Interessi legali e interessi di mora

Tipologie dei tassi di interesse - Interessi legali, interessi convenzionali e interessi di mora

Gli interessi su prestiti e mutui costituiscono un'ulteriore obbligazione che integra quella che viene definita principale: per fare un esempio abbastanza comune, quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costo’ del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente in tre tipologie: Interessi legali, interessi convenzionali e interessi di mora o moratori.

Interessi Legali

Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l’apposita tabella); per il calcolo è disponibile questo apposito servizio.

Interessi Convenzionali

Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).

Interessi Moratori

Gli interessi di mora, o moratori, sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

fonte avvocato Anna Andreani

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30 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


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3 risposte a “Interessi legali e interessi di mora”

  1. alessandro_8 ha detto:

    Qual’è il tasso di interesse che grava sulle ipoteche gidiziali (iscritte su un immobile a seguito di decreto ingiuntivo).

    • Nella fattispecie l’ipoteca giudiziale sull’immobile del debitore è un vincolo di garanzia a favore del creditore che consente il pagamento dell’importo azionato con decreto ingiuntivo, in caso di alienazione del bene. Sull’importo azionato dal decreto ingiuntivo e non corrisposte al creditore dopo la notifica del precetto, gravano le spese di iscrizione ipotecaria sostenute dal creditore nonché un tasso di interesse legale che, da gennaio 2018, si aggira intorno allo zero punto 3 per cento.

  2. alessandro ha detto:

    ottima definizione, cercavo giusto la differenza fra interessi legali e moratori per capire quali applicare alla somma che una società assicurativa mi vuole liquidare con diversi mesi di ritardo!!!
    grazie!!

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