Somme iscritte a ruolo di competenza ADE – Interessi di mora per ritardato pagamento a partire da ottobre 2011
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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È stato fissato al 5,0243% il nuovo tasso degli interessi di mora, che i contribuenti devono versare quando pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011.
Gli interessi di mora si applicano se il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere al versamento entro 60 giorni dalla notifica, non provvede al pagamento, e decorrono dalla data della notifica della cartella fino alla data effettiva di pagamento.
Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente sulla base della media dei tassi bancari attivi, che viene comunicata dalla Banca d'Italia. Anche quest’anno la Banca d'Italia, con nota numero 356521, ha comunicato che la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2010 - 31.12.2010, è stimata nella misura del 4,0243%. Applicando a tale media la maggiorazione di un punto percentuale, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011 ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi di mora al 5,0243%.
Il nuovo tasso degli interessi di mora si applica a partire dal 1° ottobre, mentre fino al 30 settembre resta valida la vecchia misura del 5,7567%.
Ne deriva che, nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta prima del 01.10.2011 ed il pagamento delle somme iscritte a ruolo avvenga dopo i 60 giorni dalla notifica in un giorno successivo al 01.10.2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento andranno applicati:
- nella misura del 5,7567% su base annua, per il periodo che va dalla data di notifica della cartella fino al 30.09.2011;
- nella misura del 5,0243% su base annua, per il periodo che va dal 01.10.2011 alla data di effettivo pagamento.
di Elisabetta Gesuato da FiscoeTasse.com
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