Iscrizione di ipoteca – termini perentori per l’opposizione

L’iscrizione di ipoteca è uno degli atti di tutela delle pretese erariali più odiosi, soprattutto perché spesso si tratta di un’azione compiuta da Equitalia di nascosto e della quale il contribuente viene a conoscenza soltanto molto tempo dopo, quando, ad esempio, intende vendere l’immobile o chiedere un finanziamento.

Contro l'iscrizione di ipoteca è possibile senza dubbio proporre opposizione. Essa, tuttavia, deve rispettare le rigorose e complicate regole procedurali poste dalle diverse disposizioni e, soprattutto, i termini in esse previsti.

Su tale argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza numero 7051/2012 nella quale, oltre a ribadirsi l’impugnabilità dell'iscrizione di ipoteca illegittima, è stata anche sottolineata la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere proposta.

L'impugnazione di ipoteca, infatti, è da qualificarsi come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal compimento dell'atto impugnato o dalla sua acquisita notizia.

La Corte di Cassazione nel risolvere il caso sottopostole ha affermato che è onere del ricorrente provare la tempestività del ricorso, chiarendo e poi provando sia il giorno di avvenuto compimento/conoscenza dell'atto.

Infatti, il termine di 20 giorni sopra menzionato è da considerarsi perentorio e la rilevazione della sua violazione prescinde dalla presenza di una formale eccezione del creditore procedente, ben potendo lo stesso giudice rilevare d’ufficio la tardività e, quindi, l’inammissibilità dell'opposizione: “una volta che il soggetto interessato, proponendo l’opposizione ex articolo 617 codice di procedura civile, mostri necessariamente - proprio perché propone l’opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell’atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonché darne dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l’opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell’osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato”.

Ciò detto e omettendo ogni considerazione circa la correttezza della qualificazione dell'iscrizione di ipoteca quale atto esecutivo (infatti, si tratta di atto cautelare più che esecutivo in senso stretto), occorre, comunque, ricordare che in materia di iscrizione di ipoteca per debiti di natura strettamente tributaria, la disciplina dell'impugnazione sconta le differenze da ciò discendenti. Infatti, in tali circostanze cambia non soltanto il giudice competente a decidere (la Commissione Tributaria anziché il giudice ordinario - articolo 19, co. 1, lettera e bis), decreto legislativo 546/1992) ma anche i termini per la proposizione dell'azione, che da 20 giorni passano a 60 in virtù dell'articolo 21 del medesimo decreto.

In ogni caso, tuttavia, il rispetto dei termini perentori appena ricordati è assolutamente fondamentale, poiché la loro violazione rende la citazione/ricorso inammissibile e comporta la sanatoria di tutti i vizi che il creditore può aver compiuto.

15 Maggio 2012 · Anonimo


Commenti e domande

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2 risposte a “Iscrizione di ipoteca – termini perentori per l’opposizione”

  1. roruse ha detto:

    Salve,
    abbiamo una questione urgentissima da sciogliere.
    Abbiamo ricevuto una preavviso di ipoteca relativo ad una sanzione per abusivismo edilizio -di fatto mai commesso- ma purtroppo per una serie di disavventure ormai definitivo perché siamo stati condannati al pagamento della sanzione nel 2004 con una sentenza mai appellata e quindi passata in giudicato.
    La sanzione amministrativa ci è stata impartita dalla Sovraintendenza nel 2001.
    Oggi abbiamo ricevuto una comunicazione preventiva di ipoteca.
    Il mio dubbio è: chi è il giudice competente? Noi vogliamo chiedere la sospensione della procedura, vogliamo eccepire i vizi proprio della comunicazione, il fatto che basandosi su sanzioni amministrative non possono iscrivere ipoteca e che l’atto prodromico era già prescritto quando è stato ricevuto nel 2010 (Cartella esattoriale).
    Il giudice competente è il Tribunale Ordinario oppure la Commissione Tributaria?

    In attesa di un vostro quanto più celere riscontro, poiché il ricorso deve essere notificato entro domani mattina, martedi 26/02/2013
    vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Gentile Rosa, spero che lei possa comprendere come non sia assolutamente serio fornire dei consigli in un contesto in cui è preclusa ogni possibilità di prendere visione dell’intero carteggio. Lei converrà con me che dieci righe informative a commento di un articolo non sono sufficienti per formulare un parere, per quanto sommario esso possa essere. Altre perplessità intervengono nel momento in cui lei scrive In attesa di un vostro quanto più celere riscontro, poiché il ricorso deve essere notificato entro domani mattina, martedi 26/02/2013 Dal che si evince che lei ha, o dovrebbe avere, una chiara strategia di impugnazione da adottare.

      Ma veniamo a noi e a quel pochissimo che posso dirle. Pare che all’origine di tutto ci sia una sanzione amministrativa che lei, spero a ragione, ritiene prescritta. Evidentemente avrà eseguito accesso agli atti presso l’amministrazione che ha comminato la sanzione.

      Se partiamo dall’ipotesi di una sanzione amministrativa prescritta il cui omesso pagamento ha condotto alla notifica di una cartella esattoriale, allora va detto che l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) è il rimedio processuale da adottare quando l’opponente adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come appunto la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione,

      In effetti l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) investe il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (l’”an” delle esecuzioni).

      Tuttavia, e qui nasce l’icompatibilità con la sua affermazione sulla imminente scadenza dei termini, per l’opposizione ai sensi dell’art.615 c.p.c., non e’ previsto alcun termine di decadenza.

      Infatti In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n.689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. n.12685 del 16/11/99).

      Se, invece, lei vuole contestare il preavviso di iscrizione di ipoteca eccependo che la misura dell’iscrizione di ipoteca esattoriale, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici, questa è altra storia.

      Innanzitutto va valutata l’opportunità e la convenienza di impugnare un avviso di iscrizione ipotecaria, laddove la giurisprudenza di merito non ha finora pronunciato sentenze univoche. In subordine, poi, dovrebbe procedere con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c poiché adduce vizi nel procedimento di esecuzione esattoriale. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere attivata nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto (il preavviso di iscrizione di ipoteca) e, implicitamente, sottintende la piena accettazione della sanzione amministrativa irrogata dalla Sopraintendenza e della successiva cartella esattoriale.

      Il consiglio che mi sento di darle è quello di sottoporre l’intera documentazione alle valutazioni puntuali di un professionista. Sia considerando l’entità della posta in gioco a cui ha accennato con e-mail sia perché, se si tratta di procedure all’esecuzione o agli atti esecutivi, l’assistenza di un legale è necessaria.

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