Iscrizione di ipoteca esattoriale – la Cassazione conferma il divieto per debiti inferiori ad 8 mila euro

Iscrizione di ipoteca esattoriale – la Cassazione conferma il divieto per debiti inferiori ad 8 mila euro

Il 22 febbraio 2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza numero 4077 del 2010 ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro.

La Suprema Corte ha cosi' sancito il principio secondo cui l'iscrizione di ipoteca immobiliare soggiace al limite di 8.000 euro stabilito dalla legge per le azioni di espropriazione (articolo 76 del Dpr 602/73), in quanto "atto preordinato e strumentale" alle espropriazioni stesse.

La societa' Equitalia, che coordina l'attività di riscossione per conto dello Stato tramite societa' partecipate distribuite sul territorio nazionale, per voce del proprio Presidente Dott. Marco Cuccagna, ha ugualmente interpretato in senso "retroattivo" sia la Sentenza che la successiva normativa, garantendo non solo la cancellazione delle ipoteche gia' accese ma dichiarando la disponibilita' presso le sedi locali di modulistica adatta all'uopo, assicurando la gratuita' dell'operazione.

Il successivo Decreto Legge numero 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge numero 73 del 22 maggio 2010 (articolo3, comma 2 ter) ha accolto l'interpretazione della Suprema Corte, disponendo che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro".

La Suprema Corte a SS.UU., ovvero la massima espressione della giurisprudenza italiana, ha una volta per tutte posto fine a qualsivoglia contrasto giurisprudenziale, ribadendo quanto segue:  "basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro".

Il principio enunciato, dunque, non potrà non trovare applicazione anche per i procedimenti in corso, che dovranno essere adeguati - ove già non lo fosser o- alla normativa correttamente interpretata.

L'intervento di una norma successiva -nel caso di specie il d.l. 40/2010- che fa proprio il principio esposto dalla Suprema Corte "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" non ha evidentemente alcuna efficacia retroattiva, soprattutto per quanto concerne ipotetici effetti abrogativi della norma previgente per i procedimenti già oggetto di iscrizione ipotecaria.

La ratio di tale norma sopravvenuta risiede infatti nel dichiarare espressamente ciò che precedentemente era stato oggetto di controversie e in ultima analisi della più autorevole interpretazione giudiziale conosciuta nel nostro ordinamento.

Peraltro, non è difficile giungere a questa conclusione considerando che la norma sopravvenuta non si pone in contrasto alcuno con la norma previgente - ed anzi, come detto, ne fa proprio il contenuto alla luce della citata sentenza.

Infine, vista l'eccezionalità della retroattività delle norme in materia tributaria, se il legislatore avesse voluto retroagire, facendo cessare gli effetti della norma previgente, avrebbe potuto e dovuto farlo espressamentecon disposizioni transitorie o con altre tecniche legislative.

Tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori 8 mila euro sono illegittime

Ciò è quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza numero 5771 del 12/04/2012, chiarendo che anche le ipoteche iscritte precedentemente il decreto legge numero 40/2010 (provvedimento che aveva previsto il tetto minimo dei debiti a euro 8.000) sono illegittime.

Secondo i giudici della Cassazione, infatti, la norma del 2010 non riguarda soltanto le azioni future del concessionario ma anche quelle passate poiché il principio espresso consiste nel fissare un limite coincidente con quello dell’espropriazione (euro 8.000 per l’appunto), sotto il quale non possono eseguirsi ipoteche.

30 Novembre 2010 · Andrea Ricciardi


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Una risposta a “Iscrizione di ipoteca esattoriale – la Cassazione conferma il divieto per debiti inferiori ad 8 mila euro”

  1. L’avvocato Angelo Pisani, esperto di controversie Equitalia e docente di Processo Tributario all’Universita’ Parthenope di Napoli nonchè presidente dell’associazione Noiconsumatori ha richiamato l’attenzione sul contenuto della recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione (la n. 5771/2012) che ha respinto il ricorso di Equitalia confermando l’illegittimità di un’ipoteca esattoriale iscrittta per un importo inferiore a 8.000 euro e senza avviso.

    La Corte ha dunque dato ragione al contribuente risolvendo così una vecchia disputa giurisprudenziale. Secondo la Cassazione ipoteca ed espropriazione viaggiano di pari passo e per questo debbono sottostare alle stesse regole. Non è possibile quindi iscrivere ipoteca se il credito erariale non e’ realizzabile con la vendita forzata perche’ la somma dovuta e’ inferiore a 8mila euro. Si trtta di un limite posto dalla legge che oggi, con la riforma, è stato portato a 20mila euro.

    L’avvocato Pisani spiega che ancora oggi ci sono centinaia di migliaia di ipoteche sugli immobili che pur essendo sotto la soglia degli 8000 euro non vengono cancellate dall’agente di riscossione così come richiede la legge e che quindi vengono mantenute in piedi al solo scopo di costringere i contribuenti a pagare pretese spesso non dovute ed estinte.

    “I cittadini – spiega Pisani – continuano a fare ricorsi e reclami perche’ le illegittimita’ perpetrate da Equitalia sui limiti stabiliti dalla legge sono tuttora all’ordine del giorno. La poca trasparenza e il mancato rispetto delle norme come della ulteriore decisione della Cassazione, che sancisce annullabili le ipoteche Equitalia se il debito e’ inferiore a 8mila euro, deve finire ed e’ necessario punire personalmente i responsabili di tale societa’ che agiscono contro legge”.

    Pisani Conclude chiedendo l’intervento immediato del Governo e del Ministro della Giustizia per porre fine a queste assurdità introducendo maggiori controlli per il rispetto dei diritti dei contribuenti.

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