Estratto di ruolo – come evitare ipoteca esattoriale su immobile

Estratto di ruolo Equitalia - Possibile iscrizione ipotecaria su immobile

Ho in mano un estratto di ruolo risalente gennaio 2011 intestato a mio padre.

Quando l'anno scorso mi affidai al commercialista per vagliare le possibili soluzioni per evitare la perdita dell'immobile, lui vedendo il documento, mi disse di mettere in vendita la casa ed al ricevimento di cartelle esattoriali avrei dovuto presentarmi presso equitalia per la rateizzazione.

Al momento la casa è in vendita ed oggi ho ritirato una cartella risalente al 2010 che non è indicata nel riepilogo dell'estratto di ruolo.

Quindi quello che mi chiedo: il riepilogo indicato nell'estratto di ruolo contiene tutte cartelle scadute? Se si, l'importo complessivo è superiore a 8000€, quindi l'immobile dei miei potrebbe aver un ipoteca? se si, allora, che serve andare da Equitalia per rateizzare le nuove cartelle? Ho qualche possibilità di non perdere l'immobile?

L'ipoteca esattoriale

L'ipoteca è una misura cautelare di garanzia a cui il creditore ricorre nel momento in cui il debitore non paga e si rende allora necessario attivare le azioni esecutive, quali l'esproprio, per il recupero del credito.

Dunque, ha senso procedere alla rateizzazione e rispettare il piano di rientro dal debito.

Per quanto attiene L'estratto di ruolo e la mancata indicazione della cartella emessa nel 2010, direi che si tratta di un evento che rientra nella normalità. L'ultima cartella scaduta è relativamente recente ed è dunque possibile che, nel gennaio 2011, l'importo indicato nella cartella 2010 non fosse iscritto a ruolo.

Se vuole evitare che Equitalia iscriva ipoteca esattoriale sull'immobile deve sbrigarsi a vendere.

Comunque, alcune cose sono cambiate dal gennaio 2011.

Dal 13 luglio 2011, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

Fino al 1° marzo 2012, non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a:

  •  20 mila  euro, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l'immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale
  •  8 mila euro, negli altri casi.

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge numero 16/2012) l'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se

  1. l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro;
  2. i beni, venduti all'asta, avrebbero valore non inferiore a 20.000 euro (5° comma dell'articolo 3 decreto legge 16/2012).

Le suggerisco di leggere questo articolo. Un ricorso sulla prossima cartella esattoriale notificata si trova sempre il modo di presentarlo.

25 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis


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