Iscrizione di ipoteca esattoriale – illegittima se il debito è inferiore ad 8 mila euro

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Equitalia non può ipotecare le case se il debito dei contribuenti non supera gli 8.000 euro. Il monito arriva dai giudici tributari di Napoli, una delle città dove si registra il maggior numero di ipoteche immobiliari basate su cartelle esattoriali.

I giudici della commissione tributaria del capoluogo campano, con la sentenza 50 della sezione 23, hanno così accolto il ricorso di un contribuente che si era visto ipotecare la propria abitazione da Equitalia Polis, la società di riscossione partecipata dall'Agenzia delle Entrate.

Alfonso M., difeso dall'avvocato Angelo Pisani dell'associazione Noiconsumatori, aveva scoperto, il 3 maggio 2007, che sulla sua casa era stata iscritta un'ipoteca per alcune cartelle esattoriali riferite a contravvenzioni risalenti ad anni compresi tra il 1987 e il 1995 e a mancati versamenti per la tassa sui rifiuti. Il totale richiesto ammontava a poco più di 2.000 euro.

Alfonso M. è ricorso alla giustizia tributaria sottolineando da lato che sia i verbali delle contravvenzioni, sia i tributi per la Tarsu non erano mai stati notificati, e d'altro canto l'avvocato Pisani ha evidenziato che ''l'articolo 76 del Dpr 602 del 1973, che regola la riscossione, prevede espressamente che l'iscrizione di ipoteca è vietata quando il valore del credito da riscuotere è inferiore a 8.000 euro".

A questa eccezione l'ufficio legale di Equitalia ha replicato affermando che l'ipoteca andrebbe considerata semplicemente come ''una forma autonoma di garanzia del credito''. Una tesi che è stata respinta dalla commissione tributaria: ''la garanzia ipotecaria - scrivono i giudici - è atto preordinato all’espropriazione con la conseguenza che qualora la vendita forzata non possa essere iniziata'', come nel caso in cui il credito non superi il tetto minimo stabilito, ''si deve escludere anche la possibilità dell'iscrizione stessa''.

Inoltre, per quanto riguarda la mancata notifica dei verbali e delle cartelle esattoriali, la commissione ha precisato che ''la semplice dichiarazione della concessionaria per la riscossione, secondo la quale le notifiche sono regolari, non può essere una prova'' in mancanza di documenti che lo dimostrino. Infine, come non bastasse, Equitalia avrebbe avuto l'obbligo, prima di iscrivere ipoteca, di inviare un nuovo avviso invitando a pagare entro cinque giorni.

E in mancanza di risposta avrebbe dovuto procedere con l'ipoteca entro i successivi 180 giorni. Insomma, una sentenza che costituisce un decalogo per i diritti del contribuente.

7 Aprile 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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10 risposte a “Iscrizione di ipoteca esattoriale – illegittima se il debito è inferiore ad 8 mila euro”

  1. massimo ha detto:

    un commercialista mio amico mi ha riferito che i pignoramenti esattoriali giudiziali ,equitalia non puo’ farli perchè c’è una legge che dice che se si tratta di debiti solo IMPS non è possibile farli?

    • cocco bill ha detto:

      L’ente esattore può procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell’art.72 bis del DPR 602/1973 che gli consente di ordinare al terzo entro quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento il versamento in via diretta delle somme ivi presenti fino a concorrenza del debito.

      Ma può farlo solo per debiti erariali, diversamente deve procedere con un pignoramento con formula ordinaria. L’art 72 bis stesso vieta l’utilizzo del medesimo disposto per crediti pensionistici.

      Inoltre il pignoramento, comunque venga formulato, ossia con l’ordine al terzo o in via ordinaria, deve essere notificato al debitore.

  2. renzo marras ha detto:

    Equitalia continua a sostenere la legittimità delle iscrizioni ipotecarie di beni immobili per crediti inferiori ad 8000 Euro, quale atto propedeutico e funzionale all’espropriazione

    Domenica 20 Dicembre 2009 è stato ospite della trasmissione televisiva “Uno mattina” in onda su Raiuno, il Vice Direttore Generale di Equitalia, dott. Renato Raffaele Vicario.

