Irpef » detrarre le spese per l’affitto della casa – Detrazione per affitti a canone non convenzionato

Detrazione per affitti a canone non convenzionato

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, numero 431 (canone non convenzionato) spetta una detrazione complessivamente pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.

    493,71 euro;

  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

Detrazione per i giovani che vivono in affitto

Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, numero 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, è prevista la detrazione pari a 991,60 euro.

La detrazione per i giovani spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale ( contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 numero 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

Detrazione per l'affitto di operai ed impiegati trasferiti per motivi di lavoro

A favore dei lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, ovvero di 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, a condizione che:

  1. abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
  2. il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  3. la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

23 Aprile 2014 · Giorgio Valli


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