Investimento del pedone – Quando c’è concorso di colpa

E’ principio piu’ volte affermato in giurisprudenza quello in forza del quale il conducente di un veicolo e’ tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, anche quando questi eventualmente si impegni nell'attraversamento senza utilizzare le apposite strisce.

Da cio’ consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di quest’ultimo (e, quindi specularmente, l’insussistenza del nesso causale tra la condotta di guida del conducente del veicolo investitore e l’evento lesivo o mortale) rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo.

E’ cioe’ necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.

Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradate ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione, della sezione penale, nella sentenza 40717/15

29 Ottobre 2015 · Giuseppe Pennuto


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