Equitalia – Iscrizione ipotecaria esattoriale e tutela d’urgenza

Contro l'iscrizione ipotecaria dell'Agente della riscossione è ammessa la tutela d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile.

La recente giurisprudenza ha ritenuto ammissibile un provvedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita in assenza dei presupposti previsti dalla legge e, quindi, palesemente illegittima.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Bari con ordinanza del 7 febbraio 2012 nell'ambito di un ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Bari la cancellazione di una iscrizione ipotecaria richiesta dall'Agente della Riscossione ex articolo 76 del DPR numero 602/1973, in quanto il credito era inferiore a € 8.000 (si trattava in particolare di crediti tributari).

L'Agente della riscossione aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile, sostenendo che la cancellazione dell'ipoteca può essere disposta solo con una sentenza definitiva o un provvedimento definitivo, cioè immodificabile, e non con un provvedimento cautelare quale è quello pronunciato all'esito del ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile (ciò si evincerebbe dall'articolo 2884 del Codice civile).

Tale eccezione di inammissibilità non è stata accolta dal Tribunale di Bari in quanto i provvedimenti emessi in via cautelare possono comunque acquistare efficacia definitiva quando sono idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

Tanto è vero che il giudice provvede anche sulle spese di lite e l'instaurazione del giudizio di merito è meramente facoltativa.

Quanto al merito, il Tribunale richiama l'articolo 76 del DPR numero 602/1973 secondo cui "L'agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000 euro" (oggi 20.000 euro).

Conseguentemente, poichè l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR numero 602/1973 costituisce un atto preordinato all’espropriazione, essa deve necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente articolo 76, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite degli 8.000 euro (oggi 20.000 euro). In tal senso si è già espressa la Cassazione, con la sentenza numero 5771/2012.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela d'urgenza del diritto di credito può essere riconosciuta solo nei seguenti casi:

  1. quando si sia in presenza di un pregiudizio economico, dipendente dalla lesione del diritto fatto valere in giudizio, non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario del danno, come accade qualora dal mancato adempimento della obbligazione pecuniaria derivi, quale conseguenza immediata e diretta, lo stato di insolvenza o il fallimento del creditore;
  2. oppure nel caso di impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento ove gli effetti pregiudizievoli dovessero persistere nel tempo, sì da non poter assicurare la reintegrazione della posizione giuridica che si assume lesa

Nella caso dell'iscrizione ipotecaria, si rientra nella seconda ipotesi perchè tale pregiudizievole certamente ostacola l'accesso al credito per l'esercizio dell'attività d'impresa (nella specie il ricorrente era un imprenditore), arrecando così un danno grave e difficilmente riparabile in termini monetari, stante la sostanziale impossibilità di dimostrarne l'entità.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando all'Agente della riscossione di cancellare immediatamente l'ipoteca a sua cura e spese.

Ad ogni modo, si segnala anche un opposto orientamento di altra parte della giurisprudenza che, invece, ritiene inammissibile il ricorso d'urgenza ex articolo 700 per la cancellazione (o riduzione) d'ipoteca.

Ciò  essenzialmente perchè il provvedimento adottato d'urgenza è suscettibile di essere stravolto dalla pronuncia di merito e, quindi, di per sè, non ha il carattere della definitività necessario ai sensi dell'articolo 2884 del Codice civile per ottenere la cancellazione o riduzione dell'ipoteca.

Sostiene questa giurisprudenza che, trattandosi di un provvedimento interinale, esso è ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni soggettive di natura sostanziale (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 28 dicembre 2007, numero 27187; Cassazione, sentenza del 8 febbraio 2011, numero 3124).

Orbene, poichè la formalità della cancellazione produce effetti estintivi di tipo definitivo, cosa succederebbe se il provvedimento d'urgenza venisse successivamente revocato o comunque modificato?

