Ipoteca » giudiziale
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L’ipoteca giudiziale, sui beni del debitore, può essere iscritta sulla base di un titolo che può essere rappresentato anche da qualsiasi sentenza e da qualsiasi provvedimento giudiziale cui consegua la condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento del danno.
Non è necessario che il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato. Anche una sentenza appellata o un decreto ingiuntivo opposto costituiscono titolo per l’iscrizione o per la prenotazione del diritto di ipoteca.
Le sentenze che prevedono il risarcimento del danno non devono necessariamente determinare l’ammontare dello stesso; è sufficiente la decisione sull‘“an debeatur” ( è dovuto qualcosa); la condanna che prevede il “quantum” (quanto è dovuto) spesso avviene in un secondo momento o in un processo diverso.
Esempio – Iscrizione dell’ipoteca a garanzia del versamento dei contributi al mantenimento: in base alla sentenza di separazione la signora X ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento da parte del suo ex-marito. La signora X vuole tutelarsi anche per il futuro e chiede in forza della predetta sentenza l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile dell‘ex marito. Se quest‘ultimo non paga il mantenimento, la signora X può notificargli l‘atto di precetto e cominciare successivamente l’esecuzione forzata.
16 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi
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