La possibilità di un'iscrizione ipotecaria legale, giudiziale o esattoriale sui beni conferiti, dipende da altre norme regolatrici del fondo patrimoniale


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La norma non esclude in modo assoluto l’esecuzione, ma la condiziona alla situazione per cui si procede, nel senso che la riscossione coattiva deve essere insorta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuta dal creditore come tale.

Infatti, l’articolo 170 del codice civile, in tema di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, stabilisce che L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ora, la formulazione della norma, evocando direttamente l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, sembrerebbe porre una previsione che nelle intenzioni del legislatore sembrerebbe diretta a regolare soltanto l’inizio dell’esecuzione. Per cui si potrebbe pensare che la norma si occupi solo di regolare questo momento.

Invece, a parere dei giudici di piazza Cavour (Corte di Cassazione – sentenza numero 5385 del 5 marzo 2013) l’articolo 170 del codice civile si riferisce, nella sostanza, a tre distinte situazioni:

  1. quella dei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  2. quella dei debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  3. nonché quella dei debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia e, quindi, assunti per soddisfare tali bisogni.

E dunque, l’opinione degli ermellini è che il legislatore, in realtà, abbia voluto dettare una regola che riguardasse la natura stessa del titolo posto a base dell’esecuzione sul bene facente parte del fondo patrimoniale. Ne deriva, allora, che l’oggetto vero e proprio della regola, dettata dall’articolo 170 del codice civile, finisce per essere l’efficacia verso il fondo dei titoli che potrebbero giustificare l’esecuzione su un bene facente parte del fondo patrimoniale. L’esistenza di tale efficacia, o al contrario la sua inesistenza, sono il vero oggetto di disciplina della norma.

In base a tale assunto, poiché l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente e, quindi, prima ancora, se terzo acquirente non vi sia, verso chi ha garantito il debitore con il bene oggetto di ipoteca, ne discende che l’articolo 170 del codice civile si presta anche a regolare le condizioni in presenza delle quali un titolo potrebbe giustificare l’insorgenza dell’ipoteca su un bene conferito nel fondo patrimoniale.

Ed allora, l’iscrizione di ipoteca su un bene compreso in un fondo patrimoniale si può avere sempre nel caso di debito contratto per scopo non estraneo ai bisogni della famiglia dal coniuge che l’ha conferito, mentre, nel caso di debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, l’ipoteca può ancora insorgere legittimamente se il creditore non sia stato consapevole di tale estraneità e non può invece legittimamente insorgere se, al contrario, il creditore sia stato consapevole di quella estraneità.

1 Giugno 2013 · Annapaola Ferri

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