Cartella esattoriale e interessi di mora

Cartella esattoriale non pagata

Fra gli elementi essenziali dell'intimazione di pagamento di una cartella esattoriale equitalia deve essere specificato il tasso di interesse applicato per il calcolo degli interessi moratori?

In sostanza Equitalia ha notificato un'intimazione di pagamento entro i 5 giorni di una somma a ruolo indicando: i riferimenti di notifica della cartella, l'importo della sorte, l'importo degli interessi totali calcolati al 26/06/2012 e i compensi di riscossione.

In qualche parte non doveva essere indicato la progressione del tasso di interesse degli anni e rispetto ai veri decreti approvati?

Tassi di interesse cartella esattoriale

I tassi di interesse moratori sono fissati dalla legge e non rientrano nella sfera di discrezionalità dell'esattore.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva fissato, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

A partire dal 1°ottobre 2012, e sempre in conseguenza alle procedure di determinazione annuale dei tassi medi bancari attivi, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 4,5504 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del dpr 29 settembre 1973, numero 602.

Da aggiungere che in tema di interessi di mora dovuti dal debitore su cartella esattoriale non pagata, la legge 106/2011 è intervenuta, con l’articolo 7 ed i comma 2-sexies e 2-septies, disciplinando le modalità di calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. In particolare è stata inibita ad Equitalia la pratica dell'applicazione degli interessi di mora anatocistici.

14 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi