Ipoteca su beni conferiti al fondo patrimoniale – quella esattoriale sempre legittima

Ipoteca su beni conferiti al fondo patrimoniale - quella esattoriale sempre legittima

Fondo patrimoniale - l'articolo 169 del codice civile non preclude a terzi l'iscrizione di ipoteca

L'articolo 169 del codice civile, che tratta dell'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, prevede che Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

Ora, va innanzitutto precisato (Corte di Cassazione, sentenza numero 13622 del 2010) che l’articolo 169 regola esclusivamente l’ipotesi di costituzione volontaria di ipoteca sul bene conferito nel fondo da parte del coniuge proprietario del bene. Nel senso che, se nell'atto di costituzione del fondo non è stata espressamente prevista la facoltà di concedere ipoteca, essa non può essere esercitata dal coniuge che ha costituito il fondo patrimoniale. Se quella previsione vi è stata, essa soggiace alle condizioni di cui alla norma.

L'articolo 169 del codice civile non riguarda, invece, l'iscrizione di ipoteca legale o giudiziale. E ciò, perché in tal caso non assume rilievo la volontà del coniuge costituente il fondo, bensì una volontà esterna all'ambito soggettivo del fondo patrimoniale.

Per identica motivazione l'articolo 169 del codice civile non riguarda la costituzione dell'ipoteca esattoriale di cui all'articolo 77 del DPR numero 602 del 1973. Anche in questo caso, infatti, la costituzione di ipoteca origina da un'iniziativa di un soggetto estraneo al fondo, qual è l’esattore.

La possibilità di un'iscrizione ipotecaria legale, giudiziale o esattoriale sui beni conferiti, dipende da altre norme regolatrici del fondo patrimoniale

La norma non esclude in modo assoluto l’esecuzione, ma la condiziona alla situazione per cui si procede, nel senso che la riscossione coattiva deve essere insorta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuta dal creditore come tale.

Infatti, l'articolo 170 del codice civile, in tema di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, stabilisce che L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ora, la formulazione della norma, evocando direttamente l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, sembrerebbe porre una previsione che nelle intenzioni del legislatore sembrerebbe diretta a regolare soltanto l’inizio dell'esecuzione. Per cui si potrebbe pensare che la norma si occupi solo di regolare questo momento.

Invece, a parere dei giudici di piazza Cavour (Corte di Cassazione - sentenza numero 5385 del 5 marzo 2013) l'articolo 170 del codice civile si riferisce, nella sostanza, a tre distinte situazioni:

  1. quella dei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  2. quella dei debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  3. nonché quella dei debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni.

E dunque, l'opinione degli ermellini è che il legislatore, in realtà, abbia voluto dettare una regola che riguardasse la natura stessa del titolo posto a base dell'esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale. Ne deriva, allora, che l’oggetto vero e proprio della regola, dettata dall'articolo 170 del codice civile, finisce per essere l’efficacia verso il fondo dei titoli che potrebbero giustificare l’esecuzione su un bene facente parte del fondo patrimoniale. L’esistenza di tale efficacia, o al contrario la sua inesistenza, sono il vero oggetto di disciplina della norma.

In base a tale assunto, poiché l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente e, quindi, prima ancora, se terzo acquirente non vi sia, verso chi ha garantito il debitore con il bene oggetto di ipoteca, ne discende che l’articolo 170 del codice civile si presta anche a regolare le condizioni in presenza delle quali un titolo potrebbe giustificare l’insorgenza dell'ipoteca su un bene conferito nel fondo patrimoniale.

Ed allora, l'iscrizione di ipoteca su un bene compreso in un fondo patrimoniale si può avere sempre nel caso di debito contratto per scopo non estraneo ai bisogni della famiglia dal coniuge che l’ha conferito, mentre, nel caso di debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, l’ipoteca può ancora insorgere legittimamente se il creditore non sia stato consapevole di tale estraneità e non può invece legittimamente insorgere se, al contrario, il creditore sia stato consapevole di quella estraneità.

Ipoteca esattoriale sul bene conferito al fondo patrimoniale

Con la sentenza numero 5385 del 5 marzo 2013, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato un importantissimo principio di diritto, secondo il quale l'articolo 170 del codice civile individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipoteca esattoriale (di cui all'articolo 77 del DPR numero 602 del 1973).

Ne consegue che il concessionario della riscossione può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge che li ha conferiti al fondo, qualora il debito del coniuge sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità

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Quasi impossibile dimostrare che i debiti erariali non abbiano contribuito ai bisogni della famiglia

Inoltre, va sempre considerato che il coniuge titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall'articolo 170, deve assumersi l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione.

Tra tali fatti vi è, innanzitutto, l’essere stato il debito in relazione al quale si è proceduto all'iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia. Inoltre, egli deve allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l’ipoteca.

Tali oneri di allegazione e di prova si configurano anche quando si proponga contro l’esattore domanda di declaratoria della illegittimità dell'iscrizione di un’ipoteca esattoriale.

A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza consolidata (fra le tante, si veda Cassazione numero 15862 del 2009; numero 8991 del 2003; numero 12998 del 2008), ha affermato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato, non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia. E' irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.

Nell'enunciare questo principio i supremi giudici hanno precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Ipoteca esattoriale su beni conferiti al fondo patrimoniale - Conclusioni

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'articolo 170 del codice civile, della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all'iscrizione di ipoteca esattoriale.

1 Giugno 2013 · Annapaola Ferri


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