Il pedone investito non ha sempre ragione – I casi in cui per il conducente non c’è concorso di colpa


Il principio generale di cautela del Codice della strada si sostanzia in tre obblighi comportamentali a carico del conducente: quello di ispezionare ...

Il principio generale di cautela del Codice della strada si sostanzia in tre obblighi comportamentali a carico del conducente: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti) in quanto il conducente ha, tra gli altri, anche l’onere di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di tentare di farvi fronte senza danno altrui.

C'è, comunque, concorso di colpa per il conducente qualora a carico del pedone investito risulti accertato un comportamento imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale, dal momento che una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo e, come tale, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente.

Tuttavia, il conducente del veicolo può essere considerato esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, quando la condotta di quest'ultimo configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.

Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Queste le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza 29799/15.

28 Settembre 2024 · Giuseppe Pennuto

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