Il creditore subirebbe un danno irrimediabile, perdendo in maniera definitiva la garanzia per il credito vantato, senza possibilità di poter recuperare il grado di ipoteca ormai cancellata stante il generale principio di non reviviscenza delle garanzie reali e/o personali, effetto questo non consentito pre i provvedimenti interinali ((Tribunale di Roma, sentenza del 3 giugno 2004; Tribunale di Roma, sentenza del 7 luglio 1998; Tribunale di Mantova, sentenza del 19 aprile 2007; Tribunale di Trapani, sentenza del 11 aprile 2006; Tribunale di Bologna, sentenza del 24 dicembre 2003).

22 Giugno 2013 · Antonella Pedone


Commenti e domande

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8 risposte a “Equitalia – Iscrizione ipotecaria esattoriale e tutela d’urgenza”

  1. ignazio ha detto:

    inoltre per precisazione volevo dirle che equitalia ha messo prima ipoteca e poi pignoramento per euro 29 mila euro ma i miei debiti sono 80 mila sempre debiti con lo stato per tasse non pagate …volevo chiedere se vendo la casa a 40 mila euro con 29 tolgo l’ipoteca (cosi il nuovo proprietario acquisterebbe senza ipoteca) e con i restanti 11 mila euro li scalerò dai miei debiti e poi equitalia sarà creditrice di un debito verso di me per un importo inferiore.

  2. ignazio ha detto:

    ciao volevo chiedervi una cosa….ho una casa pignorata prima casa ed unico bene, grazie al decreto nuovo non possono metterla all’asta ma volevo sapere una cosa….la posso vendere? e se la vendo ad un prezzo inferiore ai miei debiti lo posso fare? un altra cosa visto che lo stato non può metter la casa all’asta grazie al nuovo decreto alla mia morte che succederà ? la casa passerà a mio figlio visto che ci abita pure lui e visto che per lui è come se fosse la sua prima casa oppure equitalia alla mia morte metterà la casa all’asta?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per la prima parte della sua domanda, può leggere l’altra risposta.

      Se suo figlio accetta l’eredità, e dunque la proprietà della casa insieme ai debiti del genitore, la casa non potrà essere messa all’asta se suo figlio vi risiede ed è l’unico bene di sua proprietà. Tutto sta a valutare se è conveniente accettare l’eredità. Suo figlio potrebbe decidere anche di accettare con beneficio di inventario, rimandando il problema fino a dieci anni (a meno di azioni giudiziali di Equitalia finalizzate a costringere suo figlio ad anticipare la decisione rispetto ai tempi massimi).

    • ignazio ha detto:

      ok grazie di tutto …ora vedrò con il mio legale se effettivamente è come ricordo io cioè per 29 mila euro nel caso in cui fosse cosi non ci sarebbero problemi venderò casa e con 29 mila euro togliero l’ipoteca e pignoramento. ma nel caso in cui non rikordassi bene allora potrei far far un testamento a mio figlio solo di un immobile(prima casa) mentre il terreno e una quota dell’altro immobile non farei testamento cosi poi equitalia potrebbe rifarsi solo su quei beni cosi la casa quella che mi interessa resta a mio figlio e cosi facendo mio figlio non si troverebbe con i miei debiti ma con la casa che io avrò dato tramite testamento olografo…

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Può fare un testamento olografo, ma deve star bene attento a disporre solo della quota disponibile, senza violare la legittima riservata a suo figlio. E’ chiaro che suo figlio non impugnerebbe il testamento olografo, ma potrebbe essere legittimata a farlo Equitalia.

      Consulti un notaio, più che un avvocato, per questo aspetto specifico.

    • ignazio ha detto:

      io metterò che dono a mio figlio immobile sito in via ….. (specificherò il bene) mentre il restante mio patrimonio alla mia morte sarà ereditato da tutti i miei eredi ivi compreso mio figlio .
      dopo di che mio figlio rinuncia all’eredità ma non al testamento e cosi mio figlio avrà la casa senza problemi? grazie ancora spero mi dia una risposta e poi prometto che non la disturberò più.grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      No. Così non va bene. Deve consultare un notaio insieme al quale redarre il testamento a prova di impugnazione da parte di Equitalia. Il notaio deve conoscere la consistenza esatta del suo patrimonio e gli aventi diritto all’eredità.

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