    Tra gli argomenti affrontati, si è toccato anche quello della legittimità delle iscrizioni ipotecarie di immobili per crediti inferiori ad 8000 Euro.

    Equitalia continua a sostenere la legittimità delle iscrizioni ipotecarie di beni immobili per crediti inferiori ad 8000 Euro, quale atto propedeutico e funzionale all’espropriazione.

    Noi invece sosteniamo che:

    Le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di contribuenti con debiti inferiori agli ottomila euro, messe in atto dagli agenti della riscossione facenti capo ad Equitalia, per il recupero di ogni tipo di credito non rispettano i limiti di legge ed i criteri di proporzionalità e trasparenza.

    Infatti non avrebbe senso l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73, che per dottrina e giurisprudenza unanime è atto funzionale all’espropriazione immobiliare (e, infatti, l’articolo è inserito nella sezione IV del capo II, titolo II, del D.P.R. 602/73, relativa alle “disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare) se, poi, l’azione esecutiva non fosse consentita dalla stessa legge, perché il credito da realizzare è inferiore a quello per il quale tale tipo di procedura, di tipo speciale, è consentita.

    Ne deriva, perciò, che per crediti inferiori a €.8000, l’unica procedura consentita dalla legge risulta essere quella dell’espropriazione dei beni mobili registrati, capo III del D.P.R. 602/73, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati, art. 86 dello stesso dpr, come oramai stabilito da Giurisprudenza costante in materia che inizia a far rispettare specificamente la relativa normativa ponendo un freno al pericolo di veder ipotecate tutte le case degli italiani per pochi euro.

    Con questo nostro ribadire l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili per crediti inferiori ad ottomila euro, desideriamo augurare buon Natale e buon anno 2010 a tutti gli Italiani, sperando che il nuovo anno ci riservi meno ingiustizie.

    Viva l’Italia!

  3. andrea pessina ha detto:

    LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA

    Il Codice Civile prevede numerose cause capaci di produrre la cosiddetta “estinzione” dell’ipoteca, con conseguente perdita della sua efficacia.

    Sono contenute nell’articolo 2878 e riguardano i casi in cui:

    1. il debito a cui l’ipoteca è collegata viene estinto;
    2. il creditore dichiara di rinunciare al credito garantito dall’ipoteca;
    3. il creditore dichiara di rinunciare all’ipoteca;
    4. viene raggiunto l’eventuale termine a cui l’ipoteca è stata limitata;
    5. si verifica l’eventuale condizione risolutiva che prevedeva l’annullamento dell’ipoteca;
    6. decorrono venti anni dall’iscrizione dell’ipoteca senza che ne sia stato richiesto il rinnovo;
    7. il bene ipotecato perisce;
    8. il tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la cancellazione delle ipoteche.

    Per non confondersi le idee bisogna però ricordare che “estinzione” e “cancellazione” dell’ipoteca non sono la stessa cosa.

    L’estinzione dell’ipoteca la rende inutilizzabile, cioè ne annulla la consistenza e la possibilità per chiunque di adoperarla. Nella forma essa però continuerà a figurare, anche se con una presenza puramente apparente.

    Per esempio l’ipoteca si estingue con l’integrale rimborso del debito, ma chi eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l’impressione che essa sussista ancora.

    Così un eventuale acquirente dell’immobile pretenderà il più delle volte che esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di contenuto.

    La procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita “cancellazione di ipoteca” e avviene diversamente in funzione del tipo di ipoteca.

    IPOTECHE VOLONTARIE

    La cancellazione dell’ipoteca volontaria può essere ottenuta sia con modalità automatica (purché relativa ad un mutuo) che mediante atto notarile.

    Per utilizzare il vantaggioso sistema automatico, previsto dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani), sarà sufficiente che la banca comunichi l’avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici.

    Ciò eviterà il coinvolgimento del notaio, nonché l’azzeramento di qualsiasi spesa bancaria o erariale. La Legge precisa infatti che la formalità va eseguita “senza alcun onere per il debitore” (comma 8 septies).

