Introduzione al problema del sovraindebitamento

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Relazione fra sovraindebitamento e credito al consumo

Lo stato d’insolvenza del debitore, incapace di far fronte ai debiti assunti oltre il limite delle proprie risorse economiche, appare, ad una prima analisi, strettamente correlato all'ampia e capillare diffusione del credito al consumo; dal credito al consumo derivano la maggior parte delle situazioni debitorie inerenti al ménage familiare e da cui, pertanto, non si può prescindere, sia al fine di stabilire il ruolo svolto dalla concessione del finanziamento e l’effettivo grado di responsabilità degli istituti di credito nella causazione delle situazioni di sovraindebitamento sia in considerazione dei recenti sviluppi in materia di disciplina del credito al consumo, volti alla predisposizione di strumenti diretti alla realizzazione di una funzione preventiva.

Il credito al consumo, quale operazione diretta a consentire l’immediata acquisizione di beni e servizi, non conseguibili in nessun altro modo, se non rinviando l’acquisizione al momento di una maggior disponibilità economica, presenta indubbi vantaggi per ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione di credito, assicurando, al venditore, l’assorbimento della merce, mediante agevolazioni nel rimborso del prezzo; al consumatore, l’acquisizione immediata del bene; al finanziatore, il conseguimento di profitti attraverso normali operazioni di prestito, senza contare l’utilità che ne trarrebbe il mercato, grazie all'immissione, nel circuito della distribuzione, dei capitali necessari al suo funzionamento.

Non vi è dubbio che il costante ricorso al credito sia tra le cause prime dell'indebitamento, il quale però deve essere tenuto distinto e separato dal sovraindebitamento, che si configura come qualcosa di più e di diverso rispetto alla semplice esistenza del debito all'interno del bilancio familiare e solo rispetto al quale si pone la questione circa l’insolvenza del privato.

In ragione di ciò, non si ritiene di poter condividere l’opinione di chi vede nel credito al consumo l’origine di tutti i mali, in quanto esso, inteso come astratta operazione di credito, finalizzata all'acquisto di beni durevoli, non appare strutturalmente predisposta a generare, quale suo effetto naturale, situazioni di eccessivo indebitamento. Parimenti, non può essere trascurata l’evidenza in base alla quale tra le passività di un privato rientrano anche - e non con un ruolo marginale - debiti non riconducibili agli intermediari finanziari. In altri termini, il sovraindebitamento non può essere considerato come la risultante automatica del ricorso al debito. Esso è dovuto piuttosto da una causa sottostante che rende eccessiva la posizione di indebitamento rispetto alle mutate condizioni economiche del debitore.

Le ragioni che conducono ad uno squilibrio tra la capacità economica di rimborso ed il livello di indebitamento devono, pertanto, ricercarsi altrove, come, ad esempio, nell’eccessivo ricorso al credito, per mantenere invariati i propri livelli di consumo, nella sopravvenienza di circostanze in grado di incidere sulle proprie risorse economiche ed anche, ma solo negli ordinamenti in cui è stato introdotto l’istituto della cancellazione dei debiti, nella possibilità di ottenere, più o meno facilmente, l’esdebitazione.

L’esclusione del credito al consumo, in sé e per sé considerato, dalle cause del sovraindebitamento, non impedirebbe però di ricondurvi alcuni comportamenti dei singoli istituti di credito, come l’utilizzazione di tecniche di rifinanziamento, necessario per l’estinzione delle obbligazioni precedentemente assunte, cui il debitore sovente decide di sottoporsi, allo scopo sia di bloccare eventuali provvedimenti esecutivi sia di evitare quello stato d’insolvenza che gli precluderebbe altrimenti l’accesso al mercato del credito.

Sarebbe innanzitutto necessario che il legislatore disciplinasse gli obblighi di informazione. Dal lato dell'intermediario dovrebbe essere contemplata la facoltà di richiedere al consumatore e ad ogni fideiussore “informazioni esatte, complete e necessarie” per valutare la situazione finanziaria complessiva e la solvibilità del consumatore stesso, il quale è obbligato a corrispondere la richiesta “in modo puntuale e completo”. Il finanziatore, dal canto suo, dovrebbe essere tenuto a fornire al consumatore, “ogni informazione necessaria circa il contratto di credito in modo esatto e completo, su supporto cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole prima della conclusione del contratto.

Ma, cosa fondamentale, sarebbe opportuno prevedere, in capo a creditore e finanziatore, un obbligo generalizzato di consulenza. Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito dovrebbero essere tenuti a cercare, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito, così da permettere al consumatore di compiere la scelta migliore tra le diverse tipologie di credito abitualmente offerte.

Il credito responsabile

Sempre alla realizzazione di una funzione preventiva rispetto al verificarsi di situazioni di sovraindebitamento sarebbe, inoltre, funzionale il riferimento al concetto di “credito responsabile”.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto a carico del creditore andrebbero introdotti oneri di diligenza consistenti nel valutare, con ogni mezzo a sua disposizione, l’effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito accordatogli e, in aggiunta, l’obbligo di consultare le banche dati centralizzate e di verificare le informazioni assunte, al fine di selezionare il tipo di credito da offrire.

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9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini




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