IRAP e piccoli imprenditori
La Corte di Cassazione ha sentenziato che la qualifica di piccolo imprenditore non crea l’automatica soggettività IRAP, in quanto occorre verificare la presenza dei presupposti dell'imposta stessa: “Non è, infatti, la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l'«organizzazione di capitali o lavoro altrui»: se ciò non fosse, e il lavoro personale bastasse, l'imposta considerata, non solo non sarebbe vincolata all'esistenza di una "autonoma organizzazione», ma si trasformerebbe inevitabilmente in una sostanziale «imposta sul reddito»” (C.
Cass. sent. numero 21122 del 13 ottobre 2010).
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