    Per i mutui estinti dopo il 2 giugno 2007, entro 30 giorni dall’estinzione la banca dovrà spontaneamente inviarne notifica all’Agenzia del Territorio, che procederà alla cancellazione dell’ipoteca.

    NOTA: Poiché non sono state previste sanzioni nei confronti delle banche che omettono di effettuare la suddetta comunicazione, potrebbe talvolta rendersi necessario inoltrare al creditore una richiesta scritta, affinché l’obbligo venga rispettato.

    Nel caso di mutui estinti in precedenza, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di richiesta della quietanza da parte del debitore, da inoltrarsi alla banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    NOTA: Quando bisogna intervenire con un nuovo mutuo subito dopo l’estinzione del precedente, la strada della cancellazione automatica diventa piuttosto difficile da praticare.

    Ciò perché la banca che ha comunicato l’avvenuta estinzione dispone per trenta giorni della facoltà di opporsi alla cancellazione dell’ipoteca, in presenza di un giustificato motivo.

    Sebbene si tratti di un’eventualità remota, è improbabile che il nuovo finanziatore si renda disponibile a rilasciare un nuovo mutuo prima che sia decorso tale periodo.

    In tali frangenti l’unica soluzione resterà quella di tornare ad utilizzare il metodo tradizionale, con l’intervento del notaio.

    Nei casi in cui si preferisce o si è costretti a ricorrere al notaio, egli procederà alla redazione di un atto notarile unilaterale, chiamato “atto di assenso alla cancellazione di ipoteca”.

    Sottoscrivendolo il creditore dichiarerà di essere favorevole all’annullamento dell’iscrizione a proprio favore.

    Le spese relative resteranno a carico del debitore. Il costo notarile ammonterà ad un importo compreso tra un terzo e metà del costo aggiornato per l’iscrizione di un’ipoteca di pari importo.

    Anche la banca richiederà un contributo per l’intervento in atto del proprio procuratore, il cui ammontare massimo appare specificato nel foglio informativo del mutuo.

    Per i mutui rilasciati da banche, assoggettati all’origine ad imposta sostitutiva, non sono previste imposte di cancellazione. Negli altri rari casi bisognerà corrispondere una tassa pari allo 0,5% dell’importo iscritto.

    NOTA: Alcune banche hanno in passato utilizzato una clausola contrattuale che le autorizzava ad assentire alla cancellazione ipotecaria dopo due anni dall’estinzione anticipata del mutuo.

    Se il mutuo è fondiario questa richiesta, intesa a proteggerle dai rischi di revocatoria fallimentare sui pagamenti, non trovava tuttavia fondamento. Ciò in considerazione dell’esplicita tutela stabilita al riguardo dal Testo Unico Bancario (art. 39, comma 4).

    Va oggi osservato come tale indicazione risulti implicitamente in contrasto con lo spirito del Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007, secondo cui l’ipoteca “si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita”. Il che consente di ipotizzare l’inapplicabilità di tale patto.

    IPOTECHE GIUDIZIALI

    L’ipoteca giudiziale viene iscritta in base ad una disposizione del giudice.

    Per ottenerne la cancellazione non sarà perciò sufficiente la dichiarazione di rinuncia del creditore, ma bisognerà completare una procedura presso il Tribunale che consenta di disporre di un “ordine di cancellazione” emesso dal magistrato.

    Se il debito collegato alla formalità ipotecaria è stato estinto, l’ottenimento della disposizione richiederà qualche tempo ma sarà garantito.

    CANCELLAZIONE EFFETTIVA

    Un’ultima considerazione sulla cancellazione riguarda i ritardi con cui viene fisicamente annotata in molte Conservatorie. La materiale indicazione viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di ritardo.

    Ciò significa che nel frattempo l’ipoteca continuerà a risultare come esistente.

    Durante tale periodo l’insussistenza dell’ipoteca potrà essere dimostrata, a pieno titolo, esibendo l’atto di assenso alla cancellazione del creditore (ipoteche volontarie) o l’ordine di cancellazione del giudice (ipoteche giudiziali).

    Qualora si sia fatto ricorso al meccanismo della cancellazione automatica, la rilevazione della sua effettuazione potrà essere espletata consultando il “Registro delle Comunicazioni”, tenuto dall’Agenzia del Territorio.

  4. giorgio bianchi ha detto:

    Con due sentenze emesse nei giorni scorsi il Tribunale di Nola “ha confermato l’indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui l’Agente della Riscossione può effettuare iscrizione d’ipoteca per debiti d’imposta inferiori ad ottomila euro a norma dell’art. 76 del decreto presidenziale 602/73”. Lo rende noto Equitalia Polis attraverso un comunicato.

    Nella nota si afferma “in relazione al primo caso esaminato dal magistrato di Nola, che il ricorso presentato da A. C. contro l’ipoteca sull’immobile di sua proprietà per la mancanza di notifica delle cartelle e per il non rispetto dei limiti fissati dalla legge è stato considerato inammissibile per due ragioni: le cartelle di pagamento “risultavano tutte ritualmente notificate”; il tetto degli ottomila euro si applica – è stato stabilito, secondo Equitalia Polis – “solo per la vendita all’asta e non per l’iscrizione ipotecaria che ‘non segna l’inizio della esecuzione ma costituisce soltanto l’atto preliminare per la procedura stessa”.

    “Anche con la seconda pronuncia che ha respinto la richiesta di cancellazione dell’ipoteca di I. L. la prima sezione del Tribunale di Nola – sostiene Equitalia – ha dato ragione alle tesi difensive di Equitalia Polis ribadendo che la soglia ‘limite di euro 8.000 riguarda l’espropriazione immobiliare e non la possibilità di procedere all’iscrizione ipotecaria richiamando di fatto – aggiunge la nota – le argomentazioni usate da parte di altri organi giudicanti: solo per Napoli vanno ricordate – conclude il comunicato della società di riscossione – le sentenze deliberate negli ultimi mesi da diverse Sezioni del Tribunale (nr. 4662/07, 9172/07, 9146/07, 4279/07)”.

  5. angelo pisani ha detto:

    Ipoteca illegittima senza intimazione pagamento

    Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sentenza del 18.09.2009

    La Concessionaria può procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente per il mancato pagamento del compenso all’esattore e degli interessi di mora, solo se il ricorrente non abbia onorato il pagamento nei tempi previsti per il provvedimento riscossorio emesso ad hoc. Questo è quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez XIV con la sentenza n. 117/14/09 del 18/09/2009.

    La vicenda

    A seguito di un accertamento per una valutazione di un atto successorio, In data 17/07/2006 è stata notificata ad un contribuente una cartella di pagamento portante un carico tributario.

    Nelle avvertenze dell’atto riscossorio veniva riportato quanto segue: “il versamento è dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica e in caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata la Concessionaria procederà ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni mobili registrati, all’ipoteca sugli immobili di proprietà dei contribuenti e ad acquisire presso i suoi debitori notizie sui suoi crediti nei loro confronti. Qualora, invece, il pagamento sia effettuato in ritardo il contribuente dovrà provvedere a pagare gli interessi di mora ed i compensi di riscossioni pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo”.

    La Parte, con un giorno effettivo di ritardo, ha versato l’intero importo della cartella notificatagli senza procedere al computo degli interessi di mora e dei compensi della riscossione.

    La Concessionaria della riscossione, a seguito del parziale pagamento della stessa da parte del Contribuente, dopo aver scomputato dall’importo ricevuto il suo compenso e gli interessi di mora, ha iscritto l’ipoteca sui cespiti immobiliari della Parte senza aver prima invitato il contribuente a pagare l’importo mancante; l’iscrizione è stata effettuata per un importo pari al doppio dell’importo non riscosso così come previsto dall’art 77 1° comma del D.p.r 602/1973 e tale provvedimento restrittivo è stato notificato alla Parte con una nota emessa dal Concessionario il 07/12/2007, ben oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

    Il Contribuente ha proposto ricorso in opposizione all’atto emanato dall’Ente preposto alla riscossione specificando che, se pur in ritardo di un giorno, aveva provveduto al pagamento integrale del ruolo. La C.T.P. di Bari con sentenza n. 113/23/08 ha accolto le doglianze del Ricorrente e ha annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata. A questo punto la Parte resistente ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Provinciale. Nella opposizione ha confermato il suo operato sostenendo che il provvedimento è scaturito dalla riscossione parziale del debito tributario dovuto al ritardo del pagamento. Ed in particolare dal fatto che nel versamento effettuato, la Parte non ha pagato spontaneamente gli ulteriori interessi di mora ed i compensi di riscossione, per cui l’Appellante a tutela del credito ha provveduto all’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili del contribuente per un importo pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato, così come previsto dalla normativa (art 77, 1° comma del D.P.R. 602/1973).

