Indennità di accompagnamento » Tutto sulla prestazione economica a favore degli invalidi civili totali

Indennità di accompagnamento » Tutto sulla prestazione economica a favore degli invalidi civili totali

La Pensione invalidità civile INPS è un assegno mensile che spetta ai cittadini affetti da patologie congenite o acquisite, tali da non consentire l’attività lavorativa e quindi il proprio sostentamento.

L’assegno di invalidità civile INPS, pertanto, viene erogato in presenza di determinati requisiti e previa domanda, qualora i cittadini a causa di specifiche malattia non siano in grado di lavorare e quindi sostenersi, indipendentemente dal versamento dei contributi.

Alla pensione di invalidità civile, viene riconosciuta spesso anche l'indennità di accompagnamento, che individua le categorie di invalidi che hanno diritto alla prestazione.

Tale indennità di accompagno, viene erogata sempre dall'INPS a seguito di una formale domanda e in presenza di requisiti sanitari appurati da una specifica Commissione ASL.

Per effettuare la richiesta assegno, occorre richiedere il rilascio del certificato medico attestante l'invalidità al 100% o l'incapacità alla deambulazione e poi seguire l'iter della procedura fino al riconoscimento e pagamento indennità da parte dell'INPS.

Ma vediamo l'indennità di accompagnamento nel dettaglio.

Chi sono gli invalidi civili in linea generale

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa. Il grado d’invalidità è determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Gli importi del 2015 aumentati per gli invalidi civili

L’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) ha indicato, con una circolare emessa lo scorso 9 gennaio 2015, gli importi delle mensilità spettanti per il 2015 agli invalidi civili.

Lo stesso testo contiene anche i limiti di reddito personale da non superare per mantenere il diritto acquisito. Le informazioni sono state diffuse per mezzo della circolare numero 1 dell’8 gennaio 2015.

Tutti gli importi, rispetto allo scorso anno, sono stati leggermente rivisti verso l’alto.

Questo vale sia per l’ammontare degli assegni che dei tetti reddituali.

Questi devono essere calcolati utilizzando solo le somme relative al reddito della persona che, quindi, non deve essere sommato a quello degli altri componenti della famiglia.

Alcuni esempi: l’indennità di accompagnamento è pari a 508,55 euro senza limiti di reddito; la pensione di invalidità per i ciechi assoluti corrisponde a 302,53 euro e limite di reddito 16.532,10 euro; stesso tetto reddituale per gli invalidi civili totali che, invece, percepiscono un assegno di 279,75 euro mensili.

All’interno della circolare l’Inps ha incluso una nota che ricorda che, in caso di scadenza del verbale nel corso del 2015, l’erogazione degli importi non verrà sospesa.

Le somme, infatti, continueranno a essere garantite in attesa della visita della commissione che sarà chiamata a valutare, la presenza delle condizioni di salute richieste per la conferma dello status di invalido civile. Solo dopo la visita, eventualmente, il pagamento verrà interrotto.

Che cos'è l'indennità di accompagnamento per invalidi civili

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali

.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
  • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.

La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

La domanda per poter ottenere l'indennità di accompagnamento

Il cittadino a partire dal 2010 deve presentare obbligatoriamente all'INPS la domanda pensione invalidità civile online, a tal fine, può rivolgersi a Caf e Patronati, Associazioni di categoria oppure se dispone di PIN dispositivo INPS direttamente sul sito ufficiale dell’istituto.

Prima di inviare la domanda di pensione, assegno e indennità invalidità civile, il cittadino deve rivolgersi ad un medico certificatore presente nell'elenco INPS medici certificatori invalidità civile, che ha il compito di inviare all'INPS per via telematica la richiesta del riconoscimento di invalidità civile da parte del cittadino e al contempo rilascia al richiedente la ricevuta di trasmissione.

Con la ricevuta di trasmissione del certificato medico online invalidità civile, il cittadino può presentare la sua domanda per via telematica rivolgendosi a Caf, Associazioni ecc. La domanda invalidità civile va fatta quindi online e indicando il numero di protocollo del certificato medico già trasmesso dal medico certificatore all'INPS.

Dopo al massimo 15 giorni dopo l’invio della domanda invalidità civile, la Commissione Medica ASL, verifica e controlla la domanda ed effettua i consueti accertamenti sanitari chiamando il richiedente alla visita medica se impossibilitato a presentarsi per le condizioni di salute, la visita medica viene effettuata presso il domicilio o presso il luogo di momentanea residenza del malato.

A seguito della visita medica, la Commissione medica ASL provvede a rilasciare un verbale provvisorio che conferma la patologia, condizione e percentuale di invalidità, e con il quale il richiedente può già richiedere le agevolazioni previste dal suo status di invalido civile. Il pagamento della prima indennità, ovvero, il pagamento dell’assegno di pensione invalidità civile parte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 508,55 euro mensili.

Le incompatibilità dell'indennità di accompagnamento

Come detto, l‘indennità di accompagnamento è una prestazione concessa, indipendentemente dal reddito, al fine di garantire il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica al beneficiario.

L’indennità è incompatibile con:

  • analoghe indennità elargite per causa di guerra(si pensi alla “indennità di assistenza e di accompagnamento”, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria). E’ comunque data la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
  • analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio. E’ data anche in tal caso la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
  • indennità di frequenza(art. 3, Legge 289/90)
  • ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971).

S’intende qui il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione al fine di ottenere un migliore trattamento. Al contrario, il ricovero in day hospital non è causa di incompatibilità, così come non lo è il periodo di detenzione, nel quale non viene meno l’esigenza di assistenza.

Scelta per il trattamento economico più favorevole

Nel caso di incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento e le altre provvidenze economiche, si può comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Questa facoltà di scelta deve però essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di indennità di accompagnamento con la sentenza n. 2270 del 02/02/2007, in cui ha chiarito che il ricovero in un ospedale pubblico non è la stessa cosa del ricovero gratuito in istituto, cui fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che sancisce l’incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento ed il ricovero gratuito dell’invalido in istituto.

Dunque, l’accompagnamento spetta all’invalido civile anche durante il ricovero in ospedale, sempre che si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (art. 1, Legge 508/1988), quando la persona abbia una residua capacità di lavoro.

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione per gli invalidi civili;
  • le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);
  • le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.

In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, occorre chiarire:

  • se l’interessato è stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verrà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta, con il conseguente possibilità di cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).
  • Così, la stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, può essere riconosciuta invalida civile solo nel momento in cui subentri una minorazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidità civile.

L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, deve quindi essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità.

Dunque, in caso di pluriminorazioni, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

  • pensione ciechi assoluti;
  • indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti ( 2, Legge 429/1991);
  • pensione ciechi parziali;
  • indennità speciale ciechi parziali;
  • pensione sordomuti;
  • indennità di comunicazione sordomuti.

4 Marzo 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!