INPS – Tasso degli interessi di differimento e misura delle sanzioni civili

Interessi di differimento per debiti INPS ed INAIL

L’Inps, con circolare numero 92 del 21 ottobre 2008, e l’Inail, con circolare numero 63 del 16 ottobre 2008, hanno reso noto che, rispettivamente, con decorrenza 15 e 8 ottobre 2008, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9,75% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2008.

Interessi di dilazione per debiti INPS ed INAIL

L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 9,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 15 ottobre 2008 per l’Inps e dall'8 ottobre per l’Inail.

Sanzioni Civili per debiti INPS ed INAIL

La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8 della Legge numero 388/2000 a decorrere dal 15 ottobre 2008 per l’Inps e dall'8 ottobre per l’Inail è così determinata:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dovuto);

- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dovuto;

- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dovuto).

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19 Settembre 2010 · Giorgio Valli


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