Interagire con il fisco – interpello

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000

Attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il cittadino ha la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L’interpello è uno strumento prezioso per migliorare il rapporto con l’Amministrazione finanziaria: il contribuente non deve più agire “al buio”, con il rischio di andare incontro all'attività di controllo, ma può acquisire, prima di mettere in atto un certo comportamento, il parere dell'amministrazione sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria.

L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

COSA PUÒ RIGUARDARE L’INTERPELLO

Il contribuente, quando sussistono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, può inoltrare un quesito all'Amministrazione finanziaria che fornisce un parere entro 120 giorni.
In mancanza di una risposta entro il termine predetto, si intenderà che l’amministrazione concordi con l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).
I quesiti di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

  • le imposte sui redditi;
  • l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’Irap;
  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di bollo;
  • le tasse sulle concessioni governative;
  • l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente potrà presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad es. l’Agenzia delle Dogane per le accise, i Comuni per l’Ici e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello (vedi fac-simile in appendice) all'Amministrazione finanziaria quando:

  • è interessato a conoscere l’interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle “al proprio caso concreto e personale”;
  • esistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma che si deve applicare.

Queste condizioni mancano se l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell’istanza di interpello mediante circolare, risoluzione o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella sezione “Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia
e delle finanze;

  • non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

A CHI SI PRESENTA L'INTERPELLO

L’istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Fanno eccezione le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale nonché i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo di imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.449,54 euro, che presentano l’istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

Se l’istanza è inviata ad una Direzione non competente, questa è tenuta a trasmetterla tempestivamente a quella competente, dandone contestualmente notizia al contribuente. In questo caso, il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione competente.

I non residenti possono presentare l’istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta,
conferendo allo stesso procura speciale.

COSA DEVE CONTENERE L'INTERPELLO

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
  • il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

In mancanza di questi requisiti l’istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Tuttavia l’Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l’inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine entro il quale l’Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'INTERPELLO

Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della questione, ’Amministrazione può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.

In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

L’ISTANZA DI INTERPELLO NON SOSPENDE LE SCADENZE

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sul decorso dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Pertanto il contribuente non potrà rinviare l’adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni) alla data in cui l’Agenzia avrà risposto all'interpello.

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE ALL'INTERPELLO

Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata.

La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento, oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell’istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l’Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nella sezione “Circolari, Risoluzioni, Comunicati” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascun contribuente per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Qualora il contribuente non ottenga una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di 120 giorni, si intende che l’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

Tuttavia affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:

  • il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativache intende adottare;
  • l’istanza sia ammissibile.

EFFETTI DELL’INTERPELLO

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l’operato degli Uffici, i quali non potranno emettere atti di accertamento con essa contrastanti.

EVENTUALE RETTIFICA DELLA RISPOSTA ALL'INTERPELLO

L’Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente fornita (in forma esplicita o implicita).

A tal fine è opportuno individuare le differenti situazioni che potrebbero verificarsi.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l’Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

Per fare una domanda su come interagire con il fisco tramite lo strumento dell'interpello,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

16 Dicembre 2007 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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3 risposte a “Interagire con il fisco – interpello”

  1. consulente fiscale ha detto:

    Chiedo se è possibile applicare l’abbattimento della base imponibile del 50% del costo dell’alloggio in cooperativa costruito su area in diritto di superficie (art.3-3° comma Decreto Legge n.90/90 convertito con Legge nr.165/90 e modificato dall’art.2-6° comma del D.L.n.564/94) sebbene l’assegnatario sia proprietario di seconda casa nel territorio nazionale acquistata con le agevolazioni prima casa.
    Ritengo che sia possibile l’abbattimento del 50% della base imponibile in quanto l’alloggio assegnato è adibito ad abitazione principale e quindi non riveste i connottati della seconda casa. Sicchè nonostante l’abitazione già posseduta, l’acquisizione della residenza, accompagnata dalla sua connotazione fiscale come abitazione principale (ai fini ICI, II.DD.ecc) presso l’alloggio assegnato dalla cooperativa, dia diritto, all’assegnatario alla riduzione d’imponibile al 50%. Sicuro di una vostra chiara ed esauriente risposta, vi porgo i miei più cordiali saluti. ROSARIO

    Io,invece,credo proprio di no perchè tu al momento dell’assegnazione (della nuova casa) starai ancora usufruendo delle agevolazioni prima casa.La legge parla chiaro sulle condizioni di favore:”non bisogna essere titolari….di diritti di proprietà….su altra casa di abitazione,acquistata,usufruendo delle agevolazioni prima casa”.Mi riservo comunque il benficio di inventario visto che si tratta di cooperative.

  2. consulente fiscale ha detto:

    A breve inizierò la costruzione della nostra casa. Sto appaltando i vari lavori a 4-5 imprese, e nel frattempo venderò la mia attuale casa. Una parte delle fatture mi saranno emesse prima che io abbia stipulato il rogito della vendita della mia casa. Posso chiedere che le fatture mi vengano emesse con IVA al 4%?

    Ciao Luciano,suppongo che la casa che già possiedi sia la tua prima casa.Se così,gli eventuali acconti di prezzo (sulla nuova casa)dovranno essere assoggettati ad Iva 10% (ab. non di lusso)perchè non sei ancora in possesso dei requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta.Solo successivamente alla vendita della vecchia casa,potrai scontare l’aliquota al 4%.

  3. consulente fiscale ha detto:

    Un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale compila il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo. lo stesso vorrebbe servirsi dell’ ausilio della moglie presso lo studio affinche svolga lavoro da segretaria in sua assenza ovvero di assistenza quando arrivano i pazienti, nonchè le altre attività correlate. Il marito vorrebbe pagarla ma non puo assumerla poiche’ non vi può essere vincolo di subordinazione tra marito e moglie. Può quest’ ultima aprire una partita iva e fare una normale fattura mensile al marito per l’ attività prestatapresso lo studio ?

    Ciao Gerardo,potrebbe anche aprire la p.iva (nessuno lo vieta) ma,ai sensi dell’art.54,comma 6-bis del Tuir,i relativi compensi NON sarebbero ammessi in deduzione (per te) e per tua moglie non costituirebbero compensi quindi…è tutto inutile.

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