella dichiarazione IRPEF di mio nonno posso essere considerato familiare a carico o devo essere dichiarato figlio a carico in quella di mio padre anche se non sono più convivente con lui?

Nel calcolo dell'ISEE per le tasse universitarie, a quale reddito devo fare riferimento? Cambia se risulto a carico di mio padre o di mio nonno?

E chi può detrarre il 19% nella dichiarazione IRPEF?

Per quanto attiene l'iscrizione all'università e l'accesso ai benefici previsti in tema di riduzione delle tasse, lei fa parte del nucleo familiare di suo padre

Articolo 433 del codice civile - obbligo di prestare gli alimenti
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.


Quindi se suo padre percepisce reddito è lui che deve detrarre ai fini IRPEF il figlio a carico. Tanto è vero che un padre, per poter fruire della detrazione IRPEF per il figlio, può anche avere una residenza diversa da quella del figlio.

Per quanto attiene l'iscrizione all'università e l'accesso ai benefici previsti in tema di riduzione delle tasse, lei fa parte del nucleo familiare di suo padre.

Quindi nell'ISEEU, da lei presentato, andranno inclusi il reddito di suo padre e di altri eventuali percettori compresi nello stato di famiglia di suo padre.

Infatti, per poter essere considerato indipendente lo studente alla data di presentazione della domanda deve trovarsi in entrambe le seguenti condizioni:

  1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
  2. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.212.

25 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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2 risposte a “ISEE e dubbi per dichiarazione IRPEF e possibile detrazione”

  1. Carlo ha detto:

    Buonasera,

    sono uno studente universitario a carico dei miei nonni, avendo entrambi i genitori residenti all’estero.
    Mi chiedevo dunque se nell’ISEEU andasse dichiarato il reddito di mio padre anche nel caso in cui quest’ultimo viva all’estero? Cosa bisogna fare?

    Grazie in anticipo

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario e’ considerato autonomo (dai propri genitori viventi) nei casi di seguito elencati:

      1. lo studente universitario e’ residente fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta’ di un suo membro. Sara’ necessario verificare se la residenza dello studente e’ da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o piu’ in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprieta’ di uno dei membri del nucleo familiare originario;
      2. lo studente universitario presenta una adeguata capacita’ di reddito. Per valutare l’adeguata capacita’ di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’universita’ che disciplinano la richiesta della prestazione. Al momento (novembre 2014) la soglia e’ fissata in 6.500 euro ma, con l’emanazione di un decreto ministeriale potrebbe successivamente essere modificata (leggasi innalzata).

      Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario regolate dalla DSU/ISEE, lo studente universitario e’ considerato autonomo se vengono verificate entrambe le condizioni appena elencate. Altrimenti sara’ necessario indicare anche i redditi percepiti ed il patrimonio posseduto dai propri genitori.

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