Avvio variazione e cessazione attività

Avvio variazione e cessazione dell'attività autonoma o imprenditoriale

Quando si intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l'inizio dell'attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società).

Il numero di Partita Iva (Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972) viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e resta invariato fino alla cessazione.

Il numero di Partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

Esso deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto (parcelle, ricevute, ecc.).

Il numero di Partita Iva è fondamentale per adempiere ad una serie di adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Tutti i titolari di Partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

Dal 19 febbraio 2008 chi volesse avviare un'attività imprenditoriale3 può presentare al solo Registro delle Imprese presso la Camera di commercio una Comunicazione Unica valida - ove sussistono i requisiti di legge - anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.

Per quanto attiene la Comunicazione Unica, dal 3 luglio 2009 sono divenute operative le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito con modificazioni nella legge del 2 aprile 2007, numero 40 in ragione dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009 emanato ai sensi dell'art 9, comma 2 del decreto di cui sopra.

Sono rimaste temporaneamente in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail) in quanto era previsto un periodo transitorio al termine del quale la Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria  ed ha sostituito ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati, anche la comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate.

Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto al 20 agosto 2008, ha subito diverse proroghe.

L'articolo 23, comma 13, del decreto legge numero 78 del 1° luglio 2009 (cd. "decreto anticrisi"), ha previsto un'ulteriore ultima proroga dell'entrata a regime. Viene, infatti disposta la modifica all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 gennaio 2007 numero 7, successivamente convertito dalla Legge 2 aprile 2007, numero 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime della disciplina della "Comunicazione Unica" alla data del 1° ottobre 2009. Tuttavia il decreto legge numero 78/2009 non ha modificato il successivo comma 9 del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi (a partire dal termine ora modificato del 1° ottobre 2009), nel quale è ancora consentito presentare le singole comunicazioni, in modalità non integrata, a tutte le competenti Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) in base alla normativa previgente.

Solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è divenuta effettivamente obbligatoria per tutte le imprese, comprese quelle individuali e, rappresenta attualmente lo strumento di cui avvalersi in via esclusiva per svolgere gli adempimenti anagrafi ci presso Camera di Commercio, Agenzia delle entrate, Inps e Inail. Il sistema è completamente online e presuppone la firma digitale e la posta elettronica certificata.

In ogni modo, se ci si avvale della Comunicazione Unica questa deve essere presentata al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, venendo così esauriti tutti gli adempimenti concernenti l'inizio attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sarà, poi, la Camera di Commercio che riceve la comunicazione, in base alle modalità stabilite dalle norme e dai decreti ministeriali collegati, a comunicare i dati alle singole amministrazioni tramite collegamento telematico.

Alternativamente, possono essere ancora presentate le dichiarazioni di inizio attività direttamente all'Agenzia delle Entrate (che, per inciso, si limiterà ad attribuire la Partita Iva) sui modelli disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia; in particolare, deve essere utilizzato il modello AA9/10 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi). Le dichiarazioni possono essere presentate o trasmesse a mezzo servizio postale o in via telematica presso qualunque ufficio locale e territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

La normativa sulla Comunicazione Unica è stata rappresentata per completezza dell'argomento, ma allo stato attuale e in base alla formulazione delle norme, si ritiene che tale modalità non sia attualmente destinata ai professionisti ed alle associazioni, ma solo ai soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese e al Rea. In vista di ulteriori chiarimenti, i professionisti possono rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate.

VARIAZIONE DATI E CESSAZIONE ATTIVITÀ

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/10 per le persone fisiche. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività. La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del Registro Imprese.

Dal 1º gennaio 2008 è entrata in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, configurati in sei cifre. La modifica del codice di attività economica non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati. I codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007, potranno essere comunicati in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, unitamente alle altre variazioni eventualmente intervenute.

Analogamente, in caso di cessazione dell'attività, è necessario presentare la relativa dichiarazione (sempre mod. AA9/10) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'attività, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

In riferimento alla cessazione di attività, ai fini fiscali si rinvia alle precisazioni contenute nella Circolare numero 11/2007 dell'Agenzia delle Entrate e alla recente Risoluzione numero 232/E del 20 agosto 2009, per cui in sintesi: “La cessazione dell'attività per il professionista non può che passare per la chiusura totale di tutti i suoi rapporti giuridici pendenti. Non basta, cioè, astenersi dal porre in essere ulteriori prestazioni, essendo necessaria anche la fatturazione di tutte quelle già eseguite e non ancora monetizzate, nonché la dismissione dei beni strumentali”.

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; pignoramento esattoriale, fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

19 Giugno 2010 · Giorgio Valli




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