Conto corrente – intestatari e delegati

Quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche in modo disgiunto

Quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche in modo disgiunto, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido tra di loro, nei confronti della Banca e di terzi a qualsiasi titolo, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per fatto o atto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

L'intestatario del rapporto di conto corrente può autorizzare altre persone ad operare con la Banca per suo conto

L'intestatario del rapporto di conto corrente può autorizzare altre persone ad operare con la Banca per suo conto. L'autorizzazione (delega o procura) può riguardare (mandato) tutte le facoltà del cliente o solamente una parte di esse; ad esempio: emissione di assegni bancari, versamento di denaro o titoli, prelievo di denaro, deleghe di pagamento o riscossione, ecc.

Se il rapporto con la Banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la Banca per loro conto, e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informare gli altri cointestatari.

La differenza sostanziale fra intestatario o cointestatario del rapporto di conto corrente da un lato e procuratore o delegato dall'altro è costituita dalla responsabilità (solidale nel caso di conto cointestato) nei confronti della banca e dei terzi. Responsabilità non riconducibile, invece, al soggetto al quale è stato conferito mandato di procura o delega.

Infatti, per il contratto di conto corrente bancario contestato a due o più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche disgiuntamente - l'articolo 1854 del codice civile stabilisce che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

D'altra parte, l'articolo 1292, prevede che l'obbligazione è solidale (o in solido) quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (nella fattispecie di un conto corrente in nero, per creditori devono essere intesi i cointestatari, mentre il debitore è la banca).

Riferimenti giurisprudenziali:

  1. Arbitro Bancario Finanziario Decisione numero 1268 del 16 giugno 2011;
  2. Corte di cassazione, sentenza numero 15231 del 29 ottobre 2002;
  3. Corte di cassazione, sentenza numero 12385 del 3 giugno 2014.

30 Aprile 2014 · Simonetta Folliero


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