Interpello ordinario » Ecco di cosa si tratta: piccolo prontuario

Il vademecum sull'interpello ordinario

L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.

L'istituto dell'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11 della legge numero 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.

L'istanza di interpello ordinario

L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Detti soggetti presentano l'interpello alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale.

Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, invece, presentano l'interpello direttamente alla Direzione centrale normativa.

L'istanza è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

In caso di mancata sottoscrizione, l'istanza si considera validamente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio, la regolarizza sottoscrivendola.

La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello”.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza.
Effetti

Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza.

Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.
Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche:

  • le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l'interruzione della tassazione di gruppo;
  • le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull'accesso al consolidato mondiale
  • le istanze mirate ad ottenere la disapplicazione del regime con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria
  • le istanze finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti necessari per escludere l'applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d'imposta

Quando il contribuente può ricorrere all'interpello ordinario

Il contribuente può ricorrere allo strumento dell'interpello ordinario solo se coesistono i seguenti elementi:

  1. Se, dall'interpretazione della disposizione tributaria oggetto dell'istanza, emergano obiettive condizioni di incertezza. Ciò vuol dire che potrà essere inviata la richiesta, se il significato della norma in esame è palesemente oscuro o contraddittorio;
  2. Se la suddetta disposizione venga applicata a un caso concreto e personale del contribuente-istante. A fondamento dell'istanza deve esserci, quindi, una questione reale, e non fittizia, alla quale applicare la disposizione . Non saranno quindi ammesse istanze inoltrate per mere finalità di studio o per semplice curiosità.
  3. Se la circostanza, cui si riferisce la norma oggetto dell'interpello, non si sia già verificata. Deve perciò avere carattere preventivo (ad es. chiedere delucidazioni in merito ad una questione strumentale alla redazione della dichiarazione dei redditi prima che questa sia stata presentata). Non è invece ammessa un’istanza di interpello con la quale si voglia, ad esempio, verificare se sono stati commessi errori nel corso delle operazioni già espletate.

l contribuente dovrà indicare l’interpretazione che egli stesso dà alla norma.

Questo passaggio è di fondamentale importanza, in quanto, nell'ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria non dovesse rispondere entro il predetto termine di 120 giorni, si innescherà automaticamente il meccanismo del silenzio-assenso. Il parere dell'Amministrazione Finanziaria dovrà, quindi, ritenersi conforme all'interpretazione fornita dall'istante.

Il parere, espresso o tacito che sia, vincolerà solo ed esclusivamente l’Amministrazione Finanziaria.

Infatti, qualunque atto emesso in contrasto con l’interpretazione precedentemente espressa, sarà dichiarato illegittimo.

Il contribuente, invece, non essendo vincolato al parere emesso dall'Amministrazione Finanziaria, nel caso di risposta difforme rispetto all'interpretazione da egli stesso indicata nell'istanza, potrà:

  1. Conformarsi all'interpretazione data dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;
  2. Discostarsi dalla suddetta interpretazione, rischiando, però, di essere soggetto a un accertamento da parte dell'amministrazione stessa.
  3. Presentare una dichiarazione conforme al parere, quindi procedere al versamento dell'imposta e agire successivamente con azione di rimborso.

28 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


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