    Sentenza

    La Commissione Tributaria Regionale ha giudicato infondato l’appello della Concessionaria della riscossione e lo ha rigettato. la C.T.R. ha fatto notare che, né dalla comunicazione, né dall’allegato alla stessa, si evince che la Concessionaria dall’importo versato dal Contribuente, si è prima pagata il suo compenso e gli interessi di mora e successivamente ha versato all’Erario la restante parte. Con tale comportamento ha privilegiato in primis i suoi crediti, ed in secondo luogo il debito tributario in totale disaccordo con quanto previsto dall’art 31 comma 3 del D.P.R 602/1973 che testualmente recita: “ nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturate a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativa indennità di mora”. Per cui l’Ente incaricato a riscuotere, in virtù dell’integrale pagamento della cartella notificata alla Parte, avrebbe dovuto imputare tale somma versata al debito d’imposta. Successivamente, visto che era decorso un anno dalla notifica della cartella, avrebbe dovuto notificare un atto riscossorio di intimazione di pagamento con il dettaglio analitico dell’importo dell’aggio e degli interessi di mora maturati , ai sensi dell’art 50 del D.P.R 602/1973. Solo dopo la mancata riscossione di tale spettanza procedere alla iscrizione ipotecaria.

    Nel caso specifico, visto il pagamento totale dell’imposta dovuta, il credito della Concessionaria sorto a causa del ritardo di pagamento, non è credito erariale assistito da privilegio, ma un comune credito chirografario. Inoltre, così come prescritto dall’art 76 comma 1 del D.P.R 602/1973 “il Concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro”, il debito tributario vantato, in questo caso, è di € 0,00 (il ricorrente ha pagato tutto il debito tributario), tale importo, ovviamente, non supera il limite previsto dalla norma, e quindi non fa sussistere il presupposte per tale forma di garanzia.

    Quindi, la Commissione Tributaria della Regione Puglia ha richiesto in primo luogo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, ed in secondo luogo l’emissione del provvedimento riscossorio ad hoc per quanto dovuto dalla ricorrente per il compenso all’esattore e per gli interessi di mora.

    Solo se questa provvedimento non verrà onorato nei tempi previsti e nel suo quantum, la Concessionaria potrà provvedere all’eventuale iscrizione dell’ipoteca.

    Considerazioni

    La sentenza in commento è perfettamente in linea con precedenti sentenze (C.T.P. di Treviso n. 21 del 05/06/2007, e dalla C.T.P di Milano n. 137/03/09, C.T.P. di Benevento n. 34 del 19/03/2008) e con quanto osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. Cass SSUU n. 2053 del 31/01/2006). Tale giurisprudenza considera l’ipoteca una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazioni non solo della disposizione dell’art 77 del DPR n. 602/73 (Espropriazione immobiliare) ma anche ai precetti consacrati negli articoli 49 e seguenti (Espropriazione forzata – Disposizioni generali). Tuttavia , la sentenza a commento si discosta da altra giurisprudenza (C.T.P. di Bari sentenza del 13/03/2008 n. 21 C.T.P. di Salerno del 06/06/2007 n.167, C.T.P. di Enna del 18/07/2008 n.162) che ritiene che la prescrizione del secondo comma dell’art 50 del Dpr 602/73 concernente la preventiva notificazione di una intimazione ad adempiere, riguarda il procedimento di espropriazione forzata e che quindi tale notificazione non è esigibile dal contribuente come atto propedeutico all’iscrizione di ipoteca, che ha una sua propria funzione cautelare. Da tali giudizi si evince che il ruolo, decorsi inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, costituisce il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca.

  6. c0cc0bill ha detto:

    Decreto Anticrisi articolo 32 – Adesso la casa va all’asta anche per un debito di 5000 euro

    Un debito di 5mila euro e la casa pignorata: non sarebbe un’ipotesi, ma un rischio reale secondo quanto denuncia il Codacons. In base al decreto anti-crisi, chi è indebitato per questa cifra correrebbe il pericolo di vedersi pignorare la casa e di esserne espropriato, senza una preventiva iscrizione di ipoteca. In pratica la “misura” massima del debito viene raggiunta quando il credito arriva al 5% del valore dell’immobile.

    Insomma, si rischierebbe di vedersi pignorare la casa con debiti di 5mila euro o poco più, anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile da vendere all’asta. Sarebbe questo il pericolo dei cittadini alle prese con il fisco dopo le novità introdotte dal decreto anticrisi.

    L’allarme è stato lanciato dal Codacons, che denuncia come, in un articolo del decreto legge (l’articolo 32), si riduce infatti da 8mila a 5mila euro il limite di importo al di sotto del quale l’agente di riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare, “consentendo di avviare direttamente l’espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile da vendere all’asta”.

    Secondo l’associazione dei consumatori il governo aiuta così anche le “cartelle pazze”, cioè errate. “La situazione appare ancora più allarmante se si pensa al fenomeno delle cartelle pazze, che sta imperversando in tutta Italia e che così rischia di determinare espropri per debiti inesistenti o sbagliati”, afferma il Codacons, ricordando che proprio per le “cartelle pazze” (riguardanti violazioni già prescritte o annullate dai giudici di pace) il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera ed Equitalia sono al centro di un’interrogazione parlamentare dei senatori dell’Italia dei valori Elio Lannutti e Felice Belisario.

  7. matteo sances ha detto:

    Ancora sulle cartelle esattoriali mute e sull’iscrizione ipotecaria muta

    Il fatto che il decreto c.d. milleproroghe (DL nr.248/2007, convertito in legge il 27/02/2008) in passato abbia sanato le cartelle di pagamento “mute” non esime il Concessionario della Riscossione dall’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli altri atti dallo stesso emessi, come ad esempio nella comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

    L’avviso di ipoteca, infatti, è frutto di un procedimento del Concessionario (Equitalia) e – non essendo stato coinvolto dalla recente disposizione “sanatoria” che ha coinvolto solo le cartelle di pagamento mute – necessita imprescindibilmente dell’indicazione del responsabile del procedimento.

    Per poter giungere a tale conclusione occorre senza dubbio esaminare alcune recenti pronunce della Commissione tributaria ma prima è bene ricordare quanto avvenuto in passato con le cd cartelle “mute”.

    L’ordinanza 377/2007 e il Decreto Milleproroghe

    Come sancito, infatti, dalla oramai famosa ordinanza della Corte Costituzionale nr.377, datata 9 novembre 2007, il Concessionario deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, la quale deve “necessariamente” adeguarsi ai principi del procedimento amministrativo.

    Principi che, nel caso di specie, la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella di pagamento cd “muta”, in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento e ritenuta, pertanto, illegittima.

    L’illegittimità di un atto privo del predetto responsabile, deriva dal fatto che al cittadino/contribuente viene preclusa la possibilità di interfacciarsi direttamente con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest’ultima chiarimenti in merito.

    A seguito di tale situazione era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc – per l’appunto il decreto milleproroghe – aveva sostanzialmente legittimato l’operato del Concessionario.

    Con tale artifizio legislativo, infatti, veniva stabilito che una cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo (in merito si veda “il milleproroghe non salva il fermo e l’ipoteca anonimi” pubblicato su ItaliaOggi del 17/04/2008 ad opera dello stesso autore).

    L’iscrizione ipotecaria “muta”

    Come già evidenziato, dunque, occorre considerare che la cartella di pagamento non costituisce l’unico provvedimento a cura del Concessionario.

    Quest’ultimo, infatti, ha la possibilità di adottare una serie ulteriore di atti quali ad esempio il fermo amministrativo sui veicoli o l’iscrizione ipotecaria.

