Iscrizione in CAI – Illegittima se il pagamento tardivo dell’assegno viene comunicato oltre i termini di legge ma prima che sia stata attivata la procedura di segnalazione
Può accadere che il pagamento tardivo di un assegno scoperto avvenga entro i 60 giorni previsti e che la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione (quietanza liberatoria) giunga alla banca dopo tale termine, ma prima che sia stato dato avvio alla procedura di segnalazione in CAI (Centrale Rischi Interbancaria).
In tale ipotesi, è illegittima l'iscrizione in CAI del nominativo di chi ha emesso l'assegno scoperto perchè, in tal modo, la banca integra un comportamento contrario alla buona fede.
Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario, infatti, non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la segnalazione in CAI da parte della banca, tenutavi per legge.
In pratica, ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento tardivo dell'assegno effettuato nei termini, la banca che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è esonerata dal procedere all'iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, secondo buona fede, procedervi.
Questo il principio giuridico enunciato dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1753/13.
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