Iscrizione di ipoteca esattoriale – Per la Cassazione si tratta solo di una misura cautelare e non di atto preordinato ad espropriazione

Iscrizione di ipoteca esattoriale - misura cautelare o atto preordinato ad espropriazione forzata?

E’ nell’esperienza quotidiana l’imbattersi in iscrizioni di ipoteca effettuate dall'Agente della Riscossione sugli immobili dei contribuenti.

Non pare azzardato affermare che queste misure (la cui natura è da alcuni qualificata come meramente cautelare e da altri come strumentale all’espropriazione forzata) non di rado siano adottate in maniera illegittima.

Se possono dirsi ormai scomparse le iscrizioni di ipoteca a garanzia di crediti inferiori ad € 8.

000,00 (diffusissime fino a poco più di un anno fa), non altrettanto può dirsi di altri vizi che spesso inficiano la validità di tali misure.

In particolare, in giurisprudenza si dibatte sulla necessità che l’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 dpr 602/73 venga adottata solo a seguito della notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

L’articolo 50 dpr 602/73 prevede che il concessionario possa procedere ad esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e che, se è trascorso oltre un anno dalla detta notifica, possa procedervi solo dopo avere notificato un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni.

Secondo il Giudice Tributario (cfr., ex multis, Commissione Tributaria Reg. di Firenze sent. numero 26/2010; Commissione Tributaria Prov. di Milano numero 156/2010) la mancata notifica dell'avviso ex articolo 50 dpr 602/73 (laddove sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale) rende radicalmente nulla l’iscrizione ipotecaria eseguita in suo difetto, ed incombe sull’Agente della Riscossione l’onere di provare di avervi piuttosto provveduto.

Secondo il Giudice Ordinario (cfr. sentenza Tribunale di Roma numero 5216 del 10/03/2011), invece, “…ai fini dell'iscrizione di ipoteca è sufficiente rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento restando, a tal fine, irrilevante la previsione di cui all'articolo 50 comma 2…”.

In realtà, il contrasto giurisprudenziale sopra segnalato affonda le sue radici nella qualificazione giuridica da attribuire all'iscrizione di ipoteca ex articolo 77 dpr 602/73.

Se si accede alla tesi (fermamente ancorata sulla pronuncia delle SS.UU. sent. numero 2053/2006) secondo cui l'iscrizione di ipoteca non costituisce una mera misura cautelare ma un atto strumentale e preordinato alla successiva espropriazione, non può che concordarsi sull’ulteriore tesi secondo cui, una volta cessata l’efficacia esecutiva del titolo (la cartella esattoriale, trascorso il termine di un anno dalla sua notifica) non può procedersi alla detta iscrizione.

Del resto, appare assai strano che per poter procedere all'iscrizione del fermo amministrativo (misura altrettanto lesiva ma certamente meno “afflittiva”) l’Agente della riscossione debba notificare il relativo preavviso e non debba fare altrettanto prima di procedere ad una iscrizione di ipoteca.

di Carla Migliorisi - avvocato, in bilico tra il diritto civile e il diritto tributario - articolo pubblicato su Leggioggi.it

L'iscrizione di ipoteca è una misura cautelare e non azione esecutiva finalizzata all’espropriazione

La Sottosezione Tributaria della Sezione VI della Cassazione Civile, con ordinanza numero 10234 depositata in cancelleria il 20 giugno 2012 - Pres. Mario CICALA, Est. Giuseppe CARACCIOLO, nell'accogliere il ricorso presentato da Equitalia Gerit S.p.A. avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma a conferma di analoga pronuncia della CT Provinciale di Rieti, ha affermato un importante principio che muove contro il contribuente e ribalta quanto deciso dai giudici di merito.

Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno così recepito l'assunto del concessionario ricorrente, che si doleva "del fatto che il giudicante" avesse "ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex articolo 50, secondo comma, del DPR numero 602 del 1973 nella parte in cui fissa i termini dell’espropriazione".

Tale secondo comma prevede che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

La Cassazione Civile ha evidenziato che "la norma in parola impone, in realtà, di notificare il predetto avviso prima dell’espropriazione forzata, mentre l'iscrizione ipotecaria (secondo quanto deduce per espresso dall'articolo 77 citato, comma secondo, nel quale si dice che 'prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca'), come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza delle Sez. Unite numero 14831/2008 (Pres. Carbone, Rel. Botta) a proposito dell'omologo istituto del fermo amministrativo, non può più essere considerato quale 'mezzo preordinato all’espropriazione forzata' che 'si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito', di fronte alla chiara volontà del legislatore (manifestata con la modifica del D. Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 portata dal decreto legge numero 223 del 2006) di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata".

Ordunque, prevale nel ragionamento della Suprema Corte, proprio come avvenne per quello delle Sezioni Unite Civili dell'ordinanza numero 14831/2008 or ora ricordata, la tesi che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

23 Novembre 2011 · Chiara Nicolai


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