Insolvenza con banca e finanziaria

Arretrati con una banca

Ho arretrati con una banca e con una finanziaria dove è stata firmata cambiale a garanzia anche da mia moglie.

Ho deciso di vendere casa e acquistarne una da intestare ai figli.

Se faccio la separazione e cedo la casa alla moglie può comunque essere aggredita la casa avendo firmato anche lei?

Nell'ipotesi della vendita potrebbe essere pignorato il mio c/c dove verranno depositati i soldi?

Se verso i soldi a nome dei figli su loro c/c io posso avere la delega ed in quel caso posso essere tutelato da pignoramenti?

Per ultimo io non ho mai ritirato raccomandate per cui non so se ci sono procedure in atto: risultano comunque notificate o sono contestabili?

Posso rivolgermi ai vostri avvocati in caso di problemi di tal genere?

Insolvenza con la banca

La cambiale protestata è un titolo esecutivo.


Tutti gli atti con data successiva a quella del protesto della cambiale saranno sicuramente suscettibili di revoca, se riconosciuti come finalizzati a sottrarre al creditore ogni possibilità di attivare azioni esecutive per il rimborso di quanto dovuto dal debitore.

Naturalmente, in questo contesto, giocano un ruolo importante, in cui è arbitro il giudice, il valore facciale della cambiale, l'importo transato con la vendita fittizia e l'eventuale possibilità, per il creditore, di avere alternative nell'escussione coattiva (ad esempio il pignoramento dello stipendio).

Nel caso in cui la vendita del bene è perfezionata con un terzo (nè parente, nè affine, nè ex coniuge del debitore) ed il terzo elegge l'immobile acquistato ad abitazione principale, l'atto di vendita non è suscettibile di azione revocatoria. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di pignorare i conti correnti del debitore, quello del coniuge o dell'ex coniuge, dei figli e così via, sui quali il creditore sospetti siano transitati i proventi della vendita non fittizia.

Insomma, per avere qualche chance di successo, il passaggio di proprietà del bene deve avvenire in epoca non sospetta. Sicuramente prima che siano stati notificati dei precetti.

E' irrilevante la circostanza che lei non abbia ritirato eventuali comunicazioni trasmesse dal creditore. La notifica è comunque valida a tutti gli effetti, per compiuta giacenza, mentre lei resta all'oscuro di quanto sta accadendo e, quindi, nell'impossibilità di pianificare una possibile exit strategy.

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13 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi




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