IRAP - L'impiego di un collaboratore nell'impresa familiare può determinare l'assoggettamento all'imposta
In riferimento all'obbligo di corrispondere l'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente risulta, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Oppure quando, pur in assenza di organizzazione, il contribuente titolare impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Per giurisprudenza consolidata, costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta ritenuta non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni appena indicate. In tale contesto, va precisato che l'attività prestata da un collaboratore in un'impresa familiare può determinare l'ampliamento delle capacità personali del contribuente, e dunque contribuire alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, dal momento che la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare può produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. Tanto più se dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal contribuente emerge un ...
IRAP - Il contribuente deve dimostrare l'assenza dei requisiti che determinano l'assoggettamento all'imposta
Presupposto per l'applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L'esistenza di un'autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. Non basta affermare, come fatto dalla Commissione Tributaria Regionale, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, affermare ...
Opposizione all'esecuzione esattoriale - natura del credito azionato, onere della prova e vizi di notifica della cartella
Opposizione all'esecuzione esattoriale in relazione alla natura del credito azionato dalla cartella Il debitore sottoposto ad esecuzione, con l'opposizione all'esecuzione, può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (cosiddetto merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva), ma con le seguenti precisazioni: legittimato passivo è l'ente impositore, non l'Agente della riscossione; qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all'esecuzione, regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse; qualora si tratti di crediti di natura non tributaria (in particolari sanzioni amministrative e civili), le opposizioni all'esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile. Tuttavia, non possono essere fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di ...
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