Iscrizione ipotecaria esattoriale – insufficienza dell’estratto di ruolo
Illegittima l'iscrizione ipotecaria se Equitalia ha depositato al Conservatore il solo "estratto di ruolo".
L'articolo 77 del DPR numero 602/1973 impone che per procedere all'iscrizione dell'ipoteca l'Agente della riscossione deve produrre al Conservatore il ruolo, che ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto costituisce il titolo esecutivo, o altrimenti deve produrre la copia conforme dello stesso.
Ne consegue che l'iscrizione dell'ipoteca non può legittimamente essere eseguita se al Conservatore sia stato prodotto il semplice "estratto di ruolo", che è cosa diversa dal ruolo.
Ne discende, pertanto, che l'iscrizione ipotecaria è illegittima qualora Equitalia non abbia prodotto al Conservatore il ruolo o copia conforme del ruolo, bensì dei semplici "estratti di ruolo", che sono cosa diversa (in tal senso: Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza del 07 gennaio 2010, numero 4).
In proposito l'articolo 1 del decreto ministerialenumero 321/1999 evidenzia che il ruolo deve contenere ulteriori informazioni, rispetto al semplice estratto di ruolo, tra cui la più importante è la motivazione della richiesta ovvero il riferimento all'atto propedeutico. Tali informazioni negli estratti di ruolo sono assenti.