    Ebbene, per quanto riguarda questi provvedimenti si ritiene che nulla sia mutato e che Equitalia sia tenuta necessariamente ad applicare le norme relative al procedimento amministrativo.

    D’altronde, nella sopra citata ordinanza è la stessa Corte Costituzionale a ribadire che “… ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare …” e in quanto tale deve essere garantita al cittadino/contribuente “la piena informazione … e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione” (Ord. Corte Cost. nr.377 del 9/11/2007).

    Principi, quelli sopra evidenziati, sostanzialmente condivisi da una serie di recenti pronunce (si vedano sentenza della CTP Pescara nr. 248 del 30/06/2009; sentenza della CTP Cosenza nr. 253 del 19/03/2009; sentenza della CTP Cosenza nr. 257 del 6/04/2009) le quali hanno accolto le doglianze dei contribuenti annullando le iscrizioni ipotecarie “mute”.

    Nei procedimenti sopra citati, infatti, le ipoteche sono state ritenute illegittime poiché comunicate al contribuente a mezzo di atti privi degli elementi essenziali richiesti per un provvedimento amministrativo, tra i quali appunto la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

    Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un qualsiasi atto da Equitalia Spa verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di intraprendere un’azione legale.

  8. ipoteca sulla casa ha detto:

    quanto tempo può durare al massimo l’ipoteca su una casa? grazie.

    • eleonora pasteris ha detto:

      L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, che fornisce al creditore un diritto di rivalersi sul bene in tutela di possibili insolvenze.

      Possono essere oggetto d’ipoteca beni sia mobili che immobili registrati, il bene oggetto di ipoteca rimane comunque in godimento del proprietario che lo può utilizzare liberamente.

      L’ipoteca viene definita come diritto accessorio, ciò significa che in caso di pieno adempimento agli oneri di debito l’ipoteca si esaurisce in quanto non ha più ragione di esistere.

      L’ipoteca ha una durata di venti anni ed in caso di mutui con durate maggiori questa deve essere rinnovata per altri venti anni.

      Inoltre l’ipoteca è definita indivisibile in quanto si estende sull’intero bene e su tutte le sue parti.

      L’ipoteca viene costituita tramite l’iscrizione nei registri immobiliari, ed è formata da: il titolo, che è il documento che comprova l’acquisizione dell’ipoteca, l’iscrizione, il bene immobile e il credito da garantire.

      Secondo il diritto civile, l’ipoteca è dunque “un diritto reale di garanzia” su un bene di un’altra persona, che deve avere la funzione di assicurare in qualche modo la restituzione del credito rilasciato.
      Grazie all’ipoteca, se il debitore non dovesse pagare le rate previste per l’estinzione del debito, l’istituto creditore ha il diritto di sottrarre il bene offerto come garanzia, venderlo all’asta e ricavare la somma necessaria ad estinguere il debito.

      L’iscrizione all’ipoteca, mediante il deposito del contratto di mutuo alla Conservatoria Immobiliare, deve essere fatta dal notaio con una durata legale di 20 anni.

      Se dopo i 20 anni il mutuo non è estinto si può rinnovare il contratto; se, invece, il mutuo viene estinto prima si può richiedere la cancellazione dell’ipoteca.

      È comunque sconsigliato richiedere la cancellazione, a meno che non vi sia una reale necessità (ad esempio vendita dell’immobile), poiché la pratica è lunga e costosa.

      Conviene lasciar decadere l’ipoteca con una cessazione naturale che scatta automaticamente dopo i 20 anni previsti.

      L’ipoteca immobiliare si spande anche ai “beni accessori” all’immobile stesso, come: box, cantina, soffitta, posto auto, ecc.

      Chi accende un mutuo prima casa, garantendo l’immobile con un’ipoteca, apre un mutuo detto “ipotecario”. Solitamente, il contratto prevede la definizione della percentuale di ricavato che l’istituto mutuante potrà percepire dalla vendita all’asta del bene in caso di mancato pagamento da parte del mutuatario: tra il 150% ed il 300% della somma finanziata. In questo modo il creditore si tutela per recuperare anche gli interessi e le spese, oltre al capitale.

      In conclusione si può riassumere il concetto di ipoteca considerandola di fatto una cauzione.

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