IRAP – La Suprema Corte a sezioni unite chiarisce il requisito dell’autonoma organizzazione
L'IRAP non è in alcun modo correlata ai redditi di lavoro autonomo o a quelli d’impresa: si tratta di un’imposta volta ad incidere sul valore aggiunto prodotto dalle singole unità organizzative che, ove sussistente, costituisce un indice di capacità contributiva capace di giustificare l’imposizione sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori autonomi.
Tuttavia, ciò non vuol certamente dire che i lavoratori autonomi rientrino sempre tra i soggetti passivi dell’imposta, perché se quello organizzativo costituisce un elemento connaturato alla nozione stessa d’impresa, non altrettanto può dirsi per le arti e le professioni, riguardo alle quali non è impossibile escludere in assoluto che l’attività possa essere svolta anche in assenza di un’organizzazione di capitali e/o lavoro altrui.
Secondo la normativa vigente è esclusa dall'applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) l'attività non autonomamente organizzata.
I1 requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, secondo i giudici di legittimità (sezioni unite - sentenza 9451/16) quando si verifichino entrambe le condizioni:
- il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e/o Twitter
Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!