Importi indebitamente percepiti dal pensionato - Recupero tramite riscossione coattiva
Qualora il debitore non risulti titolare di crediti verso l'INPS o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, oppure sia titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica, l'INPS invia la richiesta di pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l'avvertimento che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero), sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate.
Quando, invece, sia stata concordata la dilazione del pagamento e il debitore interrompe il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, l'INPS avverte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se non viene effettuato il versamento rateale entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all'estero) sarà dato corso all'azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora dovute.
21 marzo 2013 · Simone di Saintjust
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ne deduco che l’assegno ordinario di invalidità essendo diverso dall’assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971, che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati) è soggetto a sanatoria. dico bene?
Si tratta di una interpretazione possibile, ma sulla quale, onestamente, non siamo in grado di fornire una conferma affidabile.
ultima domanda, ma la sanatoria ex art. 13 legge 412/91 è applicabile in relazione all’assegno ordinario di invalidità?
Non rientrano nella sanatoria le prestazioni di invalidità civile per le quali l’Inps svolge esclusivamente la funzione di Ente erogatore.
Buongiorno, nell’ipotesi di ripetizione indebito da parte dell’inps (assegno ordinario di invalidità/integrazione al minimo non dovuta) chi è competente, il giudice del lavoro o la corte dei conti?
E’ competente il giudice del lavoro.
A prescindere dalla prescrizione, l’articolo 13 della legge 412/91 è applicabile nelle ipotesi in cui vi è stato un pagamento indebito da parte dell’INPS, nella specie integrazione al minimo non dovuta in assenza di dolo del pensionato?
In assenza di dolo da parte del pensionato non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate. L’INPS si limiterà a rettificare il provvedimento errato.
Ho ricevuto, nel mese di marzo 2015, una comunicazione dall’INPS in cui mi si dice che nel periodo che va dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono stati pagati circa 4.000 euro in più sulla mia pensione (in pratica,non mi spettava l’integrazione al minimo). è prevista una sanatoria in questo caso, visto che la richiesta è pervenuta solo nel 2015? Io ho sempre comunicato i miei redditi, in quanto lavoratore dipendente.
Purtroppo il credito non è prescritto, cadendo nella finestra temporale che dalla data di notifica della richiesta di restituzione si estende, all’indietro, per cinque anni. Mi spiace.
Ho ricevuto dall’inps un piano di recupero crediti relativo alla riscossione di pensione di mia suocera morta il 16/10/2000 fino ad aprile 2001 parte di mia moglie morta 23/5/2011, che io non ho concordato con l’inps non essendo a conoscenza del fatto, negli anni successivi fino al 12/2/2015 non è pervenuto nessun avviso di debito. Alla richiesta scritta di prendere visione dei riferimenti e causali tramite raccomandata inviata il 9/3/2015 a tutt’oggi 16/4/2015, non è stata data risposta.
Deve recarsi personalmente presso la sede territorialmente competente dell’INPS e chiedere informazioni o, direttamente, l’accesso agli atti.
In relazione al recupero da parte dell’Inps delle somme percepite dal pensionato e non dovute e successiva decadenza del debito, vorrei cortesemente sapere la norma di legge che disciplina questo caso di decadenza.
La cosa mi interessa personalmente perché qualche anno fa l’Inps mi aveva notificato l’indebita percezione degli assegni familiari, per alcuni anni, per aver superato il limite di reddito e mi comunicava che mi avrebbero fatto un addebito rateizzato.
Tale addebito è avvenuto solo il primo mese successivo alla notifica ricevuta e poi è cessato senza darmi alcuna spiegazione di questo mancato addebito, nonostante successivamente io abbia chiesto spiegazioni in merito.
Chiarisco che quella notifica risale al maggio 2012 e l’unica rata del credito da recuperare è stata quella addebitatami nella pensione di giugno 2012. Da allora in poi silenzio assoluto.
L’articolo 2033 del codice civile stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.
Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati a partire dal 1° gennaio 2001 trova applicazione la disciplina di regime di cui all’articolo 13, legge 412/1991.