Ingiunzione fiscale – Impariamo a conoscerla

Molti comuni, in passato, hanno già utilizzato l'ingiunzione fiscale per la riscossione delle proprie entrate. A far data dal 31 dicembre 2013 i comuni sono liberi di decidere di non affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri tributi e delle sanzioni amministrative (multe), ed operare direttamente o tramite società delegate emettendo un'ingiunzione di pagamento (l'ingiunzione fiscale, appunto) a cui potranno seguire direttamente le azioni esecutive. Per i tributi locali (ICI, IMU, TARSU, TIA, TASI, TARES, ecc.

), e per le sanzioni amministrative per violazioni del CdS, quindi, la riscossione coattiva potrebbe non essere più effettuata da Equitalia con la cartella esattoriale.

Si tratta di una procedura di esazione regolata dal regio decreto 639/1910 ed è, nello specifico quella utilizzabile dagli enti locali per esercitare in autonomia (senza il necessario coinvolgimento di Equitalia) la riscossione coattiva delle proprie entrate (derivanti sia da tributi locali che da sanzioni amministrative).

L’ingiunzione fiscale è uno strumento legittimo anche per la riscossione delle sanzioni amministrative, così come sancito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione II, nella sentenza n° 8460 del 09/04/2010 dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n° 639, contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, articolo 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

La procedura di ingiunzione fiscale presenta (per il creditore) il vantaggio che, in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'accertamento (verbale di multa o avviso di accertamento relativo ai tributi locali), è possibile evitare la fase relativa alla formazione dei ruoli ed alla trasmissione degli stessi al Concessionario per la riscossione, con successiva emissione e notifica della cartella esattoriale.

Decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento, vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.

L’ingiunzione fiscale, tuttavia, presenta una serie di vantaggi anche per i debitori, vantaggi riconducibili ad una minore efficienza ed efficacia dell'azione esecutiva rispetto a quella consentita con la cartella esattoriale:

  1. l’ingiunzione fiscale deve essere notificata nelle forme della citazione da un ufficiale giudiziario addetto al tribunale o all'ufficio del giudice di pace;
  2. per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare l’ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace hanno diritto alle competenze previste, seppur ridotte alla metà;
  3. le procedure esecutive immobiliari avvengono sotto il totale controllo del tribunale in cui insiste l’immobile pignorato.

Riguardo all'ultimo punto, soprattutto, è evidente che il debitore soggetto ad espropriazione immobiliare ha qualche garanzia in più rispetto alle procedure esattoriali attivabili dopo il mancato pagamento della cartella esattoriale.

25 Luglio 2014 · Ludmilla Karadzic




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