Ipoteca esattoriale – modifiche apportate dal decreto sviluppo

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A far data dal 7 luglio 2011, l'agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

  1. la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
  2. il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.

In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro.

18 Giugno 2011 · Rosaria Proietti




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