Per interrompere la prescrizione basta una raccomandata semplice – Non serve l’avviso di ricevimento

Una lettera raccomandata semplice, anche in mancanza di avviso di ricevimento, può costituire prova certa della spedizione di una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione da parte del creditore. E' sufficiente produrre la relativa ricevuta.

Dalla ricevuta consegue la presunzione di consegna al debitore e di conoscenza dell'atto: vanno considerate, infatti, le univoche e concludenti circostanze che attestano la spedizione e l'ordinaria regolarità del servizio postale.

Tale presunzione, tuttavia, è superabile attraverso elementi di prova contrari: il debitore, cioè, può sempre confutarla, dimostrando che il plico non conteneva alcuna lettera; oppure che ne conteneva una di contenuto diverso; o, ancora, che egli era assente dalla residenza o dal domicilio indicati nella comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione.

Possono essere prodotti dal debitore, per confutare la presunzione della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, anche atti specifici finalizzati ad accertare, presso le Poste, la mancata ricezione della raccomandata semplice inviata dal creditore.

Così si sono espressi i giudici di legittimità nella sentenza numero 13488 depositata il 20 giugno 2011.

24 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic